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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32737/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva ammesso il credito di €63.440 in via chirografaria per attività di progettazione ma aveva escluso il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751-bis n.2 c.c. (privilegio del professionista) e del privilegio ex art. 2751 1° comma n.5 c.c., in quanto il Tribunale aveva ritenuto che l'incarico fosse stato conferito alla società cooperativa e non 'intuitus personae' al singolo professionista, e che la documentazione comprovante la prevalenza del lavoro dei soci rispetto ai non soci non fosse stata tempestivamente depositata. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che la designazione dei professionisti risultava da verbali di riunione anteriori al contratto scritto e che la normativa sulle societa' di professionisti (L. 183/2011) consentirebbe il riconoscimento del privilegio anche per incarichi conferiti alla società, purché risulti la personalità della prestazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati e/o inammissibili i motivi di censura: il vizio formale della sottoscrizione è un refuso senza incidenza; sul punto sostanziale ha ribadito il principio che il privilegio ex art. 2751-bis n.2 c.c. tutela in via eccezionale i compensi del singolo professionista per la prestazione personale e richiede, anche quando il mandato sia formalmente conferito a una struttura collettiva, la prova che fin dal conferimento dell'incarico il committente abbia individuato il professionista (intuitus personae) e che la remunerazione sia concretamente destinata, in tutto o in parte rilevante, a retribuire il lavoro personale del singolo. Ha altresì confermato che l'opponente doveva indicare e depositare i mezzi di prova e i documenti già nell'atto di opposizione (art. 99 l.fall.), pena decadenza: la documentazione sulla natura mutualistica della cooperativa non è stata prodotta tempestivamente e quindi non è stata presa in considerazione. In conclusione il privilegio è stato escluso e il credito ammesso solo in via chirografaria; il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis cod. civ. (n.2)

    Il privilegio mobiliare generale garantisce i compensi spettanti al singolo professionista per il lavoro personale svolto autonomamente; l'art. 2751-bis n.2 non opera automaticamente per crediti vantati da strutture collettive, salvo prova che il credito sia di pertinenza del singolo professionista (intuitus personae sin dal momento dell'incarico e destinazione della remunerazione a remunerare il singolo).

  • art. 2751 1° comma n.5 cod. civ.

    Richiamato in relazione ai privilegi previsti per determinate categorie: la prova della natura della prestazione e della soggettività del creditore è necessaria se il credito è chiesto da una struttura collettiva.

  • art. 99 legge fallimentare (l.fall.)

    Il ricorso di opposizione allo stato passivo deve contenere, a pena di decadenza, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti su cui si intende fondare la domanda; la mancata produzione o indicazione comporta decadenza dall'allegazione probatoria.

  • art. 10 L. 183/2011

    Disciplina le societa' tra professionisti; la Corte chiarisce che i requisiti di tale legge non automatizzano il riconoscimento del privilegio: resta requisito necessario che il cliente abbia designato il socio professionista o che il nominativo sia stato comunicato al cliente, e che sussista la destinazione della remunerazione al singolo.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n.5

    La censura per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se mira a rinnovare il sindacato di merito oltre i limiti del controllo di legittimità; la Corte richiede che la omessa prova, se decisiva, sia idonea a invalidare con certezza il convincimento del giudice di merito.

  • art. 50-bis c.p.c.

    La decisione spetta al Collegio; la delega della trattazione al relatore non è incompatibile con la sottoscrizione del provvedimento da parte del Presidente.

  • art. 2741 cod. civ. (principio della par condicio creditorum)

    Richiamato quale principio generale: i privilegi sono eccezioni alla parità dei creditori e quindi la loro applicazione è restrittiva e rigorosa.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiama la ripartizione dell'onere della prova tra le parti; la Corte individua le eccezioni 'nuove' che giustificano un termine per produrre documenti e quelle che non lo sono.

Massime di principio

  • Il privilegio professionale ex art. 2751-bis n.2 c.c. tutela primariamente il compenso del singolo professionista per la sua prestazione personale; se il credito è vantato da una struttura collettiva occorre prova che il rapporto sia, in realtà, 'di pertinenza' del singolo.
  • Quando l'incarico è conferito formalmente a una società o associazione di professionisti, il privilegio può essere riconosciuto solo se fin dal momento del conferimento risulta l'intuitus personae: il committente ha individuato il professionista incaricato o lo ha espressamente designato.
  • Non basta dimostrare che il singolo professionista ha materialmente eseguito le prestazioni: è necessario anche provare che la remunerazione è effettivamente destinata, in tutto o in misura determinante, a retribuire quel professionista (accordi interni, cessione del credito, criteri di riparto degli utili che attribuiscano la quota riconducibile al lavoro personale).
  • In opposizione allo stato passivo fallimentare l'onere probatorio e di indicazione dei mezzi di prova incombe fin dall'atto introduttivo (art. 99 l.fall.); la mancata indicazione o produzione tempestiva può comportare decadenza dalle prove e la perdita della tutela privilegiata.
  • I privilegi sono deroghe eccezionali al principio di par condicio creditorum: la loro interpretazione è restrittiva e le parti non possono ampliare il novero dei crediti privilegiati per via interpretativa senza chiara base normativa.
  • Le contestazioni di merito relative all'apprezzamento dei fatti sono sindacabili in Cassazione solo entro i ristretti limiti previsti (art. 360 c.p.c. n.5); non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio di fatto salvo vizio motivazionale evidente.

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