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Legge

L.R. Toscana 67/2018

Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi. Modifiche alla l.r. 25/1998.

Normativa regionaleL.R. Toscana 67/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 25/1998 sulla gestione dei rifiuti urbani, istituendo un Comitato regionale di coordinamento presso la direzione competente della Giunta, con compiti di monitoraggio della convenzione tra Regione e autorità di ambito sui flussi verso impianti fuori ambito. La Giunta può fissare disposizioni operative; le autorità devono adeguare le convenzioni entro 30 giorni. Prevista sostituzione regionale in caso di inerzia.

Gestione dei flussi dei rifiuti urbani e coordinamento regionale

Gestione coordinata dei flussi dei rifiuti urbani in Toscana

La legge regionale interviene sulla disciplina toscana in materia di gestione dei rifiuti, modificando l’articolo 25 della l.r. 25/1998. L’obiettivo è rafforzare il coordinamento tra Regione e autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella gestione dei flussi destinati a impianti di trattamento situati fuori dall’ambito ottimale di produzione.

Comitato regionale di coordinamento

Presso la direzione della Giunta regionale competente in materia di rifiuti è istituito un Comitato regionale di coordinamento. Ne fanno parte:

  • il direttore della direzione regionale competente in materia di rifiuti, o un suo delegato;
  • il dirigente dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A., o un suo delegato;
  • i direttori generali delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate, o loro delegati.

Funzioni di monitoraggio e verifica

Il Comitato ha il compito di monitorare e verificare l’attuazione della convenzione prevista dalla normativa regionale, con particolare attenzione alla gestione dei flussi di rifiuti destinati a impianti di trattamento fuori dall’ambito ottimale di produzione. La funzione è quindi di controllo operativo sull’esecuzione degli accordi tra i soggetti del servizio rifiuti.

Poteri della Giunta regionale e disposizioni operative

Sulla base delle verifiche svolte dal Comitato, la Giunta regionale può approvare, con propria deliberazione, specifiche disposizioni operative per la gestione dei flussi di rifiuti oggetto della convenzione. Tale potere è esercitabile nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale e previa audizione delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate.

Adeguamento delle convenzioni e sostituzione regionale

Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate devono adeguare le convenzioni già sottoscritte alle disposizioni operative della Giunta entro 30 giorni dall’approvazione della deliberazione regionale.

Se l’autorità rimane inerte o comunque non attua pienamente quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta, la Regione può sostituirsi ad essa secondo le modalità previste dall’articolo 44 della l.r. 69/2011.

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