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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 7595 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato induttivamente il reddito d'impresa dichiarato dalla società per il 2002, contestando lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore, l'antieconomicità di alcune condotte e la deduzione di quote di ammortamento non deducibili. La CTR Lombardia aveva annullato l'accertamento, ritenendo che il solo scostamento dagli studi di settore o dai valori medi di ricarico non costituisse una presunzione grave, precisa e concordante. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato omessa pronuncia sugli ammortamenti, vizi di motivazione e violazione delle norme sull'accertamento induttivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate inammissibile e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.000 euro. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non erano stati indicati puntualmente l'atto e i termini della domanda asseritamente non esaminata. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per mancanza del necessario momento di sintesi del vizio motivazionale. Il terzo motivo è stato ritenuto estraneo alla motivazione effettiva della CTR, perché censurava la possibilità di fondare l'accertamento sugli studi di settore, mentre la sentenza impugnata aveva ragionato sui valori medi di ricarico e sulla loro insufficienza probatoria.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La denuncia di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione non esaminata sia stata formulata in modo autonomo, rituale e inequivoco e che il ricorrente ne riporti puntualmente il contenuto e la collocazione negli atti processuali.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente: chi denuncia un vizio processuale deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, senza rinviare genericamente agli atti dei precedenti gradi.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura relativa all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve individuare con chiarezza il fatto controverso e contenere un momento di sintesi che delimiti il vizio denunciato.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    La norma consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito quando gli elementi disponibili permettono di presumere maggiori ricavi o componenti positivi, ma le presunzioni devono essere adeguatamente valutate e, secondo la decisione di merito qui non validamente censurata, non possono fondarsi automaticamente su semplici medie statistiche.

  • D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies

    Le disposizioni disciplinano gli studi di settore e il loro utilizzo nell'accertamento. La Corte non ha però esaminato nel merito la portata di tali norme, poiché il motivo dell'Agenzia era estraneo alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • Art. 360-bis c.p.c.

    Nel regime processuale applicabile, impone il rispetto dei requisiti di ammissibilità dei motivi di ricorso, inclusa la formulazione chiara e puntuale delle censure.

  • Art. 378 c.p.c.

    Riguarda il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di Cassazione; la società resistente se ne è avvalsa.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia omesso di esaminare una questione: occorre indicare precisamente quale domanda o eccezione era stata proposta, in quale atto e con quale contenuto.
  • Le censure sui vizi di motivazione devono individuare in modo sintetico il fatto decisivo trascurato o la specifica contraddizione; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
  • Ogni motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione effettiva della sentenza impugnata. Un motivo fondato su una questione diversa, anche se astrattamente pertinente alla materia, è inammissibile.
  • Gli studi di settore o i valori medi di ricarico non determinano automaticamente l'esistenza di maggiori ricavi: la loro efficacia probatoria deve essere valutata nel contesto concreto e, normalmente, integrata da ulteriori elementi idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • La regolare tenuta della contabilità non esclude in assoluto l'accertamento analitico-induttivo, ma l'Amministrazione deve dimostrare specifiche anomalie o elementi concreti e motivare adeguatamente il passaggio dai dati presuntivi al reddito accertato.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la conferma degli effetti della decisione impugnata e la condanna del ricorrente alle spese processuali.

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