Sentenza del 25/07/2016 n. 941 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Giudizio direvocazione - art. 395 c.p.c. n. 1 - omessa intenzionale produzione didocumenti - dolo processuale revocatorio - non sussiste - conseguenze -inammissibilità del ricorso. L'omessaintenzionale produzione di documenti da parte del contribuente non implicacerto il dolo processuale richiesto per la revocazione della sentenza ai sensidell'art. 395, n. 1, c.p.c., non comportando alcuna attività deliberatamentefraudolenta che, con artifici o raggiri, paralizzi o svii la difesa avversaria,ovvero impedisca al giudice l'accertamento della verità. Pertanto, non èrevocabile la sentenza per il solo fatto che il contribuente abbiadeliberatamente affermato e ostentato il possesso della disponibilitàfinanziaria presupposta con accertamento sintetico esibendo i saldi di contocorrente, senza esibirne i movimenti, quando, a detta dell'Ufficio, l'estrattointegrale del conto avrebbe smentito in maniera inconfutabile quanto affermatoda controparte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio sosteneva che il contribuente avesse intenzionalmente omesso di produrre gli estratti integrali dei conti correnti, esibendo soltanto i saldi, così da rappresentare la disponibilità finanziaria posta a fondamento dell'accertamento sintetico in modo non veritiero. Secondo l'Ufficio, i movimenti bancari avrebbero smentito quanto affermato dal contribuente e tale omissione avrebbe integrato dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c.
La decisione
La revocazione è stata ritenuta inammissibile. L'omessa, anche se intenzionale, produzione di documenti non è sufficiente a integrare il dolo processuale richiesto per la revocazione, perché deve trattarsi di un'attività fraudolenta realizzata mediante artifici o raggiri, idonea a paralizzare o sviare la difesa della controparte oppure a impedire al giudice l'accertamento della verità. La mancata esibizione dei movimenti bancari, da sola, non raggiunge tale soglia.
Norme richiamate
Art. 395, n. 1, codice di procedura civile
Dolo di una delle parti in danno dell'altra
La revocazione per dolo processuale richiede una condotta fraudolenta, concretamente idonea a sviare il giudice o a compromettere la difesa avversaria; non basta la semplice omissione o mancata produzione di documenti, anche se consapevole.
Massime di principio
- La revocazione per dolo processuale è un rimedio eccezionale e richiede la prova di artifici o raggiri, non una mera omissione documentale o una diversa valutazione delle prove.
- La mancata produzione di documenti rilevanti può avere conseguenze probatorie nel giudizio, ma non determina automaticamente la revocabilità della sentenza.
- Per configurare il dolo revocatorio occorre dimostrare che la condotta abbia concretamente ostacolato la difesa della controparte o impedito al giudice di accertare la verità.
- La semplice esibizione di alcuni documenti, come i saldi dei conti correnti, senza la documentazione integrale dei movimenti, non costituisce di per sé artificio o raggiro.
- Non è sufficiente sostenere che un documento non prodotto avrebbe potuto smentire la versione della controparte: occorre provare una condotta fraudolenta e decisiva ai fini della sentenza.
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