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Regolamento

R.R. Puglia 6/2002

Regolamento regionale per la realizzazione di opere finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica

Normativa regionaleR.R. Puglia 6/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Puglia i contributi in conto capitale per realizzare o completare percorsi ciclabili e ciclopedonali e altre opere per la mobilità ciclistica. Definisce interventi ammissibili, criteri per il piano regionale di riparto, documentazione e termini di domanda, misura del cofinanziamento regionale-statale-ente locale e modalità di erogazione. Non contiene un termine finale di efficacia.

Mobilità ciclistica: contributi regionali per piste, percorsi e infrastrutture in Puglia

Regolamento regionale sulla mobilità ciclistica

Il regolamento della Regione Puglia disciplina la concessione di contributi in conto capitale per opere finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo della mobilità ciclistica. La disciplina si applica esclusivamente al territorio regionale e definisce interventi finanziabili, criteri di selezione, riparto delle risorse e modalità di erogazione.

Finalità e obiettivi dell’intervento pubblico

La Regione sostiene la realizzazione o il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali e, più in generale, iniziative per la mobilità ciclistica. L’obiettivo è favorire la riduzione del traffico motorizzato, il decongestionamento dei centri abitati, il miglioramento della qualità dell’aria e del clima acustico, nonché la creazione di percorsi sicuri per l’accesso a scuole, uffici pubblici, strutture socio-sanitarie, aree verdi, servizi e nodi del trasporto pubblico.

Il regolamento valorizza anche gli itinerari ciclabili turistici e le infrastrutture connesse, in funzione dello sviluppo del turismo cicloamatoriale e naturalistico e dei relativi benefici socio-economici.

Interventi ammissibili

Sono finanziabili gli interventi riconducibili alle tipologie previste dalla legge statale sulla mobilità ciclistica, tra cui:

  • reti, piste ciclabili e ciclopedonali;
  • ponti e sottopassi ciclabili;
  • infrastrutture per la sicurezza agli incroci con il traffico motorizzato;
  • parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e centri di noleggio biciclette;
  • segnaletica luminosa, verticale e orizzontale dedicata;
  • strutture mobili e infrastrutture per l’intermodalità bici-trasporto pubblico;
  • cartografia specializzata, segnaletica degli itinerari e servizi informativi per cicloturisti;
  • conferenze, attività culturali e iniziative educative per promuovere l’uso della bicicletta;
  • progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse;
  • intese con società ferroviarie per parcheggi bici e trasporto della bicicletta al seguito;
  • intese con aziende di trasporto pubblico per integrare trasporto pubblico e uso della bicicletta;
  • ogni altro intervento finalizzato allo sviluppo e alla sicurezza del traffico ciclistico.

Gli interventi devono rispettare le caratteristiche tecniche del D.M. 30 novembre 1999, n. 557 sulle piste ciclabili.

Piano regionale di riparto e soggetti beneficiari

La Giunta regionale approva il Piano regionale di riparto dei finanziamenti, comprensivo anche delle risorse statali previste dalla legge n. 366/1998. I beneficiari sono individuati nel Piano tra gli enti locali e le loro associazioni che realizzano gli interventi direttamente o con altri soggetti pubblici o privati.

È comunque garantito il finanziamento di almeno un intervento per ciascuna provincia.

Presentazione delle domande e istruttoria

Per concorrere al Piano di riparto gli enti proponenti devono presentare la domanda entro il 30 giugno, a pena di esclusione, con:

  • una copia del progetto preliminare in originale;
  • l’atto di approvazione del progetto da parte dell’ente proponente;
  • la deliberazione dell’ente attestante la copertura finanziaria della quota a carico dell’ente.

Le domande sono verificate dal Settore Trasporti dell’Assessorato regionale ai trasporti, che controlla la regolarità e completezza della documentazione, la compatibilità con le tipologie ammesse e la conformità alle caratteristiche tecniche del D.M. 557/1999.

In caso di inammissibilità, il richiedente riceve comunicazione tempestiva e può presentare controdeduzioni entro 15 giorni. Il Settore decide definitivamente sulle controdeduzioni entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Se un intervento non è ammesso o decade dal finanziamento, le risorse liberate sono riassegnate seguendo l’ordine progressivo del Piano, con ordinaria attenzione a un’equa distribuzione tra le province.

Misura del finanziamento e riparto delle quote

Il costo dell’intervento è finanziato da tre fonti:

  • Regione: fino al 30% del costo ammissibile, nei limiti delle risorse disponibili e secondo l’ordine di ammissibilità del Piano;
  • Stato: fino al 50% del costo ammissibile;
  • ente realizzatore: almeno il 20% residuo.

Nel costo ammissibile rientrano le spese per le opere e quelle connesse, come espropri, oneri fiscali, rilievi geognostici, progettazione, direzione lavori e collaudo, al lordo dell’IVA, che resta a carico del beneficiario.

Ammissione a finanziamento e progetto esecutivo

Accertata la disponibilità delle risorse statali e regionali, il Dirigente del Settore Trasporti adotta l’atto di ammissione a finanziamento con contestuale impegno di spesa e assegna un termine non inferiore a 6 mesi per la presentazione del progetto esecutivo, informandone l’ente beneficiario.

Il progetto esecutivo deve essere trasmesso con tutti i pareri, permessi e autorizzazioni necessari, eventualmente acquisiti tramite conferenza di servizi, insieme a:

  • delibera di approvazione dell’ente;
  • attestazione del responsabile del procedimento sulla validazione del progetto;
  • ove occorra, attestazione dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità e del relativo esito.

Erogazione del finanziamento e varianti

Con l’approvazione del progetto esecutivo il Dirigente del Settore Trasporti concede formalmente il finanziamento. L’erogazione avviene in più fasi:

  • prima somministrazione del 20% dei finanziamenti regionali e statali all’approvazione del progetto esecutivo;
  • ulteriori tre somministrazioni del 20% ciascuna, su istanza di accredito corredata dalla dichiarazione del responsabile del procedimento di utilizzo di almeno l’80% della precedente erogazione e della documentazione giustificativa;
  • ultima somministrazione del restante 20% dopo il collaudo tecnico-amministrativo e contestualmente all’omologazione della spesa finale ai sensi della L.R. n. 13/2001.

Eventuali varianti e nuovi quadri economici sono approvati con le stesse procedure previste per l’approvazione del progetto.

Regime temporale e attualità della disciplina

Il regolamento non prevede un termine finale di vigenza né una disciplina transitoria di durata limitata. Si tratta quindi di una normativa strutturale sul finanziamento regionale della mobilità ciclistica in Puglia, ancora applicabile in linea di principio, salvo successive modifiche o abrogazioni non riportate nel testo fornito.

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