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Sentenza

Sentenza del 20/06/2019 n. 16551 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la cartella esattoriale relativa all'ICI per gli anni 1999-2002, sostenendo che la pretesa fosse illegittima perché era ancora pendente il contenzioso sull'attribuzione delle rendite catastali. In cassazione ha dedotto, da un lato, l'omesso esame di una questione decisiva e la violazione della normativa sull'ICI, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto annullare ruoli e cartelle e sarebbe decaduto dal potere impositivo; dall'altro, ha contestato la modalità di notificazione della cartella, effettuata direttamente tramite il servizio postale dall'agente della riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e non autosufficiente, perché la ricorrente non ha dimostrato che la questione della decadenza, dell'annullamento dei ruoli e della sentenza del 2013 fosse stata specificamente proposta nel giudizio di appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione, non risultando che la contestazione della modalità di notifica fosse stata tempestivamente sollevata nei precedenti gradi di giudizio. La sentenza della CTR, che aveva disposto il ricalcolo dell'ICI sulla base delle rendite catastali definitivamente accertate, è quindi rimasta ferma. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune non si è costituito; la ricorrente è stata tuttavia condannata al versamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 448 del 1998, art. 83

    La norma è stata invocata dalla contribuente in relazione alla proroga dei termini per l'esercizio del potere impositivo, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1

    La disposizione è stata richiamata in tema di accertamento e liquidazione dell'ICI; anche tale questione non è stata esaminata nel merito, in quanto non adeguatamente proposta e documentata nel ricorso per cassazione.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 31, comma 6

    È stato invocato dalla contribuente per sostenere la decadenza del Comune dal potere impositivo, ma la Corte non ha valutato la fondatezza della tesi per ragioni processuali.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    La ricorrente lo ha richiamato per contestare la notificazione della cartella tramite servizio postale direttamente dall'agente della riscossione. La censura è stata dichiarata inammissibile perché non risultava sollevata nei precedenti gradi e la contribuente aveva comunque dimostrato di aver avuto conoscenza effettiva dell'atto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per il ricorso principale, quando sussistono i relativi presupposti.

  • Art. 360 c.p.c., n. 4

    È stato indicato quale parametro per denunciare la violazione delle norme sulla notificazione, ma la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente prospettare una nuova questione giuridica: occorre dimostrare puntualmente che essa sia stata tempestivamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio, indicando atti, passaggi e contenuti rilevanti.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici, completi e autosufficienti; la mancata ricostruzione delle censure formulate in appello può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Quando una controversia sul classamento catastale si conclude con la rideterminazione della rendita, l'effetto può consistere nel ricalcolo dell'imposta sulla base dei valori definitivi, non necessariamente nell'annullamento automatico degli avvisi o delle cartelle.
  • Le contestazioni sulla notificazione devono essere sollevate tempestivamente e in modo coerente nei gradi di merito; la conoscenza effettiva dell'atto può incidere sulla rilevanza della doglianza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare il pagamento del doppio contributo unificato, anche in assenza di una condanna alle spese quando la controparte non si è costituita.

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