Sentenza del 26/01/2016 n. 102 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Parti - Ufficio e Agente della riscossione - Ciascuno cura le questioni di propria competenza - Litisconsorzio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la necessità che Ufficio e Agente della riscossione partecipino entrambi obbligatoriamente al giudizio. Ciascuno deve curare autonomamente le questioni di propria competenza, comprese le difese e la valutazione dell'interesse a proseguire il giudizio dopo una decisione sfavorevole. Restano distinti i motivi di opposizione e le rispettive legittimazioni passive.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimazione passiva e la partecipazione al giudizio dell'Ufficio e dell'Agente della riscossione. La sentenza chiarisce che ciascun soggetto deve occuparsi esclusivamente dei vizi e degli adempimenti riferibili alla propria attività: l'Ufficio per la formazione del ruolo e gli atti impositivi, l'Agente per la riscossione e la notificazione della cartella. La connessione tra ruolo e cartella non determina un litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale.
Massime di principio
- Quando si impugna un atto della riscossione, occorre individuare il soggetto cui è riferibile il vizio: l'ente impositore per i vizi del tributo, del ruolo o dell'atto presupposto; l'Agente della riscossione per i vizi propri della cartella, della notifica o delle successive attività esecutive.
- Ufficio e Agente della riscossione non devono necessariamente essere convenuti congiuntamente in ogni giudizio: la loro presenza dipende dall'oggetto concreto della contestazione.
- La notificazione della cartella, che rende conoscibile al contribuente il ruolo formato dall'Ufficio, non elimina la separazione delle rispettive responsabilità e legittimazioni processuali.
- In caso di vizi riferibili esclusivamente a uno dei due soggetti, il giudizio può essere trattato nei confronti del soggetto competente, senza configurare automaticamente un litisconsorzio necessario.
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