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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30807/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado per violenza privata, riqualificando la originaria imputazione di atti persecutori, in relazione a condotte consistite nel costringere la persona offesa a lasciare l'immobile ove abitava. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato confronto della sentenza di appello con le deduzioni difensive sulla inattendibilità della persona offesa, sostenendo che il racconto fosse smentito o comunque indebolito da elementi di segno contrario tratti dai rapporti condominiali e da specifici episodi descritti da testimoni. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per l'asserita estensione dell'art. 610 c.p. oltre i limiti di tipicità, assumendo che le condotte contestate, al più, integrassero molestie ex art. 660 c.p. La parte civile, costituita dagli eredi della persona offesa, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Il primo è stato dichiarato inammissibile nella sostanza, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità della persona offesa, attività preclusa in sede di legittimità, soprattutto in presenza di "doppia conforme" e di motivazione ritenuta congrua e non manifestamente illogica. È stata inoltre rilevata la carenza di specificità/autosufficienza della censura, basata su richiami e stralci selettivi degli atti. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte ha ribadito che l'art. 610 c.p. tutela la libertà morale, comprensiva della tranquillità psichica, e che la violenza privata si configura anche quando condotte reiterate di molestia e disturbo costringano la vittima a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà. Nel caso concreto, le condotte descritte hanno determinato il trasferimento della famiglia della persona offesa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e senza liquidazione delle spese di parte civile in cassazione, per mancanza di un'effettiva attività difensiva specifica sul merito dei motivi.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    nei limiti strettamente necessari per la motivazione

    richiamo alla possibilità di enunciare sinteticamente i motivi di ricorso nella sentenza

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    invocato per denunciare violazione di legge sostanziale sull'art. 610 c.p.

  • art. 606, lett. c) c.p.p.

    invocato per denunciare inosservanza di norme processuali nella valutazione delle prove

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    invocato per il vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito

  • art. 610 c.p.

    tutela la libertà morale e psichica; la violenza privata si configura quando si costringe taluno a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà anche mediante condotte di disturbo e molestia idonee a incidere sulla libertà di determinazione

  • art. 660 c.p.

    richiamato dalla difesa come fattispecie alternativa meno grave, ma esclusa dalla Corte

  • art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

    i criteri di riscontro sono propri delle dichiarazioni di coimputati o imputati connessi e non si applicano alla persona offesa

  • art. 198 c.p.p.

    la testimonianza della persona offesa è valutata secondo i criteri ordinari di attendibilità della prova dichiarativa

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    richiamati per il rito camerale non partecipato in cassazione e per la disciplina sulle spese della parte civile

  • art. 4-bis ord. pen.

    solo menzionato nella tassonomia normativa generale della sentenza non emerge come effettivamente trattato nel merito

  • art. 575 c.p.

    non citato nel testo; escluso

  • art. 131-bis c.p.

    non citato nel testo; escluso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove né una diversa lettura dei fatti, quando la censura si risolva nella mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa a quella adottata dal giudice di merito.
  • La critica alla motivazione è scrutinabile in cassazione solo se denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del percorso argomentativo; restano invece insindacabili le valutazioni di attendibilità delle fonti di prova, salvo vizi evidenti del ragionamento decisorio.
  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza d'appello si salda con quella di primo grado e il controllo di legittimità è ulteriormente circoscritto.
  • La testimonianza della persona offesa può da sola fondare l'affermazione di responsabilità, purché il giudice ne valuti coerenza intrinseca, plausibilità e resistenza rispetto agli elementi contrari, senza che siano necessari riscontri ex art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
  • Il delitto di violenza privata tutela la libertà morale e psichica, comprensiva della tranquillità della persona; la violenza o minaccia può consistere anche in condotte reiterate di disturbo o molestia, se idonee a coartare la vittima e a costringerla a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà.
  • Ai fini della violenza privata è irrilevante che la costrizione sia solo temporanea o che la vittima possa, in astratto, rimuovere l'ostacolo posto dall'agente, essendo sufficiente la coartazione della libertà di autodeterminazione nel caso concreto.
  • La parte civile ha diritto alla rifusione delle spese in cassazione solo se abbia svolto un'effettiva attività difensiva diretta a contrastare specificamente i motivi di ricorso; la mera richiesta di rigetto o inammissibilità non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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