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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1533

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1533 della Commissione, del 12 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione dell'alginato di sodio come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e altri animali non da produzione alimentare e ai pesci e dell'alginato di potassio come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso di alginato di sodio e alginato di potassio come additivi tecnologici nei mangimi, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA e della verifica dei requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Definisce le specie destinatarie, i tenori massimi, le condizioni di impiego e gli obblighi di cautela per gli utilizzatori. Prevede inoltre un regime transitorio per i prodotti fabbricati ed etichettati prima dell’entrata in applicazione delle nuove regole.

Autorizzazione dell'alginato di sodio e dell'alginato di potassio come additivi tecnologici per l'alimentazione animale, con condizioni d'uso specifiche per alcune specie e categorie di animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea, con riguardo all'immissione sul mercato e all'uso di alginato di sodio e alginato di potassio come additivi per mangimi. L'alginato di sodio è autorizzato per gatti, cani, altri animali non da produzione alimentare e pesci; l'alginato di potassio è autorizzato per gatti e cani. Sono previste condizioni tecniche e di sicurezza per additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti. Sono incluse misure transitorie per prodotti già fabbricati ed ეტichettati prima del 4 novembre 2018, con finestre temporali differenziate fino al 4 maggio 2019, 4 novembre 2019 e 4 novembre 2020, a seconda della tipologia di prodotto e della destinazione animale.

Autorizzazione dell'alginato di sodio e dell'alginato di potassio come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1533 della Commissione autorizza due sostanze, alginato di sodio e alginato di potassio, come additivi tecnologici per l’alimentazione animale. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce i requisiti e le procedure.

La Commissione richiama, nei considerando, la domanda presentata ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere favorevole dell’EFSA del 5 luglio 2017, secondo cui le sostanze non presentano effetti negativi per la salute animale, umana o per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte.

Base giuridica e valutazione scientifica

La Commissione constata che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 risultano soddisfatte. L’EFSA ha inoltre concluso che entrambi gli alginati sono efficaci come agenti stabilizzanti, addensanti, gelificanti e leganti e che non sono necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato. È stata anche verificata la relazione sul metodo di analisi predisposta dal laboratorio di riferimento.

Autorizzazione e categoria funzionale

L’articolo 1 autorizza gli additivi elencati nell’allegato come additivi dell’alimentazione animale, collocandoli nella categoria degli "additivi tecnologici" e nei gruppi funzionali degli "stabilizzanti", "addensanti", "gelificanti" e "leganti". L’autorizzazione opera però solo alle condizioni puntualmente indicate nell’allegato stesso.

Specie destinatarie, dosaggi e validità dell’autorizzazione

L’allegato distingue i diversi impieghi autorizzati:

  • alginato di sodio: gatti e cani; altri animali non da produzione alimentare; pesci;
  • alginato di potassio: gatti e cani.

Per ciascun impiego, il tenore massimo consentito è pari a 35 200 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Il periodo di autorizzazione è fissato al 4 novembre 2028.

Specifiche tecniche dell’additivo

L’allegato indica che gli additivi sono presentati in polvere e ne precisa la caratterizzazione della sostanza attiva:

  • alginato di sodio: almeno 90,8%, formula (C6H7NaO6)n;
  • alginato di potassio: almeno 89,2%, formula (C6H7KO6)n, con numero CAS 9005-36-1.

Sono inoltre richiamati i metodi di analisi basati sulle monografie FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, rispettivamente per l’alginato di sodio e per l’alginato di potassio.

Prescrizioni per l’uso e tutela degli operatori

L’allegato prevede obblighi operativi rilevanti per gli operatori del settore dei mangimi:

  • le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
  • il miscuglio di diverse fonti di alginati non può superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi;
  • devono essere adottate procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori;
  • se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Misure transitorie

L’articolo 2 disciplina il passaggio al nuovo regime autorizzatorio. L’alginato di sodio e le premiscele contenenti tale additivo, se prodotti ed etichettati prima del 4 maggio 2019 in conformità alle norme previgenti, possono restare sul mercato ed essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti alginato di sodio:

  • se destinati ad animali da produzione alimentare, sono ammessi se prodotti ed etichettati prima del 4 novembre 2019;
  • se destinati ad animali non da produzione alimentare, sono ammessi se prodotti ed etichettati prima del 4 novembre 2020.

In tutti i casi, la commercializzazione e l’uso sono consentiti fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

L’articolo 1 autorizza gli additivi indicati nell’allegato, appartenenti alla categoria degli "additivi tecnologici" e ai gruppi funzionali "stabilizzanti", "addensanti", "gelificanti" e "leganti", alle condizioni specificate nell’allegato.

Condizioni di impiego e specie destinatarie

L’allegato autorizza l’alginato di sodio per gatti e cani, altri animali non da produzione alimentare e pesci, e l’alginato di potassio per gatti e cani. Per ciascun impiego è fissato un tenore massimo di 35 200 mg/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12%, con periodo di autorizzazione fino al 4 novembre 2028.

Prescrizioni tecniche e di sicurezza

L’allegato impone che nelle istruzioni d’uso siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il miscuglio di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi. Gli operatori devono adottare procedure e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se ciò non basta, è richiesto l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell’apparato respiratorio.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di prodotti fabbricati ed etichettati prima del 4 novembre 2018 secondo le regole previgenti: per l’alginato di sodio e le premiscele, se prodotti ed etichettati prima del 4 maggio 2019; per materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 4 novembre 2019; per materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali non da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 4 novembre 2020.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaremercato internosalute animale

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