Cassazione Civile, Ordinanza n. 21612/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di un appartamento posto al primo piano di un complesso residenziale ha agito contro la proprietaria dell'unità al piano terra, con giardino sovrastato dal suo immobile, deducendo che costei avesse installato un lampione, un impianto antifurto, un sistema di irrigazione e avesse svolto lavori di giardinaggio tali da provocare immissioni intollerabili di rumore e luce nella sua proprietà. In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda solo limitatamente al lampione, ordinandone la rimozione, e ha rigettato le ulteriori domande di cessazione delle immissioni e di risarcimento. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo non provate le immissioni rumorose: l'allarme era per sua natura destinato anche a produrre rumore; l'irrigazione poteva funzionare nelle prime ore del mattino, non essendo azionabile di giorno; per i lavori di giardinaggio non era stata dimostrata l'esecuzione in orari vietati. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 844 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non raggiunta la prova delle immissioni rumorose e nel rigettare le domande conseguenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha confermato che non vi era violazione dell'art. 844 c.c., perché le immissioni rumorose non erano state provate, e neppure degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il giudice di merito non aveva utilizzato prove non dedotte dalle parti né attribuito alle prove un valore diverso da quello previsto dalla legge, ma aveva semplicemente compiuto un apprezzamento del materiale istruttorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento di € 5.000,00 alla Cassa delle ammende e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 844 c.c.
La norma sulle immissioni non è violata quando la parte che le allega non ne dà prova; la censura non può tradursi in una diversa lettura del compendio istruttorio.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove offerte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a regola legale; non è denunciabile il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo giudizio di fatto mascherato come violazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è denunciabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi consentiti; non è sufficiente contestare il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca a una prova un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge o ne dichiari l'apprezzamento secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di valutazione; il semplice dissenso sulla valutazione del materiale probatorio non integra il vizio.
- In materia di immissioni, l'accertamento dell'esistenza e della tollerabilità delle stesse è questione di fatto rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità sulla motivazione.
- Una motivazione che esponga le ragioni dell'esclusione della prova delle immissioni e consenta di seguire l'iter logico della decisione è idonea a superare il sindacato di legittimità, anche se il ricorrente propone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
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