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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 2627 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la sentenza della CTR del Lazio, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il preavviso di fermo amministrativo ritenendolo non autonomamente impugnabile. Deduceva, tra l'altro, l'erroneità di tale valutazione, la mancata notifica delle cartelle di pagamento richiamate nel preavviso, l'illegittimità dell'atto per mancanza del regolamento di attuazione, l'eccesso di potere e la prescrizione della pretesa impositiva. Il ricorso era articolato in un unico motivo contenente diverse censure, senza però formulare i quesiti di diritto e di fatto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione della norma. La Corte ha rilevato che ciascuna censura avrebbe dovuto essere accompagnata dal relativo quesito di diritto oppure, per il vizio di motivazione, da una chiara indicazione del fatto controverso e decisivo. Il ricorrente non aveva formulato alcun quesito. È stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La censura deve tradursi in un quesito finalizzato all'enunciazione del principio di diritto; per il vizio di motivazione è richiesta l'esposizione chiara e sintetica del fatto controverso.

    Per i ricorsi soggetti temporalmente alla norma, ogni censura doveva contenere uno specifico quesito di diritto o di fatto. La mera esposizione delle doglianze non era sufficiente.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Le violazioni di legge richiedevano un quesito di diritto, mentre il vizio di motivazione richiedeva l'individuazione chiara del fatto controverso e decisivo rispetto al quale la motivazione fosse omessa, contraddittoria o insufficiente.

  • Art. 384 c.p.c.

    Il quesito di diritto doveva consentire alla Corte di cassazione di enunciare il principio giuridico applicabile alla controversia.

  • Legge n. 69 del 2009, artt. 47 e 58, comma 5

    L'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. si applicava ai ricorsi relativi a provvedimenti pubblicati dopo il 4 luglio 2009; per i provvedimenti anteriori la norma continuava a essere applicabile.

  • Art. 100 c.p.c.

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione all'interesse a impugnare il preavviso di fermo, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei quesiti richiesti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: una censura priva del quesito o dell'individuazione del fatto decisivo richiesto dalla disciplina applicabile può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito.
  • Quando un motivo formalmente unico contiene più contestazioni autonome, ciascuna deve essere specificamente sviluppata e corredata dal requisito processuale previsto per il relativo vizio.
  • Per valutare l'applicabilità di una norma processuale abrogata occorre fare riferimento alla disciplina transitoria e, in particolare, alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato.
  • La Corte di cassazione non è normalmente chiamata a riesaminare direttamente la fondatezza delle contestazioni sostanziali se il ricorso è inammissibile per carenze formali.
  • In controversie analoghe, è opportuno distinguere nettamente tra violazione o falsa applicazione di legge, vizio di motivazione e omessa pronuncia, formulando per ciascuno una censura autonoma e conforme ai requisiti processuali vigenti.

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