Sentenza del 17/04/2015 n. 7848 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva annullato un avviso di rettifica relativo al recupero dell'IVA detratta su fatture passive ritenute riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello. Con il primo motivo denunciava la violazione delle norme sull'onere della prova e sulla detrazione IVA; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Con il secondo motivo denunciava insufficiente e illogica motivazione, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto decisive la consegna della merce, il pagamento delle fatture e l'archiviazione del procedimento penale, senza valutare adeguatamente gli indizi relativi alla natura di società cartiere delle fornitrici e alla possibile conoscenza o conoscibilità della frode da parte della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e accolto il secondo. Ha ritenuto viziata la motivazione della CTR, poiché la concreta esistenza dello scambio commerciale e il pagamento del corrispettivo non escludono l'inesistenza soggettiva delle operazioni, cioè l'interposizione di un soggetto fittizio diverso dal reale fornitore. Anche l'assenza di strutture aziendali delle società fornitrici costituisce un elemento indiziario rilevante. Inoltre, per negare la detrazione IVA non è necessario dimostrare la partecipazione dolosa dell'acquirente alla frode: è sufficiente provare che essa sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando la diligenza richiesta a un operatore esperto, di partecipare a un'operazione fraudolenta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova. In materia di frodi IVA, l'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, sulla natura fraudolenta dell'operazione e sulla conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente; successivamente spetta al contribuente fornire la prova contraria della propria buona fede.
Artt. 2727 e 2729 c.c.
Regolano le presunzioni semplici. Gli elementi indiziari possono dimostrare la frode e la consapevolezza del cessionario quando siano gravi, precisi e concordanti.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 19, 21, 41, 54 e 61
Le disposizioni disciplinano il diritto alla detrazione IVA, la fatturazione e i poteri di accertamento e rettifica dell'Amministrazione finanziaria. La detrazione presuppone che la fattura provenga dal reale cedente o prestatore e che l'operazione non sia inserita in una frode conosciuta o conoscibile dal contribuente.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il n. 3 riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il n. 5 riguarda il vizio della motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto che la censura dell'Agenzia riguardasse effettivamente la motivazione e non la corretta interpretazione della norma.
Art. 366-bis c.p.c.
Norma applicabile ratione temporis che imponeva la formulazione di un quesito di diritto per i ricorsi per cassazione. Il motivo basato su tale quesito è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la reale motivazione della sentenza impugnata.
Giurisprudenza dell'Unione europea su frodi IVA e buona fede, in particolare cause Kittel, Mahagében, Tóth e Federation of Technological Industries
Gli operatori che adottano tutte le misure che si possono loro ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte della frode devono poter fare affidamento sulla liceità di tali operazioni senza rischiare di perdere il proprio diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte.
Il diritto alla detrazione è negato quando l'Amministrazione dimostra che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, con la normale diligenza professionale, di partecipare a una frode IVA. Non è invece necessaria la prova di un concorso penale o di un accordo fraudolento diretto.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello o nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la realtà materiale della vendita e il pagamento del prezzo non dimostrano da soli che il soggetto indicato in fattura fosse il reale fornitore.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, sia la natura fittizia o cartiera del fornitore sia il fatto che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode.
- L'assenza di uffici, personale, mezzi e strutture aziendali del fornitore è un elemento indiziario rilevante per dimostrare l'interposizione fittizia.
- La regolarità formale della contabilità e delle fatture non è sufficiente a conservare il diritto alla detrazione quando emergono circostanze oggettive incompatibili con la genuinità del fornitore.
- Il contribuente può difendersi dimostrando di aver adottato verifiche e cautele ragionevoli, proporzionate al settore, al valore e alla frequenza delle operazioni, così da rendere oggettivamente non riconoscibile la frode.
- Per negare la detrazione IVA non occorre dimostrare che l'acquirente abbia commesso un reato o partecipato dolosamente alla frode: è sufficiente la conoscenza effettiva o colposa della frode.
- L'archiviazione di un procedimento penale e l'assenza di responsabilità penale non escludono automaticamente l'illecito tributario, perché gli standard probatori e gli oggetti dei due procedimenti sono differenti.
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