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Ordinanza

Ordinanza n. 3059/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202605144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di mobilità interna del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, graduatoria degli esiti della mobilità e diniego del trasferimento presso il Posto Polizia Frontiera Cuneo – Levaldigi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (poliziotta concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando di mobilità ordinaria, la graduatoria degli esiti e il diniego della propria istanza di trasferimento, sostenendo che la sede da lei indicata fosse stata assegnata a controinteressati collocati in posizione deteriore nella graduatoria. Ha contestato, in particolare, il parere negativo espresso dalla I zona Polizia Frontiera di Torino, fondato sulla ritenuta non attinenza della sua pregressa esperienza alle attività di frontiera e sulla mancanza di esperienza di comando di uffici con funzioni finali. Secondo la ricorrente, tale valutazione avrebbe violato l’autovincolo assunto dall’amministrazione mediante la circolare di avvio della procedura, che indicava i criteri per la mobilità, tra cui l’anzianità nel ruolo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso prima facie fondato nella parte relativa alla violazione dell’autovincolo amministrativo. L’amministrazione, nella valutazione delle istanze di mobilità, non avrebbe rispettato i criteri previamente stabiliti nella circolare di avvio della procedura, sostituendoli con valutazioni ulteriori riferite all’esperienza professionale e di comando della ricorrente. È stato richiamato un precedente dello stesso TAR. La domanda cautelare è stata accolta: il provvedimento impugnato è stato sospeso e il Ministero dell’Interno è stato ordinato di rideterminarsi sull’istanza entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, adottando un provvedimento espresso e congruamente motivato e attenendosi ai criteri della circolare. È stato inoltre disposto il deposito nel fascicolo delle determinazioni assunte, con indicazione dell’eventuale adozione con riserva. La discussione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 19 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistente, in via prima facie, la fondatezza della censura e ha disposto la sospensione dell’atto con ordine di riesercizio del potere.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione stabilisce preventivamente i criteri per una procedura di mobilità interna, è tenuta a rispettarli nella successiva istruttoria e valutazione delle domande, in applicazione del principio di autovincolo.
  • Nella procedura di mobilità, l’amministrazione non può fondare il diniego del trasferimento su requisiti o valutazioni ulteriori rispetto ai criteri previamente indicati, salvo esplicitare la base giuridica e la coerenza di tali elementi con la disciplina della procedura.
  • La violazione dei criteri previamente fissati per una procedura di mobilità integra, in sede cautelare, un profilo di possibile illegittimità idoneo a giustificare la sospensione dell’esito della procedura e l’ordine di riesame dell’istanza.
  • Quando accoglie la domanda cautelare per violazione dell’autovincolo, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di rideterminarsi entro un termine prefissato mediante un provvedimento espresso, congruamente motivato e conforme ai criteri della procedura.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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