Sentenza n. 5662/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n.-OMISSIS- resa tra le parti il -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e contro gli atti del procedimento disciplinare e delle sospensioni precauzionali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare sanzionato)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante contestava la sentenza di primo grado deducendo, tra l'altro, difetto assoluto di motivazione, omessa pronuncia, errore e travisamento dei fatti, violazione delle norme del d.lgs. 66/2010 in materia di avvio, sospensione e termini del procedimento disciplinare, incompetenza dell'organo che aveva adottato la contestazione degli addebiti, nonché illegittimità della decorrenza della sanzione e mancato riconoscimento della ricostruzione della carriera e degli emolumenti arretrati. In particolare, sosteneva che il TAR avesse omesso di esaminare integralmente il ricorso per motivi aggiunti, nel quale era stata dedotta in via pregiudiziale l'incompetenza dell'organo procedente, e avesse omesso di esaminare specifiche censure del ricorso introduttivo: quella relativa al computo dei termini di conclusione del procedimento disciplinare, con detrazione di 32 giorni, e quella concernente la scadenza e la revoca di diritto delle sospensioni precauzionali, con conseguente obbligo di riammissione in servizio, decorrenza della sanzione dalla data del decreto e ricostruzione della carriera. L'appellante rilevava inoltre che le argomentazioni del TAR sulla tempestività del procedimento, sulla gravità dei fatti e sulla motivazione per relationem non rispondevano alle censure effettivamente proposte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello per l'assorbente vizio di carenza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado, senza esaminare il merito delle censure relative alla sanzione disciplinare. Ha rilevato che il TAR aveva integralmente omesso di esaminare il ricorso per motivi aggiunti, aveva omesso l'esame di entrambi i motivi del ricorso introduttivo concernenti il computo dei termini disciplinari e la scadenza delle sospensioni precauzionali, e aveva utilizzato argomentazioni non pertinenti rispetto alle doglianze effettivamente dedotte. Tale motivazione apparente e avulsa dalla specifica controversia impediva di comprendere il percorso decisorio e avrebbe trasformato l'appello in un giudizio sostanzialmente nuovo. Richiamando i principi dell'Adunanza plenaria, il Collegio ha qualificato il vizio come difetto assoluto di motivazione integrante nullità della sentenza e ha dichiarato nulla la sentenza appellata, rinviando la causa al TAR Lazio ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione del carattere procedurale della decisione e della peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 105 c.p.a.
La nullità della sentenza, quale ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., è determinata dalla carenza dei requisiti formali dell’atto giurisdizionale in sé considerato, tra cui rientra il difetto assoluto della motivazione, anche nelle sembianze della motivazione apparente.
Il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado, quando impedisce di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, comporta l'annullamento della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice.
art. 111, comma 5, Cost.
La motivazione della decisione giurisdizionale deve superare la soglia minima costituzionale; sono insufficienti le motivazioni meramente assertive, tautologiche, apodittiche, incomprensibili o avulse dalla specifica controversia.
art. 111, comma 6, Cost.
Il difetto assoluto di motivazione, anche sotto forma di motivazione apparente, integra un'anomalia argomentativa incompatibile con il requisito costituzionale di motivazione.
art. 3 c.p.a.
Il dovere di motivazione della sentenza amministrativa concorre a garantire che la decisione sia riferita alle specifiche questioni dedotte e renda comprensibile il percorso argomentativo.
art. 73 c.p.a.
Il giudice può avvisare le parti della possibile definizione della controversia con annullamento della sentenza e rinvio al primo giudice, assicurando il contraddittorio sulla qualificazione decisoria prospettata.
art. 1376 d.lgs. 66/2010
Norma richiamata tra quelle invocate dall'appellante in relazione alla competenza e all'avvio dell'inchiesta formale disciplinare; la questione non è stata esaminata nel merito a causa del rinvio al primo giudice.
art. 1378, comma 1, lett. e), n. 2, d.lgs. 66/2010
Norma invocata per contestare la competenza dell'organo che aveva adottato la contestazione degli addebiti; il Consiglio di Stato non ha deciso tale questione di merito.
artt. 1392 e 1393 d.lgs. 66/2010
Norme invocate in relazione ai termini del procedimento disciplinare e alla sospensione del procedimento; il Consiglio di Stato non ha esaminato la fondatezza delle relative censure.
artt. 861, comma 1, lett. d), e 867, comma 5, d.lgs. 66/2010
Norme poste a fondamento della sanzione della perdita del grado e della relativa decorrenza; la loro applicazione concreta è rimessa al giudice di primo grado.
art. 9 l. 1168/1961
Norma richiamata per la sospensione precauzionale dal servizio; la questione della sua durata e degli effetti della revoca non è stata decisa.
art. 9, comma 2, l. 19/1990
Norma invocata per sostenere la revoca di diritto della sospensione precauzionale decorso il termine quinquennale; nessuna statuizione di merito è stata resa.
artt. 917, 918, 919, 921, 923 e 1394 d.lgs. 66/2010
Norme richiamate dall'appellante in materia di sospensione, decorrenza della sanzione, riammissione, ricostruzione della carriera ed emolumenti; le relative questioni dovranno essere esaminate dal TAR in sede di rinvio.
Massime di principio
- Il difetto assoluto di motivazione della sentenza amministrativa, anche nella forma della motivazione apparente, integra una nullità rilevante ai sensi dell'art. 105 c.p.a. e comporta l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado.
- La motivazione è apparente quando è meramente assertiva, tautologica, apodittica, obiettivamente incomprensibile oppure avulsa dalla specifica situazione fattuale o giuridica controversa, in modo da non consentire la ricostruzione del percorso decisionale.
- Il difetto assoluto di motivazione deve essere valutato considerando la sentenza nella sua globalità e il ricorso unitariamente inteso, non attraverso un esame frammentario dei singoli motivi o delle singole domande.
- L'omessa pronuncia su un intero ricorso o su censure decisive, accompagnata da argomentazioni non pertinenti rispetto alle doglianze dedotte, determina una motivazione apparente quando rende il giudizio d'appello sostanzialmente un nuovo giudizio di merito privo di effettivi riferimenti alla decisione di primo grado.
- Il Consiglio di Stato non può rilevare d'ufficio l'omessa pronuncia sui motivi di primo grado ai fini della rimessione della causa, se tale vizio non è stato specificamente dedotto dalla parte appellante con contestuale riproposizione delle censure non esaminate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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