Cassazione Civile, Ordinanza n. 21268/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo al classamento di un manufatto contenente un impianto di ripartizione idrica, censito a seguito di procedura Docfa. La società proprietaria o utilizzatrice dell’impianto aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso contro l’accatastamento; la CTR aveva poi confermato che il partitore idrico dovesse essere inserito nella categoria E/9 e non nella categoria D/1, ritenendolo impianto strumentale alla rete idrica pubblica, privo di autonoma capacità produttiva di beni o servizi e non caratterizzato da finalità lucrative, perché funzionale a un servizio pubblico. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa catastale e delle norme richiamate, sostenendo che l’immobile, per la sua destinazione oggettiva a un’attività economicamente organizzata e reddituale, dovesse essere classificato tra gli immobili a destinazione speciale del gruppo D, indipendentemente dalla natura pubblicistica del servizio o dal soggetto intestatario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo unico, affermando che, ai fini catastali, rilevano le caratteristiche oggettive dell’immobile e la sua destinazione funzionale, non la natura pubblica del servizio o la partecipazione pubblica del gestore. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 4, 5 e 10 R.D.L. n. 652/1939 conv. in L. n. 1249/1939
Richiamati come base del classamento catastale e della nozione di unità immobiliare urbana, da valorizzare in funzione dell’autonomia funzionale e reddituale del bene.
artt. 8 e 10 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamati per la disciplina delle unità immobiliari urbane destinate ad attività speciali e per il criterio della stima diretta.
art. 2 D.M. 2 gennaio 1998, n. 28
Richiamato per definire l’unità immobiliare in termini di autonomia funzionale e reddituale.
art. 2, comma 40, D.L. n. 262/2006 conv. in L. n. 286/2006
La norma delimita le categorie E, escludendo dalla classificazione in esse gli immobili o porzioni con autonomia funzionale e reddituale destinati a uso commerciale o industriale.
art. 2195, n. 1, c.c.
Richiamato per definire l’attività commerciale come attività diretta alla produzione di beni e servizi.
art. 5, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per sostenere la natura oggettivamente economica dell’attività considerata.
art. 9, comma 1, L. n. 36/1994
Il servizio idrico integrato deve essere organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
art. 141 D.Lgs. n. 152/2006
Il servizio idrico integrato è un insieme di servizi pubblici da gestire secondo efficienza, efficacia ed economicità.
art. 154, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006
La tariffa del servizio idrico integrato costituisce corrispettivo del servizio e assicura la copertura integrale dei costi, confermando la natura economica della gestione.
art. 113 D.Lgs. n. 267/2000
Richiamato per qualificare i servizi pubblici locali a rilevanza economica quando la tariffa è idonea a coprire i costi di gestione e a generare utile.
art. 117, comma 2, lett. e) e s), Cost.
Richiamato per affermare la rilevanza della materia della concorrenza e dell’ambiente nella disciplina del servizio idrico integrato.
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
Richiamato per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, con esclusione di macchinari e impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 812 c.c.
Richiamato indirettamente nel definire la componente immobiliare rilevante ai fini del classamento.
Massime di principio
- Ai fini del classamento catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, assume rilievo la destinazione oggettiva e la funzione economica del bene, non la natura pubblica del servizio svolto dal soggetto che lo utilizza o lo gestisce.
- La classificazione nelle categorie del gruppo E è incompatibile con l’uso commerciale o industriale dell’immobile quando esso presenti autonomia funzionale e reddituale; in tal caso il bene non può restare nel gruppo E.
- Per stabilire la corretta categoria catastale occorre verificare se l’immobile sia autonomamente idoneo a produrre un reddito proprio e se sia inserito in un’attività economicamente organizzata, con criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
- La nozione catastale di unità immobiliare urbana è autonoma rispetto al singolo fabbricato in sé e si fonda sulla potenzialità di autonomia funzionale e reddituale del bene.
- La gestione di un servizio pubblico può conservare connotazione economica e imprenditoriale anche se svolta da soggetto pubblico o partecipato pubblicamente, quando la tariffa abbia natura di corrispettivo e sia idonea a coprire i costi di esercizio e investimento.
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