Sentenza n. 1752/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta del Parco, richiesto ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394/1991, per la realizzazione di un garage in zona C1 nel Comune di Camerota
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il permesso di costruire per un garage prospiciente la propria abitazione, destinato a esigenze prevalentemente residenziali e anche al deposito di veicoli agricoli. Dopo l’annullamento di un precedente parere negativo per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Parco ha nuovamente negato il nulla osta, sostenendo che la richiedente non fosse imprenditrice agricola professionale e che non fosse dimostrata la funzionalità del garage rispetto all’attività agricola. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis, la carenza d’istruttoria e la violazione del giudicato e del principio one shot, assumendo che il nuovo diniego riproponesse ragioni già emergenti nel precedente procedimento. Con il secondo motivo ha contestato l’interpretazione della disciplina del Parco e della legge regionale quanto alla qualifica agricola richiesta e alla possibilità di realizzare l’opera per esigenze residenziali. Con il terzo ha denunciato difetto d’istruttoria e di motivazione, evidenziando che il fascicolo aziendale validato dal SIAN, la relazione agronomica e le visure camerali e AGEA dimostravano la sua qualità di imprenditrice agricola. Con il quarto motivo ha lamentato che il Parco non avesse considerato misure mitigative o modifiche progettuali. Ha inoltre sostenuto che la disciplina consentisse l’opera anche in relazione alla residenza dell’imprenditrice agricola, senza dover provare l’impiego del garage per mezzi agricoli.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo: la precedente sentenza aveva annullato il diniego per omissione del preavviso di rigetto e non aveva esaminato la motivazione sostanziale; pertanto non ricorreva né la riproposizione di motivi già valutati né la violazione dell’art. 10-bis, comma 2, né del principio one shot. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la ricorrente aveva dimostrato una qualifica agricola contemplata dalla legge regionale e che non era necessario possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale per la fattispecie in esame. Ha inoltre interpretato l’art. 8, comma 8, delle NTA del Piano del Parco nel senso che le esigenze residenziali dell’imprenditore agricolo costituiscono un titolo autonomo rispetto agli usi agricoli: la disposizione ammette, nei limiti delle esigenze adeguatamente dimostrate, interventi edilizi anche per la residenza. La proporzione tra il garage e l’abitazione era sufficiente a rappresentare tali esigenze; la richiesta di dimostrare che il garage fosse destinato prevalentemente a mezzi agricoli non aveva fondamento nella disposizione e avrebbe imposto una probatio diabolica. Ha ritenuto fondato anche il quarto motivo: in caso di allegazioni ritenute insufficienti, il Parco avrebbe dovuto indicare misure mitigative o possibili modifiche progettuali. Ha quindi accolto il ricorso e annullato il parere negativo, imponendo al Parco, nella nuova istruttoria, di valutare l’opera in relazione alle esigenze residenziali della ricorrente, senza esigere la prova della sua specifica funzionalità all’attività agricola. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La norma difatti attiene all’ipotesi ben diversa in cui il provvedimento sia stato annullato per vizi della motivazione e nonostante ciò la stessa venga riproposta nel nuovo provvedimento.
Il divieto per l’amministrazione di addurre, nel nuovo esercizio del potere, motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria opera nei casi contemplati dalla norma; non si applica quando il precedente atto sia stato annullato soltanto per omissione del preavviso di rigetto e il giudice non abbia esaminato la motivazione.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Né avrebbe potuto entrare nel merito della motivazione, posto che ai sensi dell’art. 34 comma II cod. proc. amm. il giudice amministrativo non può esprimersi su provvedimenti ancora da emettere, al fine di evitare lo straripamento nel potere dell’Amministrazione.
Il giudice non può pronunciarsi anticipatamente sul contenuto di provvedimenti che l’amministrazione deve ancora adottare; nel giudizio sul precedente diniego, annullato per vizio procedimentale, non era quindi possibile valutare nel merito le ragioni del successivo provvedimento.
art. 13 l. 394/1991
Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il nulla osta dell’Ente Parco deve verificare la conformità dell’intervento alle disposizioni del piano e del regolamento; la valutazione deve dunque applicare correttamente i criteri e gli usi ammessi da tali strumenti.
art. 8, comma 8, NTA del Piano del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Nelle zone C1 e C2 la costruzione di nuovi edifici e ogni intervento edilizio eccedente quanto previsto alle lettere a, b, c, dell’art. 31 L.457/1978, fatti salvi gli interventi di ricostruzione di immobili danneggiati dai sismi di cui alla L.219/1981, sono ammessi solo in funzione degli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo, nei limiti delle esigenze adeguatamente dimostrate e di quanto stabilito dalla LR 14/1982.
Il riferimento agli usi agricoli e quello alla residenza dell’imprenditore agricolo individuano esigenze distinte. Un intervento in zona C1 può quindi essere valutato anche in funzione delle esigenze residenziali, senza che sia necessaria la prova che l’opera sia funzionale all’attività agricola, purché le esigenze siano adeguatamente dimostrate.
art. 14 l.r. 14/1982
La ricorrente è in possesso e ha dimostrato la qualità di imprenditrice agricola, tenendo conto dell’appartenenza incontroversa della Pironti a una delle “qualifiche soggettive di cui alla l.r. n. 14 del 1982” e non rilevando, invece, in subjecta materia e specialmente al fine del contestato diniego, il possesso della qualità di imprenditore agricolo professionale.
Ai fini della fattispecie edilizia esaminata è sufficiente l’appartenenza a una delle qualifiche soggettive agricole contemplate dalla legge regionale; non è necessario il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Massime di principio
- Quando un diniego è annullato esclusivamente per omissione del preavviso di rigetto, senza che il giudice abbia esaminato la motivazione sostanziale, l’amministrazione può riesercitare il potere e adottare un nuovo provvedimento motivato; non ricorre, per ciò solo, la preclusione prevista dall’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 241/1990 per la riproposizione di motivi ostativi.
- Nelle zone C1 e C2 di un parco, se le norme di piano ammettono interventi edilizi in funzione sia degli usi agricoli sia della residenza dell’imprenditore agricolo, le esigenze residenziali costituiscono un presupposto autonomo: non può essere richiesta anche la dimostrazione di una specifica funzionalità dell’opera all’attività agricola.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina che ammette interventi edilizi connessi alla residenza dell’imprenditore agricolo, non può essere pretesa la qualifica di imprenditore agricolo professionale quando la normativa regionale riconosce, per la fattispecie, altre qualifiche soggettive agricole pertinenti.
- La valutazione delle esigenze residenziali deve basarsi sugli elementi concreti forniti in relazione all’opera e all’abitazione; non è legittimo imporre la prova dell’uso prevalente dell’opera per attrezzature agricole se tale requisito non è previsto dalla disciplina applicabile.
- Quando l’amministrazione ritiene insufficienti gli elementi progettuali o le allegazioni dell’interessato, deve valutare, secondo la disciplina applicabile, l’indicazione di misure mitigative o di modifiche progettuali, anziché fondare il diniego su un’interpretazione non corretta dei presupposti normativi.
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