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Sentenza

Sentenza del 21/12/2020 n. 7517 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento IVA per il 2005 per presunta decadenza dei termini, deducendo che l'Ufficio non poteva avvalersi del raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 DPR 600/1973 (e analogo art. 57 DPR 633/1972) perché non era stata prodotta prova della denuncia penale. L'Agenzia appellava, producendo in appello copia della denuncia presentata alla Procura e sostenendo che il raddoppio opera quando sussiste l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. (ossia quando ci sono seri indizi di reato), indipendentemente dalla produzione della denuncia o dal momento della sua presentazione; richiamava inoltre il quadro normativo transitorio (d.lgs. 128/2015 e legge di stabilità 2016) che salvaguarda gli effetti degli atti già notificati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha accolto l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini per l'accertamento in quanto sussisteva l'obbligo di denuncia penale per seri indizi di reato (in particolare dichiarazione infedele e omesso versamento IVA), rilevando che il contribuente non aveva contestato il fatto posto a base dell'accertamento. Ha quindi dichiarato legittimo l'avviso di accertamento (neutralizzando la preliminare eccezione di decadenza sollevata in primo grado). Le spese di entrambi i gradi sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (comma 3, versione ratione temporis)

    In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.

    Il Collegio ha interpretato che il raddoppio opera automaticamente quando sussistono seri indizi di reato che fanno nascere l'obbligo di denuncia, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dal momento in cui questa viene presentata.

  • art. 57 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (terzo comma)

    Analogo principio a quello dell'art. 43: i termini per l'accertamento IVA sono raddoppiati quando sorge l'obbligo di denuncia per reati tributari.

  • art. 331 c.p.p.

    Riferimento normativo che definisce l'obbligo di denuncia: la causa del raddoppio è collegata alla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. 74/2000.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Definisce i reati tributari (es. dichiarazione infedele) che, se sussistono seri indizi, determinano l'obbligo di denuncia e quindi l'applicabilità del raddoppio dei termini.

  • art. 2 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (comma 1 e 2)

    Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.

    La modifica introduce un limite: il raddoppio non opera se l'Amministrazione presenta la denuncia oltre i termini ordinari; tuttavia il decreto salvaguarda gli effetti degli atti già notificati alla data di entrata in vigore.

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 130-132, legge di stabilità 2016)

    Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo ... Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ... i termini ... sono raddoppiati ... il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria ... sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo.

    La norma ha introdotto un regime transitorio: per gli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 128/2015 si applicano le garanzie di quest'ultimo; per gli avvisi notificati successivamente si applicano i nuovi termini. Nel caso di specie l'avviso era già notificato e pertanto gli effetti salvaguardati consentivano l'applicazione del raddoppio.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 247/2011

    La Consulta ha ritenuto costituzionalmente legittimo il meccanismo del raddoppio automatico dei termini in presenza dell'obbligo di denuncia, senza che l'Amministrazione abbia discrezionalità nel prolungare i termini.

  • art. 56 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Stabilisce che le questioni non riproposte in appello si considerano rinunciate: la CTR ha rilevato che la contribuente non si è costituita in appello e quindi non ha riproposto le censure subordinate.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini per l'accertamento opera quando sussistono seri indizi di reato che fanno nascere l'obbligo di denuncia (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972): non è necessario che la denuncia sia effettivamente prodotta al momento della notifica dell'atto.
  • Per valutare la tempestività dell'accertamento occorre verificare il quadro normativo transitorio applicabile alla data di notifica dell'atto (d.lgs. 128/2015 e legge di stabilità 2016): atti notificati prima dell'entrata in vigore delle modifiche possono conservare gli effetti previsti dalle norme antecedenti.
  • Se il contribuente non contesta nel merito gli elementi che fanno sorgere l'obbligo di denuncia (es. infedele dichiarazione, omesso versamento IVA), il giudice è più propenso a ritenere applicabile il raddoppio e quindi la legittimità dell'accertamento.
  • L'Amministrazione dovrebbe comunque, se possibile, documentare la denuncia o gli elementi che giustificano l'obbligo di denuncia; tuttavia la mancata produzione non impedisce automaticamente l'applicazione del raddoppio se emergono seri indizi di reato.
  • In fase di impugnazione è strategico per il contribuente costituirsi e contestare specificamente in appello le questioni decise in primo grado; altrimenti si rischia la rinuncia per i motivi non riproposti e la compensazione delle spese.

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