L.R. Puglia 13/2002
Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio - assistenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 13/2002 definiva gli ambiti territoriali dei servizi sociali, collegandoli ai distretti socio-sanitari e prevedendo gestione associata, incentivi e un possibile intervento sostitutivo della Giunta per i comuni inadempienti. Tutti gli articoli risultano però abrogati dalla l.r. 19/2006, art. 70, quindi l’atto è oggi privo di applicazione pratica.
Ambiti territoriali e gestione associata dei servizi socio-assistenziali in Puglia
Ambiti territoriali e gestione associata dei servizi socio-assistenziali
La legge regionale disciplinava, per la Puglia, l’organizzazione territoriale dei servizi socio-assistenziali in attuazione della legge quadro n. 328 del 2000, con l’obiettivo di favorire la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Il testo consolidato mostra tuttavia che tutte le disposizioni risultano successivamente abrogate dalla l.r. 19/2006, art. 70.
Individuazione degli ambiti territoriali
Gli ambiti territoriali dei servizi sociali erano individuati in corrispondenza delle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari della Puglia, determinati in attuazione dell’art. 3-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni. La previsione mirava a coordinare il livello sociale con quello sanitario per la programmazione e gestione dei servizi.
Gestione associata e comuni di minore dimensione demografica
La disciplina rinviava al piano regionale socio-assistenziale, cui spettava di:
- determinare i livelli ottimali di esercizio delle funzioni socio-assistenziali;
- definire i comuni di minore dimensione demografica tenuti alla gestione associata;
- fissare il termine entro cui individuare la forma di gestione.
Per i comuni obbligati, quindi, la gestione associata costituiva il modello organizzativo richiesto dal piano regionale.
Intervento sostitutivo della Regione
Se il termine fissato dal piano regionale decorreva inutilmente, la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-enti locali, poteva individuare per gli ambiti distrettuali inadempienti la forma associativa ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000. La stessa Giunta disciplinava la gestione mediante specifico regolamento, destinato a restare in vigore fino all’approvazione delle forme di gestione da parte dei comuni.
Incentivazione delle forme associate
Il Piano regionale socio-assistenziale doveva inoltre prevedere:
- risorse aggiuntive come contributi per la gestione associata a favore dei comuni con minore dimensione demografica;
- forme di incentivazione per la gestione associata anche da parte degli altri comuni, nel rispetto dell’art. 20, comma 5, lettera b), della legge n. 328 del 2000.
Regime attuale
Tutti gli articoli della legge risultano abrogati. Pertanto la disciplina non è più applicabile e l’atto ha rilievo solo storico, senza utilità operativa attuale.
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