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Circolare

Circolare numero 15 del 17-1-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina gli adempimenti relativi alla dichiarazione 1996 che i concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia devono presentare entro il 30 gennaio alla Sede INPS competente. Vengono indicati il modello da utilizzare, le copie da produrre, i contenuti obbligatori della dichiarazione e le modalità di calcolo del fabbisogno lavorativo. È inoltre chiarito che, in caso di inadempimento del concedente, la dichiarazione può essere presentata dal concessionario entro 60 giorni dall’inizio dell’anno solare, con conseguente avvio dell’istruttoria da parte della Sede INPS. Per il corrente anno, in attesa del decreto ministeriale sugli elenchi nominativi trimestrali e annuali, la terza copia del modello deve comunque essere presentata alla Commissione circoscrizionale competente.

Dichiarazione annuale 1996 per terreni a compartecipazione familiare e piccola colonia (mod. Acc1 CF/PC)

Dichiarazione annuale 1996 per terreni a compartecipazione familiare e piccola colonia

La circolare disciplina la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 1996 per i rapporti di compartecipazione familiare e di piccola colonia, individuando soggetti obbligati, termini, modello da usare e modalità operative per le Sedi INPS. Viene inoltre chiarito il regime sostitutivo in caso di mancata presentazione da parte del concedente e la disciplina transitoria relativa agli elenchi nominativi.

Ambito di applicazione e termine di presentazione

Ai sensi dell’art. 6, commi da 3 a 6, del D.L.vo 11 agosto 1993, n. 375, i concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia devono presentare entro il 30 gennaio la dichiarazione concernente l’anno 1996 presso la Sede INPS competente per territorio.

Contenuto della dichiarazione e modello da utilizzare

La dichiarazione va redatta sul modello Acc1 CF/PC. Deve essere compilata in triplice copia, destinata rispettivamente:

  • alla Sede INPS competente;
  • al concedente;
  • al concessionario.

Il modello deve riportare tutti gli elementi utili alla determinazione delle giornate di fabbisogno lavorativo di ciascun fondo concesso. In particolare, devono risultare:

  • la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo;
  • l’estensione dei terreni;
  • le colture praticate;
  • gli allevamenti praticati.

Il fabbisogno lavorativo deve essere calcolato applicando le tabelle approvate dalle Commissioni provinciali m.d.a., tenendo conto della natura e dell’estensione delle colture e del numero delle singole specie di bestiame allevato.

Inadempimento del concedente e dichiarazione del concessionario

Se il concedente non provvede tempestivamente, la dichiarazione può essere presentata dal concessionario entro 60 giorni dalla data di inizio di ciascun anno solare, in base all’art. 6, comma 4, del D.L.vo n. 375/1993.

In tale ipotesi la Sede INPS deve:

  • trattenere agli atti le tre copie del modello presentato dal concessionario;
  • rilasciare una ricevuta con l’indicazione della data di presentazione;
  • inviare al titolare concedente la comunicazione di avvio del procedimento di accertamento ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990.

La comunicazione deve indicare:

  • che il procedimento è finalizzato ad accertare la sussistenza del rapporto di compartecipazione o di piccola colonia dichiarato dal concessionario;
  • il nominativo del responsabile del procedimento;
  • l’orario in cui può essere presa visione degli atti.

Successivamente la Sede deve effettuare gli accertamenti di competenza sulla sussistenza del rapporto.

Iscrizione negli elenchi nominativi

L’iscrizione negli elenchi nominativi annuali, che in precedenza era richiesta dal concessionario mediante esibizione della terza copia della dichiarazione alle Commissioni circoscrizionali m.d.a. ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 515/1995, sarà effettuata dall’INPS sulla base delle dichiarazioni presentate.

Regime transitorio per il corrente anno

Nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 515/1995, relativo alle modalità di compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi trimestrali e annuali da parte dell’INPS, la terza copia del modello Acc1 CF/PC deve comunque essere presentata dal concessionario alla Commissione circoscrizionale competente per il corrente anno.

Controlli delle Sedi e diffusione della modulistica

Le Sedi sono invitate a verificare al momento della presentazione la completezza e l’esattezza della dichiarazione, poiché eventuali omissioni o carenze possono incidere sulla tempestività degli adempimenti successivi.

La modulistica è stata già trasmessa alle Sedi regionali in data 3 gennaio e, nella stessa data, sono stati inviati via fax i piani di distribuzione destinati alle Sedi provinciali. I Direttori delle Sedi provinciali devono inoltre portare il contenuto della circolare a conoscenza delle strutture ex SCAU.

Punti principali

Obbligo di dichiarazione e scadenza

I concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia devono presentare entro il 30 gennaio la dichiarazione relativa al 1996 presso la Sede INPS territorialmente competente, in applicazione dell’art. 6, commi 3-6, del D.L.vo 11.8.93 n. 375.

Modello da utilizzare e copie

La dichiarazione deve essere compilata sull’apposito modello Acc1 CF/PC. Il modello è predisposto in triplice copia: una per la Sede INPS competente, una per il concedente e una per il concessionario.

Contenuto della dichiarazione e calcolo del fabbisogno lavorativo

La dichiarazione deve contenere tutti i dati necessari per determinare le giornate di fabbisogno lavorativo di ciascun fondo concesso, con indicazione della composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione, dell’estensione dei terreni, delle colture praticate e degli allevamenti. Il fabbisogno va calcolato applicando le tabelle approvate dalle Commissioni provinciali m.d.a., in base alla natura e all’estensione delle colture e al numero delle singole specie di bestiame allevato.

Presentazione sostitutiva da parte del concessionario

Se il concedente non adempie tempestivamente, la dichiarazione può essere presentata dal concessionario entro 60 giorni dalla data di inizio di ciascun anno solare, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L.vo n. 375/1993.

Adempimenti della Sede INPS in caso di dichiarazione del concessionario

La Sede deve trattenere agli atti le tre copie del modello presentato dal concessionario e rilasciare una ricevuta con la data di presentazione. Deve inoltre inviare al concedente una comunicazione di avvio del procedimento di accertamento ex art. 8 della L. 241/1990, indicando che il procedimento mira ad accertare la sussistenza del rapporto di compartecipazione o di piccola colonia, il nominativo del responsabile del procedimento e l’orario per la visione degli atti. Successivamente la Sede deve svolgere gli accertamenti di competenza sulla sussistenza del rapporto.

Iscrizione negli elenchi nominativi

L’iscrizione negli elenchi nominativi annuali, che prima era richiesta dal concessionario esibendo la terza copia alla Commissione circoscrizionale m.d.a. ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 515/1995, sarà effettuata dall’INPS sulla base delle dichiarazioni presentate.

Regime transitorio per l’anno in corso

In attesa della pubblicazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 515/1995, relativo alle modalità di compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi trimestrali e annuali da parte dell’INPS, la terza copia del modello Acc1 CF/PC deve comunque essere presentata dal concessionario alla Commissione circoscrizionale competente per il corrente anno.

Verifiche della completezza e diffusione della modulistica

Le Sedi sono invitate a verificare al momento della presentazione l’esatta e completa compilazione della dichiarazione, poiché eventuali carenze inciderebbero sulla rapidità degli adempimenti successivi. La modulistica è stata inviata alle Sedi regionali il 3 gennaio e, nella stessa data, sono stati trasmessi via fax i piani di distribuzione per le Sedi provinciali. I Direttori delle Sedi provinciali devono portare il contenuto del messaggio a conoscenza delle strutture ex SCAU.

Testo integrale

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