Sentenza n. 1102/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del decreto della Prefettura di Latina prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato revocato il contratto di soggiorno per lavoro subordinato del ricorrente nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Latina che ha revocato il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato nell'ambito della procedura di emersione
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del contratto di soggiorno conseguente a una procedura di emersione dal lavoro irregolare. Ha dedotto di essere estraneo alla falsità del certificato di idoneità alloggiativa e che, se fosse stato informato del problema mediante il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, avrebbe potuto individuare una diversa soluzione abitativa. Ha inoltre sostenuto che l'attestazione di idoneità alloggiativa non rientrava tra le circostanze da attestare nella procedura di emersione.
La decisione
Il ricorso è accolto per la violazione delle garanzie partecipative: prima di revocare il contratto, l'amministrazione avrebbe dovuto instaurare un valido contraddittorio con il lavoratore, destinatario degli effetti diretti del provvedimento. Il vizio non è superabile mediante una valutazione postuma dell'apporto che il privato avrebbe potuto fornire, trattandosi di un provvedimento discrezionale. Sono assorbite le ulteriori censure, compresa quella relativa alla rilevanza dell'attestazione di idoneità alloggiativa, perché il giudice non può pronunciarsi sui poteri amministrativi ancora da esercitare. L'amministrazione deve riaprire il procedimento in contraddittorio con l'interessato e concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato, tenendo conto della sentenza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata integrazione del contraddittorio e l'omissione del preavviso di rigetto nei confronti del lavoratore straniero destinatario della procedura di emersione da lavoro irregolare implica una lesione sostanziale delle prerogative partecipative che si consuma rispetto ad un soggetto cui sono destinati gli effetti diretti del provvedimento finale
Nella procedura di emersione, il lavoratore straniero destinatario degli effetti diretti del provvedimento finale deve essere coinvolto nel contraddittorio e ricevere il preavviso di rigetto; la loro omissione lede sostanzialmente le sue prerogative partecipative.
art. 21-octies l. 241/1990
l'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990, a seguito della modifica operata con l'art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, comporta che l'omissione del preavviso di rigetto, in caso di provvedimenti discrezionali, non è superabile con una valutazione ex post del possibile apporto del privato; la modifica legislativa, incidendo su una norma ritenuta di carattere processuale, si applica anche ai provvedimenti già emanati
Per i provvedimenti discrezionali, l'omissione del preavviso di rigetto non è sanabile valutando ex post il possibile contenuto dell'apporto partecipativo del privato; la modifica dell'art. 21-octies si applica anche ai provvedimenti emanati anteriormente.
art. 34, comma 2, c.p.a.
il divieto per il giudice amministrativo di pronunciarsi sui poteri amministrativi ancora da esercitare
Quando accoglie il ricorso per un vizio procedimentale e residuano poteri amministrativi da esercitare, il giudice non decide le ulteriori censure che anticiperebbero il contenuto della riedizione del potere.
Massime di principio
- Nei procedimenti di emersione dal lavoro irregolare, il lavoratore straniero destinatario degli effetti diretti del provvedimento finale deve essere coinvolto nel contraddittorio procedimentale e ricevere il preavviso di rigetto; la loro omissione determina una lesione sostanziale delle garanzie partecipative.
- Per i provvedimenti discrezionali, l'omissione del preavviso di rigetto non è superabile mediante una valutazione ex post del possibile apporto del privato; la relativa modifica dell'art. 21-octies l. 241/1990 si applica anche ai provvedimenti già emanati.
- Quando l'annullamento deriva da un vizio procedimentale e l'amministrazione deve ancora esercitare il proprio potere, il giudice non si pronuncia sulle censure ulteriori che riguardano il merito della decisione amministrativa; l'amministrazione deve riaprire il procedimento in contraddittorio e concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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