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Legge

L.R. Toscana 65/2018

Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto.

Normativa regionaleL.R. Toscana 65/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge consente, nelle zone-distretto toscane prive di società della salute, il riconoscimento di articolazioni territoriali con autonomia funzionale su programmazione e organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati. La richiesta va presentata dagli enti locali interessati entro il 28 febbraio 2019 e richiede l’approvazione del 75% dei consigli. Prevede conferenza territoriale, coordinatore e regole di funzionamento.

Articolazioni territoriali delle zone-distretto e loro autonomia funzionale

Articolazioni territoriali delle zone-distretto e autonomia funzionale

La legge disciplina, per la Regione Toscana, il possibile riconoscimento di autonomia funzionale alle articolazioni territoriali delle zone-distretto, nei casi in cui non sia costituita la società della salute. L’intervento mira a rafforzare il coordinamento locale nella programmazione e nell’erogazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati.

Ambito di applicazione e riconoscimento dell’autonomia

Nelle zone-distretto prive di società della salute, la Giunta regionale può riconoscere con deliberazione, su proposta dei soggetti interessati, l’autonomia funzionale alle articolazioni territoriali previste dalla normativa regionale di revisione degli ambiti territoriali. Tale autonomia riguarda la programmazione e la definizione degli indirizzi concernenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.

Richiesta degli enti locali e condizione di validità

Per attivare il procedimento, gli enti locali territorialmente interessati appartenenti alle zone-distretto indicate dalla normativa sanitaria regionale devono presentare specifica richiesta alla Giunta regionale entro il 28 febbraio 2019. La richiesta è valida solo se approvata dal 75% dei consigli degli enti locali territorialmente interessati.

Ruolo dell’azienda USL e garanzie organizzative

Per assicurare l’autonomia funzionale delle articolazioni territoriali, l’azienda USL competente deve operare in coerenza con la propria responsabilità di gestione e:

  • riconoscere le articolazioni territoriali come interlocutori nei processi di coordinamento delle politiche di integrazione socio-sanitaria e nei processi di analisi e governo della domanda nei territori interessati;
  • garantire un’adeguata organizzazione dei servizi e, in base alla programmazione regionale, la necessaria allocazione delle risorse.

Conferenza di articolazione territoriale

In ciascuna articolazione territoriale è istituita una conferenza composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla medesima articolazione, integrata con il direttore generale dell’azienda USL o un suo delegato. Per il funzionamento si applicano le disposizioni regionali già previste per la conferenza zonale integrata, richiamate dalla disciplina del servizio sanitario regionale.

Funzioni di raccordo con la conferenza zonale integrata

La conferenza di articolazione territoriale concorre all’esercizio delle funzioni della conferenza zonale integrata, in particolare svolgendo, per il proprio ambito di competenza, le attività di coordinamento e di proposta previste dalla normativa regionale richiamata, con specifico riferimento alle lettere indicate dalla legge.

Coordinatore dell’articolazione territoriale

Il direttore della zona-distretto individua, tra i dirigenti del servizio sanitario regionale in servizio presso l’azienda USL competente, un coordinatore per ciascuna articolazione territoriale. Al coordinatore non spettano indennità o compensi aggiuntivi.

Compiti del coordinatore

Per il proprio ambito territoriale, il coordinatore:

  • supporta il direttore di zona nello svolgimento delle sue funzioni, favorendo rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra azienda USL ed enti locali;
  • esercita le funzioni delegate e sovraintende all’attuazione degli atti di programmazione;
  • gestisce le risorse assegnate e partecipa alla negoziazione di budget che coinvolge il livello locale, definendo obiettivi di salute e relativa allocazione delle risorse.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La disciplina rilevante è quindi riferita al periodo successivo a tale data, mentre la richiesta per il riconoscimento delle articolazioni territoriali doveva essere presentata entro il 28 febbraio 2019.

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