Cassazione Penale, Ordinanza n. 17981/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a pena detentiva e pecuniaria per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in fattispecie lieve. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, contestando la graduazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di merito aveva inoltre escluso la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo il comportamento abituale; tale valutazione non è stata specificamente censurata nel ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato quanto alla dosimetria della pena, osservando che la quantificazione della pena base, non essendo stata fissata al di sopra del medio edittale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica. Ha inoltre rilevato che il giudice può assolvere l'onere motivazionale con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli. Quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ha osservato che i giudici di merito avevano escluso la causa per abitualità del comportamento e che tale apprezzamento non era stato specificamente censurato. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei precedenti gradi di giudizio; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale, ma prende atto della contestazione e della relativa condanna.
art. 132 c.p.
i criteri di commisurazione della pena orientano la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 133 c.p.
i criteri oggettivi e soggettivi ivi elencati devono guidare la graduazione della pena; la motivazione è sufficiente se dà conto degli elementi ritenuti decisivi, specie quando la pena base è inferiore al medio edittale.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito ritenga il comportamento abituale; tale apprezzamento, se non specificamente censurato, rende il motivo aspecifico.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità salvo che sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o carenza motivazionale.
- Quando la pena base è fissata al di sotto del medio edittale, non è richiesta una motivazione particolarmente ampia sui criteri di commisurazione; è sufficiente un richiamo congruo agli elementi ritenuti rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente che la motivazione individui quelli ritenuti decisivi.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice accerti il comportamento abituale; se tale accertamento non viene specificamente contestato in cassazione, il motivo è aspecifico e inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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