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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39311/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo i reati contestati originariamente, né una modifica della decisione di merito; il provvedimento riguarda soltanto questioni connesse alla recidiva e al bilanciamento delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello riguardava esclusivamente questioni di trattamento sanzionatorio: da un lato la dedotta insussistenza formale dei presupposti della recidiva; dall'altro il bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che la censura sulla recidiva era nuova, perché non dedotta nei motivi di appello, e quindi inammissibile; inoltre la censura sul bilanciamento era meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, che aveva valorizzato la gravità dei precedenti e il comportamento processuale dell'imputato.

Norme richiamate

  • recidiva

    La censura sulla recidiva è stata dichiarata inammissibile perché non proposta nei motivi di appello, quindi non scrutinabile per la prima volta in cassazione.

  • circostanze attenuanti generiche

    Il motivo sul bilanciamento è stato ritenuto inammissibile perché ripetitivo di questioni già esaminate con adeguata motivazione dal giudice di merito, che aveva valorizzato la gravità dei precedenti e il comportamento processuale.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la censura che introduca per la prima volta una questione non dedotta in appello, ove si tratti di doglianza che richiedeva specifica devoluzione al giudice di secondo grado.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre critiche già esaminate e motivatamente respinte dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi.
  • Il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge effettivamente dedotti; non è sufficiente una contestazione meramente reiterativa o generica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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