L.R. Toscana 66/2018
Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana il trattamento domiciliare dell’emofilia, con autoinfusione o infusione di concentrati dei fattori della coagulazione da parte del paziente o di un assistente formato. Stabilisce Centro di riferimento, corsi gratuiti, autorizzazioni, controlli periodici, regole operative e tutela dei dati personali. È ancora vigente, salvo l’art. 8 abrogato nel 2019.
Trattamento domiciliare del paziente emofilico in Toscana
Trattamento domiciliare dell’emofilia in Toscana
La legge regionale disciplina il trattamento domiciliare del paziente emofilico nella Regione Toscana, autorizzando l’autoinfusione o l’infusione a domicilio di concentrati dei fattori della coagulazione da parte del paziente stesso o di un assistente adeguatamente formato. Il sistema ruota attorno al Centro di riferimento regionale per le coagulopatie congenite e a un percorso di addestramento e autorizzazione.
Ambito di applicazione e contenuto del trattamento
Il trattamento domiciliare consiste nella somministrazione endovenosa, a scopo terapeutico o profilattico, di concentrati liofilizzati di fattori della coagulazione, plasmaderivati o prodotti con tecniche di DNA ricombinante. Può essere effettuato:
- all’insorgere di un’emorragia spontanea;
- in occasione di un evento traumatico;
- nell’ambito di un programma terapeutico predisposto dal responsabile, o da altro medico, del Centro di riferimento regionale per le coagulopatie congenite.
Se il paziente è minore di diciotto anni o incapace, è necessaria la presenza dell’assistente riconosciuto idoneo.
Centro di riferimento regionale
Il Centro di riferimento regionale per le coagulopatie congenite opera presso l’azienda ospedaliero-universitaria in cui ha sede e svolge la funzione di referente regionale per il paziente coagulopatico e per i familiari, con particolare attenzione alla pratica dell’autoinfusione.
Corsi di addestramento
Il Centro richiede all’azienda ospedaliero-universitaria l’autorizzazione all’istituzione dei corsi di addestramento per il trattamento domiciliare. La richiesta deve indicare modalità, tempi di organizzazione e svolgimento dei corsi, nonché i nominativi e le qualifiche del personale docente e del medico responsabile.
L’azienda ospedaliero-universitaria autorizza i corsi e informa annualmente la direzione regionale competente sui corsi effettuati. Deve inoltre promuovere la diffusione delle informazioni sul corso e della relativa modulistica.
I corsi:
- hanno durata complessiva non inferiore a 30 ore, modulata sul singolo allievo;
- comprendono almeno 8 ore di educazione teorica;
- includono una parte pratica sulla valutazione dell’episodio emorragico, sulla preparazione degli emoderivati liofilizzati e sulla loro infusione;
- possono essere svolti anche in forma informale tramite la frequenza alle attività del Centro o durante le visite di controllo.
I minori di diciotto anni possono frequentare anche come uditori, con autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale.
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione sono presentate all’azienda ospedaliero-universitaria sede del Centro e devono contenere:
- le generalità del paziente o dell’assistente;
- la dichiarazione di accettazione dell’assistente da parte del paziente, oppure di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela nei casi di minore o incapace;
- la dichiarazione del medico di medicina generale che attesta di conoscere la volontà del paziente di partecipare al corso ai fini dell’autoinfusione;
- il consenso del paziente al trattamento.
Commissione di valutazione
Presso l’azienda ospedaliero-universitaria è istituita una commissione nominata dal direttore generale, composta da:
- responsabile del Centro, che la presiede;
- due infermieri del Centro;
- un rappresentante della direzione sanitaria;
- un rappresentante dell’Associazione Toscana dell’Emofilia.
La commissione:
- definisce il programma teorico-pratico dei corsi e le modalità di svolgimento;
- ammette al corso il paziente o il suo assistente, previa verifica dell’idoneità psicofisica e della tipologia/gravità della coagulopatia;
- revoca l’ammissione se viene meno l’idoneità;
- verifica a fine corso l’idoneità ad effettuare autoinfusione o infusione e, se necessario, dispone un ulteriore periodo di addestramento;
- predispone la scheda di registrazione del trattamento, con indicazione del tipo e lotto del preparato e del quantitativo usato.
Al termine dei corsi trasmette alla direzione sanitaria una comunicazione sugli esiti, sul programma effettivamente svolto e sui nominativi degli idonei.
Autorizzazione all’autoinfusione e all’infusione
La direzione sanitaria dell’azienda ospedaliero-universitaria, ricevuta la comunicazione della commissione, informa i partecipanti dell’idoneità e rilascia l’autorizzazione all’autoinfusione o all’infusione.
L’autorizzazione dell’assistente vale solo per il paziente indicato nell’atto.
La direzione sanitaria può:
- sospendere l’autorizzazione, su segnalazione del responsabile del Centro o su motivata richiesta del medico di medicina generale, se dalle visite di controllo emerge una temporanea inidoneità al trattamento domiciliare;
- revocare l’autorizzazione se vi è fondato motivo di ritenere il trattamento domiciliare pericoloso per l’incolumità del paziente;
- revocare l’autorizzazione se il paziente o l’assistente non rispetta le regole del trattamento domiciliare.
L’esito del corso, il rilascio dell’autorizzazione e gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati al medico di medicina generale, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Regole operative e controlli
Pazienti e assistenti devono attenersi scrupolosamente alle tecniche apprese. Ogni situazione anomala o incidente conseguente all’infusione deve essere segnalata al Centro.
Per gli episodi emorragici maggiori, il paziente deve effettuare una visita di controllo entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 24 ore dall’autoinfusione o infusione eseguita a domicilio, presso il Centro, il presidio ospedaliero più vicino oppure il medico di medicina generale.
Il rapporto tra paziente, assistente, famiglia, Centro e medico di medicina generale deve essere improntato alla massima collaborazione.
La scheda di trattamento deve essere aggiornata subito dopo l’autoinfusione o l’infusione.
Ogni paziente in trattamento domiciliare deve sottoporsi a visita generale ed esami di controllo presso il Centro di regola ogni 3 mesi e comunque non oltre 6 mesi, salvo diversa indicazione dei medici del Centro.
Trattamento dei dati personali
L’azienda ospedaliero-universitaria acquisisce e tratta i dati personali necessari per:
- l’ammissione ai corsi di addestramento;
- la revoca dell’autorizzazione;
- la verifica dell’idoneità del paziente o dell’assistente;
- la compilazione della scheda di trattamento;
- i controlli clinici presso il Centro.
Il trattamento può avvenire con modalità manuali e informatizzate, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.
Abrogazioni e regime dell’atto
È abrogata la legge regionale 24 maggio 1980, n. 62, che disciplinava l’attività di trattamento domiciliare dell’emofiliaco.
L’articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2018, n. 66, è stato successivamente abrogato dalla l.r. 23 dicembre 2019, n. 80. La restante disciplina risulta in vigore e applicabile nel territorio della Toscana.
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