Sentenza del 03/10/2019 n. 24682 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Merci in transito comunitario esterno - Irregolarità - Sanzioni - Irrogazione - Competenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava tre atti di contestazione con cui erano state irrogate sanzioni per la difformità tra la merce indicata nella bolletta di cauzione, descritta come frigoriferi, e quella effettivamente presentata, costituita da condizionatori, nell'ambito di un'operazione di transito comunitario esterno. L'Agenzia contestava alla sentenza regionale sia l'esclusione della violazione per asserita natura meramente formale dell'errore, sia l'affermazione secondo cui l'ufficio doganale competente fosse quello di destinazione anziché quello di partenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria e rinviato la causa, anche per le spese, alla medesima Commissione in diversa composizione. La Corte ha stabilito che un'irregolarità è non punibile come meramente formale solo se, congiuntamente, non pregiudica i controlli dell'Amministrazione e non incide sulla base imponibile o sul pagamento del tributo. Inoltre, ha affermato che, nel transito comunitario esterno, l'ufficio di partenza vigila sull'intera operazione ed è competente per gli adempimenti conseguenti, incluso il recupero dei diritti e l'irrogazione delle sanzioni; l'ufficio di destinazione svolge invece principalmente una funzione di verifica materiale e verbalizzazione delle irregolarità.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5-bis
La violazione ha carattere meramente formale quando non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.
La non punibilità dell'errore formale richiede la presenza congiunta di due condizioni: assenza di danno alla determinazione o riscossione del tributo e assenza di ostacoli o pregiudizi all'attività di controllo doganale.
Testo unico delle leggi doganali, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 145 e 306
L'ufficio di destinazione deve verificare la corrispondenza tra le merci dichiarate e quelle presentate e redigere il verbale in caso di irregolarità; la competenza per gli adempimenti sanzionatori e per il recupero dei diritti, nell'ambito del regime di transito, spetta tuttavia all'ufficio di partenza, quale organo responsabile della vigilanza sull'intera operazione.
Regolamento CEE n. 2913/1992, artt. 91 e 92
Il transito comunitario esterno consente la circolazione di merci non comunitarie senza immediato pagamento dei dazi all'importazione. Il regime si conclude quando l'ufficio di partenza, sulla base dei dati ricevuti dall'ufficio di destinazione, verifica la regolarità dell'operazione e procede all'appuramento.
Regolamento CEE n. 2454/1993, artt. 356 e 361
Le disposizioni attuative del regime di transito confermano la ripartizione dei compiti tra ufficio di destinazione, incaricato della verifica delle merci, e ufficio di partenza, responsabile del controllo complessivo e degli adempimenti conseguenti.
Massime di principio
- Nel transito doganale, l'ufficio di destinazione può rilevare e documentare l'irregolarità, ma ciò non significa necessariamente che sia competente a irrogare la sanzione.
- La competenza sanzionatoria tende a spettare all'ufficio di partenza, quando questo è l'ufficio responsabile della vigilanza e della conclusione formale dell'intero regime di transito.
- Un errore nella descrizione o nella qualità della merce non è automaticamente irrilevante solo perché non ha prodotto un danno economico per l'Erario: occorre verificare anche se abbia reso più difficile o meno efficace il controllo doganale.
- Per qualificare un'omissione come meramente formale e non punibile devono sussistere contemporaneamente l'assenza di pregiudizio ai controlli e l'assenza di incidenza sulla base imponibile o sul pagamento dei tributi.
- La sentenza di cassazione con rinvio non decide definitivamente sull'applicazione concreta delle sanzioni: il giudice del rinvio dovrà riesaminare la natura dell'irregolarità secondo i principi enunciati dalla Corte.
Testo integrale
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