Cassazione Penale, Sentenza n. 20972/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pelle ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), dalla quale è stato definitivamente assolto. Il ricorso in Cassazione censura l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che ha respinto la domanda di riparazione, contestando la valutazione della Corte territoriale circa la rilevanza ai fini di colpa grave/dolo di una conversazione telefonica del 27/11/2006 e di visite compiute da Pelle alla contrada Bosco di Benestare, ritenute dall'istante interpretabili in modo innocente o ambiguo e non idonee a giustificare la misura custodiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel giudizio di riparazione ex art. 314 c.p.p., abbia correttamente e autonomamente valutato il materiale probatorio secondo i parametri propri dell'azione risarcitoria, individuando una condotta del Pelle caratterizzata da colpa grave che ha concorso a creare l'apparenza del suo coinvolgimento nell'associazione mafiosa. Sono stati valorizzati la visita alla contrada Bosco (accoglienza con 'evidente tensione' e saluti di rispetto da parte dei presenti), il comportamento durante il trasferimento (nascosto con il capo abbassato sul sedile posteriore) e la telefonata con espressioni minacciose relative al possibile peggioramento delle condizioni del figlio. Tali elementi, pur non integrando reato nella sentenza di assoluzione, sono stati ritenuti sufficienti a concorrere colposamente alla adottazione della misura custodiale. Conseguentemente è stato confermato il rigetto della domanda di riparazione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resist ente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
disciplina della riparazione per ingiusta detenzione
Applicato come parametro per valutare l'eventuale responsabilità ostativa (dolo o colpa grave) che esclude l'indennizzo; la colpa grave è valutata oggettivamente secondo il criterio id quod plerumque accidit e il giudice della riparazione esercita autonomamente la sua valutazione ex ante sugli elementi probatori
art. 416-bis cod. pen.
associazione di tipo mafioso
Norma che definisce il reato in relazione al quale si è svolta l'indagine; la gravità e la natura associativa del reato costituiscono il contesto nel quale valutare la percepibilità dei comportamenti del ricorrente come indicativi di contiguità al sodalizio
Giurisprudenza rilevante della Corte di Cassazione
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese); Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro); Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024 (Maniscalco) ecc.
Principio secondo cui il giudice della riparazione valuta autonomamente se la condotta dell'interessato abbia creato una falsa apparenza di reità; la colpa grave rilevante per escludere l'indennizzo è quella oggettiva, riconducibile a comportamenti macroscopicamente negligenti o ambigui che, secondo il parametro id quod plerumque accidit, potevano prevedibilmente determinare l'intervento dell'autorità
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con un accertamento ex ante, se la condotta dell'indagato abbia contribuito a creare l'apparenza di coinvolgimento in un reato, senza necessità di coincidere con le determinazioni penali del giudice di merito.
- La colpa grave ostativa all'indennizzo è valutata oggettivamente: conta la prevedibilità della reazione dell'autorità secondo il parametro id quod plerumque accidit, non l'intento soggettivo dell'agente.
- Comportamenti ambigui o manifestazioni esteriori di contiguità (frequentazioni, visite in luoghi riconducibili alla consorteria, frasi percepibili come minacciose) possono costituire colpa grave anche se non integrano materialmente il reato accertato in sede penale.
- Per ottenere la riparazione l'interessato dovrebbe dimostrare che le proprie condotte non erano tali da poter ragionevolmente indurre l'autorità a misure cautelari; spiegazioni implausibili o contraddittorie sui fatti aggravano la valutazione negativa.
- In situazioni di alto profilo criminale (es. reati associativi di tipo mafioso) la soglia di prevedibilità dell'intervento dell'Autorità è più bassa: comportamenti che in altri contesti sarebbero innocui possono essere letti come significativi.
- A fini pratici, chi rischia di essere indagato per reati associativi dovrebbe evitare frequentazioni e comportamenti esteriori ambigui, documentare spiegazioni alternative e fornire prove concrete della natura innocente delle proprie condotte.
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