L.R. Puglia 14/2002
Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Unversità popolari e della terza età
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce e sostiene, in Puglia, le Università popolari e della terza età senza scopo di lucro, prevedendo contributi e altri supporti pubblici/privati, l’istituzione di un albo regionale e requisiti per l’accesso ai finanziamenti. Disciplina anche attività didattiche, requisiti dei docenti, accesso libero ai corsi e rilascio di attestati non aventi valore legale.
Sostegno alle Università popolari e della terza età in Puglia
Sostegno alle Università popolari e della terza età in Puglia
La legge regionale pugliese riconosce il ruolo delle Università popolari e della terza età nella diffusione della cultura, nello sviluppo personale degli adulti e anziani e nella loro integrazione socio-culturale. La disciplina riguarda enti e associazioni senza fini di lucro, con autonomia gestionale e finalità di promozione culturale.
Finalità e definizione dei soggetti destinatari
La Regione Puglia individua come meritevoli di tutela le Università popolari e della terza età, comunque denominate, in quanto strumenti di diffusione della cultura, della tradizione e di partecipazione alla vita delle comunità. Sono ricompresi gli enti, le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico, privi di scopo di lucro, dotati di statuti o regolamenti propri e di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, purché orientati alla promozione culturale rivolta a persone adulte e anziane.
Forme di sostegno previste
Per favorire l’organizzazione e lo sviluppo delle attività, tali soggetti possono ricevere contributi volontari pubblici e privati e fruire di supporti da parte della Regione, degli enti locali e delle Comunità montane. I supporti previsti consistono nella concessione in comodato gratuito di sedi e attrezzature e nella concessione di contributi finanziari.
Requisiti per l’accesso ai contributi regionali
La Regione può erogare contributi alle Università popolari e della terza età che abbiano sede nel territorio regionale e che siano regolarmente costituite come associazioni o enti culturali con statuti e regolamenti conformi alle finalità indicate dalla legge, oppure come strutture operative di enti culturali giuridicamente riconosciuti che operino nel settore con caratteristiche di universitarietà. È inoltre richiesto che:
- l’attività sia svolta senza fini di lucro e con finalità esclusivamente culturali nell’interesse della generalità dei cittadini;
- l’organizzazione svolga regolare attività da almeno due anni;
- l’attività consista in cicli di lezioni, seminari, laboratori, corsi e attività parallele per almeno 150 ore annue complessive;
- siano disponibili strutture idonee allo svolgimento delle attività. La Regione istituisce un apposito albo e verifica periodicamente il permanere dei requisiti necessari all’iscrizione.
Attività didattiche e culturali
I corsi promossi devono comprendere cicli di lezioni, seminari e laboratori. Possono essere previste anche attività culturali collegate o collaterali finalizzate alla socializzazione, alla valorizzazione del tempo libero, alla formazione permanente e al confronto tra culture generazionali, allo studio della realtà pugliese e alla sensibilizzazione socio-culturale del territorio per favorire l’integrazione sociale degli anziani e degli adulti.
Requisiti dei docenti
Per le materie scientifiche, storiche e letterarie è richiesta la laurea attinente all’argomento insegnato. Per le materie tecniche i docenti devono essere professionisti laureati del settore e/o avere maturato specifiche esperienze professionali. Per attività ricreative e associative può essere prevista la figura di un docente esperto nella conduzione delle attività promosse.
Accesso ai corsi e attestati
L’iscrizione e la frequenza sono libere e non possono subire discriminazioni di razza, religione, appartenenza politica o condizione fisica e sociale. L’accesso è gratuito, salvo la quota individuale di iscrizione; i regolamenti possono prevedere esenzioni totali o parziali per situazioni di bisogno. Non è richiesto alcun titolo di studio per partecipare ai corsi. Al termine dell’anno accademico può essere rilasciato un attestato di frequenza, privo di valore legale.
Regolamento attuativo
La legge è stata attuata con regolamento regionale 25 novembre 2004, n. 8, richiamato espressamente nel testo.
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