Cassazione Civile, Ordinanza n. 06474/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una divisione ereditaria relativa al patrimonio lasciato da una de cuius, deceduta dopo aver disposto dei propri beni con testamento pubblico a favore di sette figli. Nel corso degli anni sono deceduti anche i figli della de cuius, con subentro dei rispettivi eredi. Alcuni nipoti hanno promosso domanda di scioglimento della comunione ereditaria; uno dei convenuti ha eccepito la prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte di alcuni chiamati e ha chiesto anche l'usucapione dei beni ereditari. Il primo giudizio di appello e il successivo primo ricorso per cassazione hanno già definito alcuni profili: la Cassazione ha accolto solo il motivo relativo all'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione rispetto ai convenuti rimasti contumaci in appello, cassando con rinvio per tale punto. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha accolto la prescrizione nei confronti di diversi chiamati, ma ha regolato le spese ponendo a carico dei ricorrenti principali, in misura prevalente, le spese dei vari gradi nei confronti delle due coeredi costituite. Con l'odierno ricorso principale i tre ricorrenti censurano esclusivamente la statuizione sulle spese, deducendo violazione dell'art. 91 c.p.c., erronea valutazione della soccombenza, violazione del giudicato, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e illegittima quantificazione del valore della causa; con ricorso incidentale una delle resistenti sostiene che il giudice del rinvio abbia violato il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado quanto all'eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il motivo incidentale perché contrastante con il perimetro del rinvio disposto dalla precedente sentenza di cassazione, che aveva già escluso la formazione del giudicato interno sull'eccezione di prescrizione per i convenuti rimasti contumaci in appello, imponendo al giudice di rinvio di esaminare nel merito tale questione. Quanto al ricorso principale, la Corte ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi sulle spese: ha ribadito che la soccombenza va valutata in modo unitario e globale; che nei giudizi di divisione la regolazione delle spese può tener conto delle resistenze inutili alla divisione; che la misura della compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; che la statuizione sulle spese del grado cassato viene travolta dalla cassazione parziale e deve essere rinnovata dal giudice del rinvio; e che il valore della causa di divisione si determina sulla massa attiva da dividere quando la controversia investe anche l'individuazione dei soggetti aventi diritto. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., affermando che le spese possono essere liquidate d'ufficio salvo espressa rinuncia della parte vittoriosa, non ravvisabile nei comportamenti processuali dedotti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale, mentre i ricorrenti principali sono stati condannati a rifondere alla seconda controricorrente le spese di legittimità.
Norme richiamate
la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, da valutare in modo unitario e globale, e non con riferimento atomistico ai singoli gradi se il risultato complessivo del processo depone per la soccombenza di una parte rispetto all'altra
la determinazione della quota di compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una stretta proporzionalità matematica tra accoglimento e riparto delle spese
la condanna alle spese, essendo accessoria e consequenziale alla decisione, può essere pronunciata d'ufficio salvo espressa volontà contraria della parte vittoriosa
la cassazione parziale travolge anche le parti della sentenza dipendenti da quella cassata, incluse le statuizioni sulle spese del grado
in caso di cassazione con rinvio, la Corte può provvedere sulle spese del giudizio di legittimità oppure rimetterne la decisione al giudice di rinvio
nelle cause di divisione il valore della causa si determina in base al valore della massa attiva da dividere
art. 5 D.M. 10 marzo 2014 n. 55
per i giudizi di divisione, quando la controversia investe anche la massa da dividere, ai fini della liquidazione dei compensi si ha riguardo al valore dell'intera massa
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al decisum della sentenza di cassazione e non può rimettere in discussione questioni già coperte dal perimetro del rinvio o introdurre nuovi profili incompatibili con esso.
- La soccombenza ai fini delle spese va apprezzata in modo complessivo e unitario, guardando all'esito finale della controversia tra le parti effettivamente contrapposte, non alla mera frammentazione per singoli gradi o singole questioni.
- Nei giudizi di divisione, l'opposizione ingiustificata alla divisione o alle condizioni per lo scioglimento della comunione può fondare la soccombenza ai fini della regolazione delle spese.
- La statuizione sulle spese del giudizio definito con sentenza cassata è travolta dalla cassazione parziale e deve essere rinnovata dal giudice del rinvio insieme alle spese connesse alla parte cassata.
- La condanna alle spese può essere adottata anche d'ufficio in favore della parte vittoriosa, salvo che risulti una espressa rinuncia al rimborso; la mera mancata richiesta o una formulazione processuale equivoca non bastano a escluderla.
- Nelle cause di divisione, quando la controversia riguarda anche l'individuazione dei partecipanti alla comunione ereditaria, il valore della lite si determina sul valore dell'intera massa da dividere, non sulle singole quote delle stirpi.
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