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Legge

L.R. FVG 5/2004

Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili.

Normativa regionaleL.R. FVG 5/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, il trasferimento alle Aziende per i servizi sanitari delle funzioni di concessione dei trattamenti economici per invalidi civili attribuite alla Regione. Regola personale, risorse, archivi, legittimazione nei giudizi e stanziamenti per il triennio 2004-2006, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore.

Trasferimento alle Aziende per i servizi sanitari delle funzioni regionali in materia di invalidi civili

Trasferimento delle funzioni in materia di invalidi civili

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia regola l’esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili, funzioni attribuite alla Regione dal decreto legislativo n. 270 del 2002. La disciplina è costruita per rendere operativo il passaggio delle competenze alle Aziende per i servizi sanitari.

Decorrenza e modalità di esercizio

Il trasferimento delle funzioni alle Aziende per i servizi sanitari decorre dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge. Le funzioni devono essere esercitate con modalità di sportello unico, così da concentrare presso le aziende sanitarie la gestione amministrativa delle provvidenze.

Profili processuali e legittimazione passiva

Per i procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati dalla data di decorrenza del trasferimento, la legittimazione passiva spetta:

  • alle Aziende per i servizi sanitari, se il procedimento riguarda provvidenze da esse concesse;
  • all’INPS negli altri casi.

Questa regola opera anche con riferimento a provvedimenti concessori anteriori alla data di trasferimento, se il giudizio è attivato dopo tale termine. Resta fermo il principio di separazione tra la fase dell’accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici.

Ricorsi amministrativi e tutela giurisdizionale

Contro i provvedimenti di concessione o di diniego è ammesso ricorso amministrativo secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale. Rimane comunque ferma la tutela davanti al giudice ordinario.

Forme di collaborazione

Le forme di collaborazione previste dal decreto legislativo n. 270 del 2002 si intendono riferite in favore delle Aziende per i servizi sanitari, che diventano quindi il centro operativo della gestione delle funzioni trasferite.

Trasferimento del personale

Il personale individuato dal decreto legislativo n. 270 del 2002 è trasferito alle Aziende per i servizi sanitari con la stessa decorrenza dell’assegnazione alla Regione. Il personale viene inquadrato nel Servizio sanitario regionale nelle categorie corrispondenti alle aree e ai livelli posseduti presso l’ente di provenienza, secondo le equiparazioni della tabella A.

È mantenuta la posizione economica acquisita, con conservazione del trattamento fisso e continuativo già percepito, cioè stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione, oppure, se più favorevole, del trattamento proprio del personale del Servizio sanitario regionale. È inoltre riconosciuta l’anzianità maturata presso l’amministrazione di provenienza.

In prima applicazione, la ripartizione del personale tra le Aziende per i servizi sanitari e le rispettive sedi di destinazione è quella indicata nella tabella B.

Trasferimento delle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie collegate al costo del personale trasferito e quelle destinate alle spese di funzionamento, attribuite dallo Stato alla Regione, sono assegnate alle Aziende per i servizi sanitari.

Disciplina finanziaria per il triennio 2004-2006

La legge quantifica e iscrive a bilancio le risorse necessarie per l’attuazione del trasferimento, con stanziamenti riferiti agli esercizi 2004, 2005 e 2006.

Per il personale trasferito sono previsti 369.369,69 euro annui per tre anni, per un totale di 1.108.109,07 euro.

Per le spese di funzionamento sono previsti 48.778,53 euro annui per tre anni, per un totale di 146.335,59 euro.

Sono istituiti appositi capitoli e unità previsionali di base sia per l’entrata sia per la spesa del bilancio regionale, con destinazione alle acquisizioni di somme dallo Stato e ai trasferimenti alle aziende sanitarie locali.

Trasferimento di archivi e documentazione

Gli archivi di atti, documenti e dati connessi all’esercizio delle funzioni trasferite sono attribuiti alle Aziende per i servizi sanitari con la medesima decorrenza prevista per l’assegnazione delle funzioni alla Regione.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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