Cassazione Civile, Ordinanza n. 23171/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società beneficiaria di scissione parziale ha impugnato un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione per crediti tributari IRPEF, IRES e IVA riferiti a più annualità e originati in capo alla società scissa prima della scissione. La contribuente ha dedotto tre censure: 1) nullità/inesistenza della notificazione perché proveniente da un indirizzo PEC dell'agente della riscossione non presente nei registri pubblici; 2) invalidità derivata dell'intimazione per omessa notifica alla beneficiaria delle cartelle prodromiche, che erano state notificate solo alla società scissa; 3) difetto di motivazione dell'intimazione, ritenuta illegittima perché motivata per relationem alle cartelle mai notificate alla beneficiaria. La Corte di merito aveva respinto il ricorso e l'appello, e la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di violazione di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto tutti e tre i motivi infondati. Sul primo ha affermato che la notifica via PEC non è nulla solo perché l'indirizzo del mittente non risulta dai registri pubblici, se dall'indirizzo emerge chiaramente la provenienza dell'atto dall'agente della riscossione e il destinatario non deduce specifici pregiudizi al diritto di difesa. Sul secondo ha ribadito che, in caso di scissione parziale, la società beneficiaria risponde solidalmente dei debiti fiscali anteriori alla scissione e può ricevere la pretesa esattoriale senza necessità di rinnovare la notifica delle cartelle già ritualmente notificate alla società scissa. Sul terzo ha osservato che l'intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 è atto vincolato che non richiede motivazione analitica, essendo sufficiente il riferimento alle cartelle presupposte; inoltre la beneficiaria della scissione può acquisire conoscenza della posizione debitoria della scissa tramite i propri organi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I motivi erano dedotti come violazioni di legge; la Corte li ha esaminati come censure di falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato dalla ricorrente come norma sulla notificazione degli atti della riscossione; la Corte ne esclude la violazione per la notifica via PEC proveniente da indirizzo riconducibile all'agente.
art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012 conv. in L. n. 221 del 2012
Norma invocata sulla validità delle notifiche telematiche e sui registri PEC pubblici.
art. 6 d.lgs. n. 217 del 2017
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni telematiche; la Corte non ravvisa invalidità della notifica.
art. 3-bis L. n. 53 del 1994
Richiamato dalla ricorrente sulle notificazioni via PEC; la Corte ritiene valida la notifica in assenza di concreto pregiudizio difensivo.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La ricorrente lo invoca per sostenere l'invalidità derivata dell'intimazione in mancanza di notifica delle cartelle; la Corte respinge la censura perché la beneficiaria risponde dei debiti della scissa e l'intimazione può seguire alle cartelle già notificate a quest'ultima.
art. 173, comma 13, terzo periodo, t.u.i.r.
Base della responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi anteriori alla scissione.
art. 7 L. n. 212 del 2000
Invocato per sostenere il difetto di motivazione dell'intimazione; la Corte lo ritiene soddisfatto dal rinvio alle cartelle presupposte.
art. 3 L. n. 241 del 1990
Invocato sulla motivazione degli atti amministrativi; la Corte afferma che per l'intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973 è sufficiente il rinvio alla cartella già notificata.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
L'intimazione di pagamento è qualificata come atto vincolato, a contenuto essenziale, che non richiede motivazione analitica ma solo il riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata.
art. 380-bis, primo comma, c.p.c.
La causa è stata incanalata nella procedura camerale accelerata con proposta di definizione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La Corte ha trattato il ricorso in camera di consiglio dopo la richiesta della parte di decisione sulla proposta accelerata.
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
Poiché la decisione è intervenuta in conformità alla proposta accelerata, la Corte applica il regime sanzionatorio per abuso del processo previsto dai commi successivi dell'art. 96 c.p.c.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Fondamento della condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte per abuso del processo.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Fondamento della condanna a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
A seguito del rigetto del ricorso è attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014
Per la liquidazione delle spese è dovuto un compenso unico all'Avvocatura dello Stato per la difesa di due amministrazioni con la stessa posizione processuale.
Massime di principio
- La notificazione via PEC di un atto della riscossione non è invalidata dal solo fatto che l'indirizzo del mittente non coincida con quelli presenti nei registri pubblici, quando l'indirizzo consente comunque di identificare senza equivoci il soggetto notificante; per contestarne la validità occorre allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Nella scissione parziale, la società beneficiaria risponde solidalmente dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione e può essere destinataria della riscossione senza che l'amministrazione debba reiterare la notifica delle cartelle già validamente eseguita verso la società scissa.
- L'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 è atto vincolato a contenuto tipico: è sufficiente il richiamo alla cartella presupposta, senza necessità di motivazione analitica o di autonoma reiterazione dell'intera pretesa fiscale.
- Se la cartella presupposta è stata regolarmente notificata al debitore originario, la sua opponibilità può estendersi al coobbligato solidale individuato dalla legge, purché questi sia posto in condizione di conoscere la posizione debitoria e non deduca specifiche lesioni del diritto di difesa.
- Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso è definito in conformità alla proposta accelerata comunicata alle parti, la Corte può applicare le conseguenze economiche previste per l'abuso del processo, oltre alle ordinarie spese di soccombenza.
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