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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1208/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava, relativamente all'anno 2004, maggiori imposte (Irpeg/Ires, Iva, Irap) alla Nuova Sima Srl per costi di trasporto dedotti relativi a prestazioni rese da Med Asia Shipping HK Ltd (Paese a fiscalità privilegiata) per Euro 986.908,00 e per maggiori ricavi non contabilizzati quantificati in Euro 686.647,84 derivanti da materia prima lavorata e venduta. Al socio Castellani Valter veniva inoltre notificato un avviso per maggior reddito di partecipazione imputato per trasparenza (importo di imposta pari a Euro 129,00). In primo e secondo grado i giudici tributari hanno annullato l'accertamento, ritenendo che la società avesse dimostrato l'effettività dell'attività e che le stime dei verificatori fossero approssimative; l'Agenzia ricorre in Cassazione censurando la corretta applicazione dei principi dell'accertamento analitico-induttivo (art. 39 DPR 600/1973) e le regole probatorie (artt. 2727, 2729, 2697 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la Commissione territoriale avesse errato nel limitarsi ad annullare l'accertamento invece di procedere, ove opportuno, a una ricalcolazione del tributo sulla base di elementi di fatto e, se necessario, disporre consulenza tecnica d'ufficio per accertare parametri tecnici (es. percentuale di umidità/sfrido del carbonato di calcio). La decisione impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte regionale delle Marche per nuovo giudizio conforme ai principi esposti dalla Corte di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    "[I] d) ... L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. [II] In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti"

    La norma autorizza l'accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni semplici purché "gravi, precise e concordanti"; la Corte ha richiamato che le stime dell'Ufficio devono essere attendibili e che, in caso di incertezza tecnica rilevante, il giudice deve poter disporre o valutare adeguati mezzi istruttori (es. CTU) prima di annullare o ricalcolare l'imposta

  • art. 2697 c.c.

    Riferito al principio generale sulla prova: chi allega fatti che fondano la propria pretesa deve fornire la prova degli stessi; la questione è rilevante rispetto alla distribuzione dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente circa quantità, qualità del materiale e metodi di rilevazione

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati in relazione alla valutazione delle prove tecniche e perizie: la Corte evidenzia che il giudice deve valutare l'attendibilità della consulenza di parte, la correttezza del prelievo dei campioni e, se necessario, disporre consulenza tecnica d'ufficio per chiarire elementi tecnici decisivi ai fini della determinazione del tributo

Massime di principio

  • Le presunzioni utilizzate per l'accertamento analitico-induttivo devono essere "gravi, precise e concordanti"; se l'accertamento si basa su dati approssimativi o non specifici il giudice deve verificare la fondatezza delle stime e, se del caso, acquisire ulteriori mezzi istruttori.
  • Se il giudice ritiene l'accertamento solo parzialmente fondato non deve limitarsi ad annullarlo ma deve ricalcolare la pretesa tributaria entro i limiti delle domande delle parti, avvalendosi degli ordinari poteri istruttori (artt. 115 e 116 c.p.c.) e, se necessario, di una consulenza tecnica d'ufficio.
  • Le consulenze tecniche di parte sono valutabili, ma il giudice deve esaminare la correttezza delle metodologie (es. modalità di prelievo dei campioni, criteri di analisi) e, in presenza di dubbi rilevanti, preferire o disporre una CTU neutrale.
  • L'Amministrazione ha l'onere di fornire elementi sufficienti a fondare le presunzioni; in assenza di dati certi il tribunale deve integrare l'istruttoria invece di annullare automaticamente l'accertamento quando la pretesa può essere ricalcolata.
  • In contenziosi tributari che coinvolgono questioni tecniche (es. perdita di peso per essiccazione) è opportuno prevedere e documentare con cura i rilievi tecnici in sede amministrativa e produrre elementi quantitativi (consumi energetici, analisi di laboratorio, contratti con specifiche di umidità) per rendere le stime più resistenti alla critica giudiziale.

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