Cassazione Civile, Sentenza n. 7648/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sul rimborso di euro 257.720,01 richiesto da Ergo Costruzioni (poi ALCA) come quota parte delle spese anticipate per opere di urbanizzazione previste da una convenzione di lottizzazione. Ergo sosteneva che le opere, pur realizzate per il lotto acquistato, avevano funzione anche per il lotto rimasto in proprietà dei Perusi e che tra le parti si era costituito un consorzio urbanistico volontario, con conseguente riparto delle spese secondo le regole della comunione. I Perusi opponevano che il contratto di compravendita (art. 2, "Precisazioni") aveva posto espressamente l'onere delle opere a carico dell'acquirente, senza distinzioni, escludendo quindi ogni obbligo di rimborso pro quota.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (richiesta di cessazione della materia del contendere per estinzione della società e mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione), ritenendo che la cancellazione della società non determina automaticamente la estinzione del credito in mancanza di prova di una rinuncia inequivoca. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo, ritenendo errata l'interpretazione della Corte d'appello che aveva ritenuto costituito un consorzio urbanistico e applicato la disciplina della comunione nonostante la clausola contrattuale che attribuiva all'acquirente l'onere delle opere. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza d'appello è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, perché decida conformemente ai principi enunciati; la Corte di legittimità provvederà anche sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Fatto oggetto di censura nell'ambito della prima doglianza (riguardo alla cessazione della materia del contendere per estinzione della società), ma la Cassazione ha trattato la questione come richiesta di declaratoria di estinzione del processo per fatto sopravvenuto e non ha ammesso la cessazione automatica del credito.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nella prima doglianza con riferimento alle conseguenze della cancellazione societaria; la Corte ha comunque applicato i principi giurisprudenziali moderni sul trasferimento dei rapporti sociali ai soci.
art. 1236 c.c.
Norma sulla remissione del credito: la Corte afferma che l'omissione del credito nel bilancio finale di liquidazione non comporta automaticamente una remissione tacita ai sensi dell'art. 1236 c.c., salvo comportamenti o prove inequivoche di rinuncia.
d.lgs. n. 6/2003 (riforma societaria)
Richiamato per spiegare gli effetti dell'estinzione societaria: dopo la riforma, in mancanza di estinzione dei rapporti giuridici, i diritti non compresi nel bilancio finale si trasferiscono ai soci in regime successorio, salvo che si tratti di mere pretese non incluse per natura giudiziale o per volontà di rinuncia.
art. 870 c.c.
Normativa richiamata nella contestazione sull'esistenza del consorzio urbanistico: la Corte ha ritenuto che la mera esistenza di un p.u.a. non imponga automaticamente la formazione di un consorzio tra proprietari e che l'eventuale regime di comunione non possa prevalere su un'espressa pattuizione contraria.
art. 920 c.c.
Ricondotto nel novero delle norme applicabili ai rapporti tra consorzianti/proprietari; valutazione rimessa al giudice di merito con attenzione al testo contrattuale.
art. 1100 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che le norme di comunione sono recessive rispetto alla volontà pattizia; la Cassazione concorda che la disciplina pattizia (contrattuale) può derogare al regime legale della comunione se risulta chiara.
art. 1101 c.c.
Menzi ono nella contestazione relativa alla ripartizione delle spese in comunione; la decisione sottolinea che l'applicazione della disciplina legale richiede che non esista una pattuizione contraria.
art. 1372 c.c.
Richiamato in relazione ai criteri generali per la formazione e interpretazione dei contratti (volontà delle parti) applicati dalla Corte di Cassazione per privilegiare la clausola contrattuale espressa.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per censurare motivazione apparente; la Cassazione ha effettivamente ritenuto carente l'ermeneutica della Corte d'appello rispetto al dato testuale contrattuale e ha accolto i motivi fondati.
artt. 1362, 1363, 1366 c.c.
Richiamati in relazione ai criteri ermeneutici del contratto (significato delle clausole, interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, storia contrattuale); la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente rispettato tali criteri nel travisare il senso letterale dell'art. 2 del contratto.
art. 360 c.p.c.
Norma di legittimità richiamata per i motivi di cassazione (vizi di diritto e di motivazione); la Corte ha qualificato e deciso sui motivi secondo i parametri di questa norma.
art. 372 c.p.c.
Richiamato in relazione all'ammissione di fatti nuovi documentali in cassazione (richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere basata su fatto sopravvenuto) e al rispetto del contraddittorio.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sentenze n. 6070 e 6071 del 12/03/2013)
Richiamate per spiegare gli effetti della cancellazione societaria: dopo la riforma, l'estinzione della società non comporta automaticamente l'estinzione delle pretese, che possono trasferirsi ai soci salvo specifiche esclusioni o rinunce.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non estingue automaticamente un credito azionato in giudizio: il creditore può proseguire l'azione salvo che non vi sia prova inequivoca di rinuncia (es. comportamento conclamato o inserimento nel bilancio di liquidazione che manifesti la scelta).
- La clausola contrattuale chiara e testuale che assegna a una parte l'onere dell'esecuzione e delle spese delle opere prevale sulla presunzione di applicazione della disciplina della comunione/consorzio: l'interpretazione delle corti deve partire dal testo letterale e solo in sua carenza o ambiguità considerare elementi estrinseci.
- L'esistenza di un consorzio urbanistico volontario non può essere desunta automaticamente: occorrono elementi fattuali e negoziali che dimostrino la volontà delle parti di costituire rapporti consortili; non basta la mera pertinenza delle opere a più lotti se un contratto interno attribuisce espressamente gli oneri a un soggetto.
- Comportamenti successivi delle parti possono supportare l'interpretazione contrattuale, ma non possono contraddire in modo ingiustificato un chiaro dato testuale; la valutazione probatoria spetta al giudice di merito, che però deve ragionare coerentemente con i criteri di interpretazione degli artt. 1362 e ss. c.c.
- In cause analoghe, chi intende far valere la rinuncia a un credito in sede di liquidazione societaria deve fornire prove chiare e convergenti della volontà di rinunciare; l'assenza del credito nel bilancio non è di per sé sufficiente a dimostrare la remissione.
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