Sentenza del 22/07/2016 n. 15174 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1998 e 1999, con cui erano stati rettificati i redditi ai fini IRPEG, IVA e IRAP. Contestava l’uso dell’accertamento analitico-induttivo nonostante la contabilità formalmente regolare, la determinazione della percentuale di ricarico sulla base di un campione limitato di prodotti e dei prezzi di listino dei fornitori anziché dei prezzi di vendita effettivi, l’applicazione presuntiva degli sconti, alcuni errori matematici e la modesta entità dello scostamento tra ricavi dichiarati e accertati. In Cassazione ha denunciato, soprattutto, la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e per mancata risposta ai motivi di gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza della CTR di Genova per motivazione apparente. La CTR si era limitata a condividere la decisione di primo grado con formule generiche, senza esaminare le specifiche censure della società, e aveva addirittura riprodotto una motivazione identica a quella relativa a un diverso giudizio, confondendo le questioni trattate. Gli altri due motivi, riguardanti la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo e il calcolo del ricarico, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a diversa composizione della CTR di Genova, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Consente la rettifica analitica della dichiarazione IVA sulla base di elementi presuntivi, purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55
Richiamato dalla contribuente in relazione ai presupposti e alle modalità dell’accertamento IVA.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
Disciplina la rettifica delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e consente il ricorso a presunzioni solo quando gli elementi utilizzati siano gravi, precisi e concordanti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Impongono alle sentenze tributarie una motivazione effettiva e comprensibile. È nulla la decisione d’appello che ometta di esaminare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado e si limiti a un’adesione meramente formale.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiede l’esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione; il semplice rinvio alla pronuncia precedente è valido solo se consente di comprendere l’iter logico e le questioni effettivamente esaminate.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali sulla motivazione.
Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiede che la sentenza contenga una motivazione reale; una motivazione solo apparente, priva di risposta alle questioni decisive, determina la nullità della decisione.
Massime di principio
- Una sentenza d’appello tributaria non può limitarsi a dichiarare di condividere la decisione di primo grado: deve esaminare e respingere, con motivazione concreta, i singoli motivi di appello.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il rinvio alla sentenza precedente è puntuale, coerente e consente di ricostruire le ragioni della decisione; l’adesione acritica o tramite formule di stile può comportare la nullità della sentenza.
- La riproduzione identica della motivazione resa in un diverso giudizio costituisce un forte indice di motivazione apparente quando non considera le differenze tra le controversie o i motivi dedotti.
- In materia di accertamento analitico-induttivo, le percentuali di ricarico devono poggiare su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; il mero scostamento da dati medi o da parametri non adeguatamente verificati non è automaticamente sufficiente.
- Il giudice deve confrontarsi con le contestazioni relative alla metodologia di calcolo, inclusi campionamento dei prodotti, prezzi effettivi, sconti applicati ed eventuali errori matematici.
- Quando la Cassazione annulla per motivazione apparente, non decide necessariamente nel merito dell’accertamento fiscale: rinvia al giudice competente, che dovrà riesaminare le questioni con una motivazione completa.
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