L.R. Toscana 70/2018
Disposizioni in merito all’organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riforma l’organizzazione e le funzioni dei consorzi di bonifica toscani, disciplina elezioni, organi, direttore generale, OIV, piani delle attività e interventi urgenti, introduce regole sui sistemi artificiali multifunzionali e aggiorna la l.r. 80/2015 su difesa del suolo, costa, autorizzazioni, sanzioni e abrogazioni. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, con alcune disposizioni transitorie per elezioni già avviate.
Riorganizzazione dei consorzi di bonifica e aggiornamenti in materia di difesa del suolo in Toscana
Riorganizzazione dei consorzi di bonifica e della difesa del suolo in Toscana
La legge regionale Toscana n. 70/2018 interviene in modo organico sulla disciplina dei consorzi di bonifica e, in parallelo, sulla normativa regionale in materia di difesa del suolo, risorse idriche e fascia costiera. La disciplina risultante ridefinisce compiti, assetto degli organi, procedure elettorali, pianificazione degli interventi e alcune regole finanziarie e sanzionatorie.
Ambito e finalità delle modifiche
Il provvedimento aggiorna principalmente la l.r. 79/2012 sui consorzi di bonifica e la l.r. 80/2015 sulla difesa del suolo. L’obiettivo è rafforzare la regimazione idraulica, la manutenzione del reticolo, la gestione delle emergenze e il coordinamento tra Regione, consorzi, comuni e altri soggetti pubblici.
Attività e opere di bonifica
La nozione di attività di bonifica viene ampliata, includendo anche la stabilità dei terreni declivi quando finalizzata alla corretta regimazione del reticolo idrografico. Tra le opere di bonifica rientrano quelle per il contrasto dei fenomeni idrogeologici, sempre se finalizzate alla corretta regimazione del reticolo. Alcune definizioni vengono aggiornate, e viene introdotta la categoria del pronto intervento, inteso come insieme di interventi urgenti durante l’evento per rimuovere ostacoli, salvaguardare arginature e mettere in sicurezza opere idrauliche danneggiate.
Catasto consortile e diritto di voto
Nel catasto consortile il riferimento catastale viene aggiornato all’Agenzia delle entrate. In materia elettorale, il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento del voto sono demandate al regolamento. L’assegnazione dei seggi avviene con criterio maggioritario. Il consorzio deve informare gli aventi diritto almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni sulle modalità di voto e sulla data della consultazione.
Organi del consorzio: assemblea, presidente e direttore generale
Il presidente del consorzio è qualificato come organo esecutivo e rappresentante legale dell’ente. Può restare in carica per due mandati. Gli sono attribuiti compiti di convocazione e presidenza dell’assemblea, indirizzo generale dell’ente, approvazione del piano della qualità della prestazione, valutazione del direttore generale e approvazione degli atti non riservati all’assemblea.
Il direttore generale è la figura responsabile della struttura operativa e tecnico-amministrativa. È nominato dal presidente del consorzio d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati formata mediante avviso pubblico e procedura comparativa. L’avviso è rivolto a cittadini UE con specifica esperienza, laurea magistrale e almeno cinque anni di incarichi dirigenziali. Il direttore è soggetto alle regole su inconferibilità, incompatibilità e cumulo di incarichi.
La revoca o cessazione anticipata del contratto può avvenire per gravi ragioni quali perdita economica, mancato conseguimento degli obiettivi, mancato rispetto di indirizzi, valutazione negativa o mancata predisposizione dei bilanci.
Valutazione della performance e OIV
Viene istituito un sistema di misurazione della qualità della prestazione organizzativa. Il piano della qualità è annuale con proiezione triennale, definisce obiettivi e indicatori, ed è predisposto dal direttore generale entro il 30 novembre dell’anno precedente; il presidente lo approva entro il 31 gennaio, previo parere della Giunta regionale. La relazione annuale sulla qualità della prestazione deve essere approvata entro il 30 aprile e trasmessa alla struttura regionale competente.
Per i sei consorzi è previsto un unico organismo indipendente di valutazione, collegiale e composto da tre membri esterni, nominati d’intesa dai presidenti dei consorzi o, in mancanza, dal Presidente della Giunta regionale. L’OIV monitora il sistema di valutazione, valida la relazione sulla qualità, vigila sulla corretta attribuzione dei premi e propone la valutazione del direttore generale.
Funzioni regionali, pianificazione e controlli
La Regione può impartire entro il 30 settembre indirizzi per la proposta di piano delle attività di bonifica. Può inoltre approvare integrazioni del piano se nel corso dell’anno si rendono disponibili nuove risorse per opere di bonifica o opere idrauliche di quarta e quinta categoria.
Se il consorzio non predispone o non aggiorna la proposta di piano, la Giunta regionale lo diffida e, in caso di ulteriore inerzia, il Presidente della Giunta nomina un commissario ad acta, con oneri a carico del consorzio. Fino all’approvazione del piano da parte della Giunta, i consorzi possono svolgere solo manutenzione ordinaria e straordinaria limitatamente alle attività indicate dalla legge.
Il piano delle attività di bonifica può essere approvato per stralci funzionali e aggiornato nel corso dell’anno. Le norme richiamano anche la possibilità, per la Regione, di avvalersi dei consorzi interregionali e, tramite convenzione, di utilizzare i consorzi stessi anche per funzioni connesse al territorio toscano ricadente nel comprensorio interregionale.
Partecipazioni societarie
I consorzi di bonifica non possono costituire nuove società né acquisire nuove partecipazioni, direttamente o indirettamente, in società pubbliche o private o in altri enti, fermo restando il piano di razionalizzazione previsto dal testo unico sulle società partecipate.
Interventi urgenti e sistemi artificiali multifunzionali
Gli interventi urgenti possono essere eseguiti, se autorizzati dalla Giunta regionale, anche fuori dal comprensorio del consorzio. La disciplina dei sistemi artificiali multifunzionali stabilisce che la gestione sia affidata ai comuni interessati, che possono avvalersi dei consorzi di bonifica. I costi di gestione e manutenzione sono ripartiti tra contributo consortile e risorse comunali secondo percentuali massime fissate dalla legge; se i sistemi non svolgono alcuna funzione tra quelle contemplate, la gestione è totalmente a carico dei comuni. Per i sistemi demaniali è prevista la sdemanializzazione e il trasferimento ai comuni. Le concessioni di uso del demanio idrico e di derivazione sono rilasciate dalla Regione ai singoli utilizzatori, o in alcuni casi ai comuni per la distribuzione agli utenti.
Contributo consortile
In caso di comproprietà, la quota di contributo consortile è ripartita tra i comproprietari secondo la rispettiva quota parte.
Modifiche alla l.r. 80/2015: funzioni regionali, programmazione e costa
La legge aggiorna le funzioni regionali in materia di difesa del suolo e consente alla Regione di avvalersi dei comuni, previa convenzione, per alcune funzioni. Il documento operativo per la difesa del suolo e quello per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica vengono rimodulati nei termini temporali: i riferimenti passano da gennaio a dicembre e dall’anno in corso all’anno successivo. Per la programmazione costiera si specificano le opere e i cronoprogrammi, incluse quelle finanziate da privati e quelle di riprofilatura stagionale della spiaggia, con limiti quantitativi indicati dalla legge.
Per le autorizzazioni previste dalla l.r. 80/2015 viene fissato un termine di 90 giorni per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera e).
Direttive ambientali e tutela dell’ecosistema
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve emanare direttive per la conservazione e protezione dell’ecosistema toscano nella progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d’acqua. Le direttive possono prevedere anche attività formative dei consorzi su ecologia, botanica, ornitologia e biodiversità. Fino alla loro approvazione restano efficaci le direttive regionali del 1997 sui criteri progettuali per gli interventi di difesa idrogeologica.
Regime sanzionatorio e abrogazioni
Le sanzioni previste dalla l.r. 80/2015 vengono rimodulate, con riduzione di alcune fasce e aumento di altre. La legge abroga inoltre una serie di norme della l.r. 91/1998, fatte salve le parti che restano applicabili fino all’istituzione delle autorità di bacino distrettuali.
Disposizioni transitorie e decorrenza
Le nuove regole sullo scioglimento dell’assemblea consortile e sull’indizione delle elezioni si applicano anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge, se le elezioni non sono ancora state indette. Il termine per indire le elezioni decorre, in tali casi, dalla data di entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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