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Ordinanza

Ordinanza n. 2975/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’ottemperanza all’Ordinanza Cautelare n. -OMISSIS- emessa in data 12/01/2026 e notificata alle controparti in pari data, resa tra le stesse parti nel giudizio recante R.G. -OMISSIS-/2025 e con la quale la Quarta Sezione di questo TAR ha accolto l’istanza cautelare formulata dal sig. -OMISSIS- ed ha ordinato alle Amministrazioni resistenti “l’inserimento del ricorrente a pettine (i.e. nella posizione corrispondente al punteggio complessivamente ottenuto) e con riserva nelle graduatorie di merito del concorso, sia per la classe AS12 che per la classe AM12, con ogni conseguenza anche per gli atti successivi ed ai fini della no-mina, sempre da effettuarsi con riserva ed in attesa della definizione del presente giudizio…”

Giustizia amministrativa202601057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare che imponeva l’inserimento con riserva e a pettine nelle graduatorie concorsuali per le classi AS12 e AM12, con conseguenti atti di nomina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, candidato per le classi di concorso AS12 e AM12, aveva conseguito 90 punti alla prova scritta, superando la soglia di 70 prevista dal bando. A seguito dell’annullamento di un quesito e dello svolgimento di una prova suppletiva per alcuni candidati, l’Amministrazione aveva determinato una nuova soglia di accesso alla prova orale pari a 92 punti, impedendo inizialmente l’ammissione del ricorrente. Il TAR aveva disposto l’ammissione con riserva alle prove orali, successivamente superate dal candidato, e aveva poi ordinato il suo inserimento a pettine e con riserva nelle graduatorie di merito, con ogni conseguenza sugli atti successivi e sulle nomine. Il ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 131 del 12 gennaio 2026 e ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, la condanna all’adempimento e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendola ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato che l’Amministrazione non aveva dato esatto adempimento all’ordinanza cautelare n. 131 del 12 gennaio 2026, che imponeva l’inserimento del ricorrente a pettine e con riserva nelle graduatorie di merito per entrambe le classi di concorso, con effetti sugli atti successivi e sulle nomine. La resistente non ha fornito alcuna rappresentazione dell’avvenuta esecuzione, essendosi costituita con atto meramente formale e non avendo svolto difese specifiche in camera di consiglio. L’Amministrazione è stata quindi condannata ad adempiere entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, da esercitare entro i successivi 30 giorni. Le spese dell’eventuale funzione commissariale sono state poste a carico dell’Amministrazione. L’Amministrazione scolastica è stata inoltre condannata alle spese della fase di ottemperanza, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Il giudizio di ottemperanza è ricondotto al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 97 Cost.

    L’Amministrazione deve agire lealmente e imparzialmente anche nell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 113 Cost.

    La tutela giurisdizionale deve essere effettiva e concretamente attuata.

  • art. 112, comma 1, c.p.a.

    Tutte le parti sono obbligate a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice; l’obbligo assume particolare rilievo per la pubblica amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La domanda di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione delle ordinanze cautelari adottate dal giudice amministrativo.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    In caso di persistente inottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, stabilendone modalità e termini di intervento.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola sull’assenza di compensi aggiuntivi per la funzione commissariale, dettata per l’ottemperanza ai decreti Pinto, è ritenuta applicabile anche alla presente fattispecie.

  • art. 1, comma 777, l. n. 208/2015

    Norma richiamata quale disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

  • art. 8, comma 2, della lex specialis

    Prevedeva la soglia di 70 punti per l’accesso alla prova orale, rilevante nel giudizio presupposto.

  • art. 93 c.p.c.

    Base normativa della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è strumento di effettività della tutela giurisdizionale e mira a trasformare il comando giudiziale in un risultato concreto e utile per la parte vittoriosa.
  • La pubblica amministrazione è tenuta a dare esecuzione leale, completa e tempestiva ai provvedimenti giurisdizionali, senza porre in essere inerzie o comportamenti elusivi idonei a frustrare la tutela riconosciuta.
  • Sono ottemperabili, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche le ordinanze cautelari del giudice amministrativo quando contengano un comando esecutivo puntuale rivolto all’amministrazione.
  • Quando l’amministrazione non dimostri di avere eseguito il comando cautelare, il giudice può accertare l’inottemperanza, fissare un termine per l’adempimento e nominare, per l’eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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