Regolamento (UE) 2018/1532
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1532 della Commissione, del 12 ottobre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva diquat, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione del diquat, in quanto non è stato dimostrato il soddisfacimento dei criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sulle valutazioni scientifiche dell'EFSA, che hanno evidenziato rischi elevati per lavoratori, astanti, residenti e uccelli. Sono previste misure transitorie per la revoca delle autorizzazioni nazionali e per l'eventuale periodo di tolleranza, oltre alla soppressione del diquat dall'elenco UE delle sostanze attive approvate.
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva diquat e modifica dell'elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva diquat e, in conseguenza, ai prodotti fitosanitari che la contengono autorizzati negli Stati membri dell'Unione. Incide sul rinnovo dell'approvazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari e sull'elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. È rilevante nel territorio UE e SEE; prevede misure transitorie per la revoca delle autorizzazioni e un eventuale periodo di tolleranza limitato nel tempo.
Mancato rinnovo dell'approvazione del diquat
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1532 della Commissione dispone il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva diquat nell'ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e discende dall'esito negativo della valutazione scientifica circa il rispetto dei criteri di approvazione.
Contesto e motivazione della decisione
La sostanza diquat era stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto del regime transitorio, risultava approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e inserita nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione sarebbe scaduta il 30 giugno 2019, ma la procedura di rinnovo ha evidenziato criticità non superate dai richiedenti.
L'EFSA, dopo la valutazione e una successiva verifica sull'esposizione non alimentare, ha confermato un rischio elevato per i lavoratori, gli astanti e i residenti; inoltre è stato rilevato un rischio elevato per gli uccelli. La Commissione ha esaminato le osservazioni dei richiedenti, ma ha concluso che i timori legati alla sostanza non potevano essere dissipati.
Base giuridica e procedimento
Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione richiama anche la procedura di rinnovo avviata ai sensi del regolamento (UE) n. 1141/2010 e il ruolo consultivo dell'EFSA e degli Stati membri nel riesame della sostanza attiva.
Il testo precisa che il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso parere nei termini e che neppure il comitato di appello ha espresso un parere.
Effetti sugli operatori e sulle autorizzazioni nazionali
La conseguenza principale è che gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diquat entro il 4 maggio 2019. Per i prodotti interessati può essere concesso, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, un periodo di tolleranza, ma tale periodo deve essere il più breve possibile e in ogni caso non oltre il 4 febbraio 2020.
Per gli operatori economici ciò comporta la cessazione del regime autorizzativo nazionale per i prodotti a base di diquat, con effetti a cascata su commercializzazione, distribuzione e impiego nei limiti delle misure transitorie consentite.
Aggiornamento dell'elenco UE delle sostanze approvate
Il regolamento modifica anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo la riga 15 dell'allegato, parte A, relativa al diquat. In tal modo la sostanza viene rimossa dall'elenco delle sostanze attive approvate a livello unionale.
Entrata in vigore e ulteriori possibilità procedurali
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Il provvedimento precisa, infine, che non pregiudica la presentazione di una nuova domanda di approvazione del diquat ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva diquat non è rinnovata, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non è stato accertato che i criteri di approvazione dell'articolo 4 siano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza.
Revoca delle autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diquat entro il 4 maggio 2019.
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e deve comunque scadere entro il 4 febbraio 2020.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 15 relativa al diquat, con conseguente esclusione della sostanza dall'elenco delle sostanze attive approvate.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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