Sentenza n. 1749/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sull’istanza del 7 ottobre 2025, volta a ottenere la messa in sicurezza del tratto stradale comunale in località Ponte Serra e la regimentazione delle acque meteoriche
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I proprietari hanno agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Comune sulla diffida del 7 ottobre 2025. Hanno dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990, degli artt. 14 e seguenti del d.lgs. 285/1992 e degli artt. 14, 22, 28 e seguenti dell’allegato F alla l. 2248/1865, nonché dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità, trasparenza e giusto procedimento. Hanno rappresentato un pericolo per i propri immobili e per la circolazione, connesso all’instabilità dei versanti a monte, particolarmente in caso di pioggia, allo spostamento di blocchi di cemento già collocati dal Comune e alle condizioni precarie di una condotta idrica. Hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la fissazione di un termine e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito la tardività, sostenendo che le condizioni del sentiero erano note da tempo; l’inammissibilità, perché la comunicazione non avrebbe costituito un’istanza idonea ad avviare un procedimento; e l’infondatezza, richiamando le caratteristiche di sentiero rurale dismesso, la discrezionalità delle scelte di programmazione e progettazione e gli interventi provvisori già effettuati.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. La tardività è infondata perché, ai fini dell’azione avverso il silenzio, rileva la data in cui l’interessato formalizza per iscritto l’istanza, qui il 7 ottobre 2025, e non da quanto tempo conosce la situazione sottostante. È infondata anche l’eccezione di inammissibilità: non sono necessarie formule sacramentali e la comunicazione presentava i caratteri di una richiesta di avvio del procedimento, o quantomeno di una risposta sull’avvio, per la messa in sicurezza. Nel merito, il Comune, proprietario della strada e già intervenuto nel 2025 collocando blocchi di cemento per fronteggiare provvisoriamente il pericolo, era tenuto a riscontrare formalmente l’istanza. Il giudizio sul silenzio non consentiva di approfondire la natura e l’utilizzo della strada né di stabilire quale intervento materiale fosse necessario; il Comune doveva comunque avviare il procedimento per la messa in sicurezza definitiva oppure adottare un provvedimento espresso e motivato che spiegasse le ragioni del mancato intervento. Il ricorso è stato accolto: dichiarata l’illegittimità del silenzio, il Comune è stato condannato a pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non è stato disposto in questa sede un intervento materiale specifico né nominato un commissario ad acta. Spese a carico del Comune: euro 2.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., in materia di “silenzio”, il giudice decide con sentenza in forma “semplificata”;
Il ricorso contro il silenzio è deciso con sentenza in forma semplificata.
art. 31 c.p.a.
in relazione all’eccepita tardività del ricorso, il Collegio non ne rileva la fondatezza, in quanto, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., non rileva la situazione sostanziale sottesa alla domanda dell’interessato ma il momento in cui egli formalizza la sua istanza scritta: nel caso di specie ciò è avvenuto solo il 7 ottobre 2025;
Per valutare la tempestività dell’azione avverso il silenzio rileva la data di formalizzazione dell’istanza scritta, non il momento in cui ha origine o diviene nota la situazione sostanziale sottostante.
art. 2, comma 4-bis, l. 241/1990
in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni
L’obbligo di riscontro non è limitato ai casi in cui una norma tipizzi espressamente il potere di presentare l’istanza: può derivare dai principi generali e dalla peculiarità della fattispecie, quando correttezza e buona amministrazione fondino una legittima aspettativa del privato a conoscere le determinazioni dell’ente. Non sono richieste formule sacramentali e non occorre una diffida ad adempiere.
art. 2 l. 241/1990
in presenza di una formale istanza, quindi, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte
Una formale istanza non pretestuosa né abnorme deve ricevere un riscontro espresso anche se l’amministrazione ritenga di non poterla accogliere; la valutazione negativa va manifestata con un provvedimento, eventualmente motivato.
Massime di principio
- Ai fini dell’azione avverso il silenzio, la tempestività si valuta con riferimento al momento in cui l’interessato formalizza per iscritto la propria istanza, non alla data in cui ha avuto origine o è divenuta nota la situazione sostanziale sottostante.
- Un’istanza volta a sollecitare l’esercizio di poteri amministrativi non richiede formule sacramentali: se è sufficientemente chiara da chiedere l’avvio di un procedimento o almeno una risposta sull’avvio, può fondare l’obbligo di provvedere.
- L’obbligo di rispondere a un’istanza non pretestuosa né abnorme può sussistere anche quando non vi sia una disposizione che tipizzi espressamente il potere del privato di presentarla; può discendere dai principi generali, dalla peculiarità della fattispecie e dai doveri di correttezza e buona amministrazione.
- In presenza di una formale istanza, l’amministrazione non può restare inerte neppure quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata: deve adottare un riscontro espresso, eventualmente motivando le ragioni del mancato accoglimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può accertare l’obbligo di pronunciarsi senza predeterminare il contenuto della decisione amministrativa o imporre uno specifico intervento materiale, quando la valutazione di merito e le scelte amministrative non siano oggetto di tale giudizio.
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