L.R. Calabria 8/2010
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 8/2010 dispone, per lo più per il solo esercizio 2010, numerosi stanziamenti, anticipazioni e contributi a favore di enti, imprese, strutture sociali e sanitarie, oltre a misure su personale, lavoro, agricoltura, TPL e altre materie. Molte disposizioni risultano oggi abrogate o dichiarate incostituzionali; non ha quindi valore operativo generale, salvo gli effetti storici già esauriti.
Provvedimento ordinamentale e finanziario collegato alla manovra 2010 della Regione Calabria
Provvedimento generale ordinamentale e finanziario della Calabria
La legge regionale Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 è un provvedimento collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010. Contiene soprattutto autorizzazioni di spesa, contributi una tantum, anticipazioni finanziarie, misure su personale e interventi settoriali, con numerose disposizioni successivamente abrogate o dichiarate costituzionalmente illegittime.
Disposizioni finanziarie e interventi straordinari
La legge autorizza la Giunta regionale a effettuare diversi interventi di spesa per il solo esercizio 2010, in gran parte a titolo di anticipazione o contributo straordinario. Le misure riguardano, tra l’altro, calamità naturali, crisi agricole, sostegno a enti e strutture, edilizia di culto, trasporti e opere pubbliche. In più casi la norma fissa importi massimi, capitoli di bilancio e finalità specifiche, circoscrivendo l’operatività all’anno finanziario 2010 o ad annualità espressamente indicate.
Comunità montane, enti agricoli e personale
In materia di Comunità montane, la Regione autorizza un finanziamento per il mantenimento giuridico del personale e prevede il trasferimento degli oneri per dipendenti utilizzati presso altri enti o aziende pubbliche, oltre all’obbligo per la Giunta di predisporre una riforma delle Comunità montane entro 180 giorni. Per i consorzi di bonifica sono previste anticipazioni straordinarie per il pagamento di salari e stipendi, con obbligo di restituzione a valere sui ruoli irrigui e di bonifica riscossi.
Contributi sociali, culturali, sanitari e sportivi
La legge concede numerosi contributi per iniziative culturali, sociali, sportive e di solidarietà: cine-teatro Siracusa, Fondazione Magna Grecia, A.N.I.M.I., Museo della ‘Ndrangheta, campi scuola per giovani diabetici, Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, Banca Occhi, Centro regionale per le epilessie, Croce Rossa, e altri enti o iniziative locali. Molte di queste misure sono limitate al bilancio 2010.
Agricoltura, fondi di garanzia e riordino fondiario
In ambito agricolo la legge istituisce o rafforza fondi di garanzia per imprese e imprese agricole, disciplina agevolazioni per il riordino fondiario e il ricambio generazionale, e prevede misure contro calamità e crisi di settore (tra cui la crisi agrumicola della Piana di Gioia Tauro). Diverse previsioni sono collegate a programmazioni e fondi specifici (PSR 2007-2013, risorse trasferite in materia di agricoltura e pesca).
Lavoro, precariato e personale regionale
La legge interviene su varie categorie di personale: trasformazione di rapporti di lavoro, assunzioni e stabilizzazioni, utilizzo di graduatorie, mobilità e ricollocazione di personale sanitario, ammortizzatori sociali e Programma Stages. Molte di queste disposizioni sono state dichiarate incostituzionali o successivamente abrogate, con conseguente forte riduzione dell’attualità pratica del testo.
Sanità, accreditamento e strutture ospedaliere
La legge modifica la disciplina regionale in materia sanitaria, con proroghe per l’adeguamento ai requisiti di accreditamento, definizione delle coperture per strutture riabilitative a carico del Fondo sanitario regionale, interventi sul riordino ospedaliero e misure relative a personale e strutture sanitarie. Anche qui varie norme risultano poi espunte o colpite da illegittimità costituzionale.
Trasporto pubblico locale, prezziario opere pubbliche e organizzazione interna
La legge contiene disposizioni sulla pianificazione del trasporto pubblico locale, proroga dei contratti di servizio fino al 31 dicembre 2010, obbligo di utilizzo del prezziario regionale delle opere pubbliche dal 1° luglio 2010 e istituzione del Settore Demanio e Patrimonio Immobiliare. Queste parti hanno in gran parte carattere transitorio o organizzativo.
Regime di efficacia e obsolescenza
Molte norme operano solo per il 2010 o per termini già scaduti; altre sono state abrogate o dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale. Per tali ragioni l’atto è oggi sostanzialmente obsoleto sotto il profilo operativo, pur restando utile come riferimento storico e per fatti del periodo di vigenza.
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