L.R. Calabria 7/2010
Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza e riduce alcuni trattamenti economici, incarichi e strutture di supporto degli organi regionali calabresi. Prevede l’applicazione dalla nona legislatura del Consiglio regionale e interviene su indennità, incompatibilità, segreterie e personale, con effetti soprattutto su compensi e composizione degli uffici.
Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale della Calabria
Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale della Calabria
La legge, applicabile nel territorio della Regione Calabria, interviene su indennità, incarichi, strutture di supporto e trattamento economico di alcuni soggetti operanti presso Consiglio regionale, Giunta e organi collegati. L’obiettivo è ridurre i costi di funzionamento e razionalizzare l’impiego di personale e collaborazioni.
Decorrenza e ambito temporale
La disciplina introdotta trova applicazione solo a partire dall’inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria. Pertanto non opera retroattivamente rispetto ai rapporti e agli assetti anteriori a tale momento.
Interventi sugli assegni, indennità e trattamenti economici
La legge modifica la disciplina di alcuni assegni e indennità previsti da precedenti leggi regionali.
- L’assegno richiamato dalla legge regionale n. 3 del 1996 viene ricalcolato sulla base delle modifiche dell’indennità di carica percepita alla data di approvazione della legge.
- Dal 1° gennaio 2010 tale ammontare viene incrementato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati rilevato nell’anno precedente.
- Per i componenti della Giunta regionale non consiglieri è confermata una indennità lorda dalla data di nomina e per tutta la durata dell’incarico, pari a quella prevista per i consiglieri assessori.
- L’indennità di carica dei consiglieri è soggetta a una trattenuta obbligatoria del 4%, al netto delle ritenute fiscali, destinata al finanziamento dell’indennità di fine mandato.
- È stato inoltre modificato il trattamento dei sottosegretari: si applica loro il regime di incompatibilità previsto per gli assessori e il trattamento indennitario è fissato al 70% di quello degli assessori.
Sottosegretari regionali
Per i sottosegretari istituiti con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3:
- si applica il regime di incompatibilità degli assessori;
- l’indennità è pari al 70% di quella degli assessori;
- il Presidente della Giunta può delegare anche funzioni di collegamento con il Consiglio regionale o con altre autorità, per l’attuazione degli indirizzi politici del programma di governo.
Strutture di supporto e personale del Consiglio regionale
La legge interviene in modo rilevante sulle strutture speciali e sulle segreterie.
- La struttura speciale del Segretariato generale è composta da tre unità di personale, di cui due possono essere esterne alla pubblica amministrazione.
- Nella disciplina delle segreterie particolari, il personale addetto deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale, inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001.
- Il segretario particolare e il responsabile amministrativo dei soggetti interessati possono essere estranei all’amministrazione; in tal caso sono assunti con contratto di diritto privato a termine.
- Il trattamento economico di tali figure è equiparato alla posizione economica D6 del comparto Regioni e autonomie locali, con le ulteriori competenze previste dalla normativa regionale richiamata.
- Se il segretario particolare è scelto tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, il consigliere regionale può nominare due unità di personale, con ripartizione del compenso al 50% ciascuna e senza maggiori oneri rispetto al limite normativo richiamato.
- Restano fermi gli adempimenti contributivi di legge.
Ulteriori limiti alla presenza di personale esterno
La normativa restringe ulteriormente l’uso di personale esterno in alcune strutture.
- Nella disciplina della struttura ausiliaria del Segretariato generale, le due unità di personale sono indicate come interne al Consiglio regionale.
- È soppressa la possibilità che le due unità assegnate alla struttura siano entrambe esterne alla pubblica amministrazione.
- Sono inoltre eliminate, in un ulteriore comma, le parole che consentivano il riferimento a personale esterno alla pubblica amministrazione.
- Viene soppressa anche la previsione che includeva determinate voci tra quelle relative ai dirigenti generali.
Abrogazioni e soppressioni di precedenti disposizioni
La legge abroga o sostituisce varie norme regionali anteriori per razionalizzare il quadro degli incarichi e delle indennità.
- È abrogato il primo comma dell’articolo 19 della legge regionale n. 3 del 1996.
- È abrogato il comma 3 dell’articolo 29 della medesima legge.
- È abrogato l’articolo 2 della legge regionale n. 18 del 2000.
- È sostituita la disciplina dell’articolo 34 della legge regionale n. 13 del 2005 relativa ai sottosegretari.
- Sono inoltre apportate modifiche puntuali alla legge regionale n. 8 del 1996 in materia di segreterie, personale e trattamento economico.
Regime complessivo e finalità pratica
Nel complesso, la legge introduce un contenimento dei costi attraverso:
- riduzione o rimodulazione di indennità e assegni;
- limitazione del ricorso a personale esterno;
- definizione più restrittiva dei rapporti di collaborazione nelle segreterie particolari e nelle strutture di supporto;
- riorganizzazione dei trattamenti economici di assessori esterni e sottosegretari.
Obsolescenza pratica
L’atto non risulta deprecato in senso assoluto perché contiene una disciplina di assetto organizzativo e di trattamento economico ancora utile come base normativa consolidata; tuttavia alcune disposizioni si riferiscono a una specifica fase istituzionale, come l’avvio della nona legislatura e il regime dei sottosegretari istituiti nel 2010.
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