Circolare numero 16 del 17-1-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende, a partire dal rinnovo 96, la procedura di sospensione cautelativa dell'integrazione al minimo a tutte le pensioni internazionali i cui titolari abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dal Paese estero convenzionato ma non risultino ancora titolari di pensione a carico di tale Paese. La sospensione opera dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile e interessa tutti i Paesi legati all'Italia da regolamentazione internazionale di sicurezza sociale. Vengono richiamate le modalità operative già in uso, con invito alle Sedi a svolgere comunque il collegamento internazionale per accertare la reale situazione pensionistica estera, a dare priorità alle ricostituzioni quando emerga la titolarità estera e a monitorare con attenzione le possibili situazioni di indebito.
Sospensione cautelativa dell'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni internazionali al raggiungimento dell'età pensionabile estera
Sospensione cautelativa dell'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni internazionali
La circolare dispone un'estensione della procedura di sospensione cautelativa dell'integrazione al trattamento minimo, in ragione dell'evoluzione delle economie dei Paesi convenzionati, dell'allargamento della disciplina comunitaria di sicurezza sociale e del persistere di indebiti in ambito internazionale. L'obiettivo è evitare pagamenti non dovuti quando il pensionato abbia maturato il diritto a una pensione estera ma non ne risulti ancora titolare.
Ambito di applicazione
A partire dal rinnovo 96, la sospensione deve essere applicata a tutte le pensioni internazionali riferite a Paesi legati all'Italia da regolamentazione internazionale di sicurezza sociale. L'Allegato 1 riporta l'elenco dei Paesi interessati, con i relativi codici Stato e le età pensionabili legali considerate ai fini della procedura.
La misura riguarda i titolari che:
- abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dal Paese estero convenzionato;
- non risultino ancora titolari di pensione a carico di quel Paese.
Decorrenza della sospensione
La sospensione dell'integrazione al minimo decorre, secondo la regola ordinaria richiamata dalla circolare, dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile estera. Per le pensioni già in gestione, nei casi di Paesi per i quali la sospensione non operava in precedenza, la misura in sede di rinnovo riguarda soltanto i periodi dall'1 gennaio 1996 in poi.
Comunicazioni agli interessati
Agli interessati deve essere trasmessa la lettera-tipo riportata nell'Allegato 2. Nel testo si informa il pensionato che l'integrazione al minimo, ai sensi dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è destinata a ridursi non appena venga riconosciuta la pensione estera. Poiché il raggiungimento dell'età pensionabile estera nel corso del 1996 rende probabile l'acquisizione di una pensione anche a carico del Paese estero, la Sede procede dal mese successivo a tale data al pagamento della pensione senza integrazione al minimo, salvo diversa comunicazione dell'interessato.
La lettera invita il pensionato a comunicare:
- l'eventuale mancanza del diritto alla pensione estera;
- in caso di concessione, la decorrenza e l'importo della pensione estera.
Istruttoria e collegamento internazionale
La circolare ribadisce che le Sedi devono effettuare comunque il collegamento internazionale, a prescindere dalla dichiarazione dell'interessato e salvo evidenti situazioni che lo rendano inutile o inopportuno, per verificare la reale situazione pensionistica estera.
Per i residenti in Italia titolari di pensione in regime di convenzione bilaterale, tale attività comporta anche l'invito a presentare la domanda prevista dal regime convenzionale interessato.
Ricostituzione della pensione e gestione degli arretrati
In attesa della conclusione dell'iter internazionale, se l'interessato dichiara di non essere titolare di pensione estera e il regime convenzionale prevede il blocco degli arretrati, la Sede deve:
- richiedere il blocco degli arretrati;
- procedere con urgenza alla ricostituzione della pensione per il ripristino del trattamento minimo;
- erogare, se necessario, acconti secondo quanto indicato nel MSG n. 6642 del 24.1.94.
Se invece la convenzione non consente il blocco degli arretrati, come nei rapporti con USA, Canada e Quebec, la ricostituzione per il ripristino del trattamento minimo può essere effettuata solo dopo avere accertato la situazione pensionistica estera effettiva.
Controlli, priorità operative e monitoraggio
La circolare sottolinea la necessità di dare la massima attenzione a tutte le informazioni che dimostrino con certezza la concessione di una pensione estera, incluse:
- comunicazioni contenute in provvedimenti esteri di accoglimento;
- dichiarazioni degli interessati;
- comunicazioni dei Patronati.
In tali casi le Sedi devono avviare con priorità assoluta le conseguenti ricostituzioni, per evitare il prolungarsi di situazioni di indebito.
Le Sedi regionali, nell'esercizio della funzione di coordinamento dell'area internazionale, devono inoltre monitorare con particolare attenzione l'applicazione della procedura e segnalare tempestivamente alla Direzione generale ogni inosservanza.
Punti principali
Estensione della sospensione cautelativa
A decorrere dal rinnovo 96 viene ampliata la procedura di sospensione cautelativa dell'integrazione al trattamento minimo a tutte le pensioni internazionali. La sospensione riguarda i casi in cui il titolare abbia raggiunto l'età pensionabile del Paese estero convenzionato i cui contributi sono stati utilizzati per il diritto a pensione, ma non sia ancora titolare di una pensione a carico di quel Paese.
Ambito di applicazione e decorrenza
Sono interessati tutti i Paesi legati all'Italia da regolamentazione internazionale di sicurezza sociale, con elenco e codici riportati nell'Allegato 1. La sospensione decorre, come di consueto, dal mese successivo a quello del raggiungimento dell'età pensionabile estera. Per le pensioni già in gestione, e per i Paesi per i quali la sospensione non operava in precedenza, la misura riguarda in sede di rinnovo soltanto i periodi dall'1.1.1996 in poi.
Comunicazione agli interessati
Agli interessati deve essere inviata la lettera tipo contenuta nell'Allegato 2. Nel testo si spiega che l'integrazione al minimo verrà ridotta o sospesa non appena risulti la pensione estera e si invita il pensionato a comunicare immediatamente l'eventuale mancato diritto alla prestazione estera o, in caso di concessione, la decorrenza e l'importo.
Verifiche internazionali e istruttoria
Le Sedi devono procedere, indipendentemente dalla dichiarazione dell'interessato e salvo evidenti situazioni contrarie, al collegamento internazionale per accertare l'effettiva situazione pensionistica estera. Per i residenti in Italia titolari di pensione in regime di convenzione bilaterale ciò comporta anche l'invito a presentare la domanda prevista dal regime convenzionale interessato.
Ricostituzione, acconti e gestione degli arretrati
In attesa della conclusione dell'iter internazionale, se l'interessato dichiara di non essere titolare di pensione estera e il regime prevede il blocco degli arretrati, la Sede deve richiedere tale blocco e procedere con urgenza alla ricostituzione per il ripristino del trattamento minimo, eventualmente erogando acconti secondo il MSG n. 6642 del 24.1.94. Per le convenzioni che non prevedono il blocco degli arretrati, come USA, Canada e Quebec, la ricostituzione può avvenire solo dopo aver conosciuto la situazione pensionistica estera effettiva.
Monitoraggio e prevenzione degli indebiti
La circolare richiama l'obbligo di prestare massima attenzione a tutte le comunicazioni, comprese quelle provenienti da provvedimenti esteri di accoglimento, dagli interessati o dai Patronati, da cui risulti con certezza la concessione della pensione estera. In tali casi le operazioni di ricostituzione devono essere avviate con priorità assoluta per evitare il protrarsi di indebiti. Le Sedi regionali devono monitorare l'area internazionale e segnalare tempestivamente alla Direzione generale eventuali inosservanze.
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