Sentenza del 06/02/2019 n. 3389 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, il valore dichiarato nell'atto di compravendita del 4 febbraio 2008, elevandolo da 6.000.000 a 8.000.000 di euro. La società contestava principalmente la carenza di motivazione dell'avviso, poiché gli atti e le stime utilizzati per la comparazione non erano stati allegati né adeguatamente riprodotti nel loro contenuto essenziale. Contestava inoltre l'inidoneità dei beni comparativi, l'assenza di adeguati parametri di calcolo e la considerazione di elementi successivi alla data dell'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto nullo l'avviso di rettifica perché l'Amministrazione aveva richiamato per relationem due stime e un atto di compravendita senza allegarli e senza riprodurne il contenuto essenziale. La mera indicazione di ubicazione, destinazione ed estensione non consentiva di comprendere le caratteristiche concrete dei beni comparativi; inoltre, per l'atto di compravendita, mancavano anche dati identificativi fondamentali come data precisa, repertorio, raccolta e notaio. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito con dichiarazione di nullità dell'avviso. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare alla società 7.000 euro di spese processuali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere in modo effettivo gli elementi posti a fondamento della pretesa. Il richiamo ad altri atti è ammissibile, ma, se questi non sono allegati, deve esserne riprodotto il contenuto essenziale.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, in modo da rendere comprensibili presupposti, ragioni e criteri della decisione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43
Il valore dell'immobile deve essere determinato con riferimento alla situazione esistente alla data dell'atto soggetto a registrazione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, commi 2 e 3
La rettifica del valore immobiliare deve fondarsi sul valore venale in comune commercio, utilizzando, tra gli altri elementi, trasferimenti di beni comparabili. La comparazione deve però riguardare beni realmente analoghi e deve essere adeguatamente documentata.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis
L'avviso di rettifica deve indicare o rendere conoscibili gli elementi essenziali degli atti e dei documenti richiamati, così da permettere al contribuente di contestare efficacemente la pretesa.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 3 e 4
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e deve pronunciarsi sulle questioni rilevanti dedotte dalle parti; l'omessa pronuncia o una motivazione apparente può determinare la cassazione della decisione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'avviso di accertamento deve mettere il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di contestarne sia l'esistenza sia l'ammontare.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica motivato per relationem è valido solo se gli atti richiamati sono allegati oppure se il loro contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso.
- Non è sufficiente indicare genericamente gli estremi o la localizzazione dei beni comparativi: devono essere descritte le caratteristiche necessarie a verificarne l'effettiva analogia con il bene oggetto di accertamento.
- La conoscibilità dell'atto mediante accesso presso l'Amministrazione, da sola, non sostituisce necessariamente l'obbligo di allegazione o di riproduzione del contenuto essenziale nell'avviso.
- I beni utilizzati per la comparazione devono avere caratteristiche sostanzialmente analoghe, comprese destinazione urbanistica, stato di conservazione, consistenza e potenzialità edificatoria.
- Il valore deve essere riferito alla situazione dell'immobile alla data dell'atto: elementi urbanistici o incrementi di valore successivi non possono essere utilizzati senza adeguata giustificazione.
- Se la motivazione dell'avviso è insufficiente, il giudice deve dichiararne la nullità senza procedere all'esame del merito della stima.
- In giudizio l'Amministrazione deve comunque dimostrare gli elementi di fatto che giustificano il valore accertato, mentre il contribuente può fornire prove contrarie anche mediante criteri diversi da quelli inizialmente utilizzati dall'Ufficio.
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