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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11861/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato l'appello dell'Unione contro due avvisi di accertamento TARSU relativi al periodo 2007-2012 (importo complessivo € 104.617) per lo specchio d'acqua antistante il pontile/palancata del porto turistico di Agropoli. Le questioni principali: (i) se l'Unione dei Comuni, cui fu affidato il servizio di gestione rifiuti nel 2010, potesse riscossione la TARSU per annualità anteriori all'affidamento; (ii) se gli specchi d'acqua e i pontili siano «aree scoperte» soggette a TARSU e se la relativa tassazione richieda previsione regolamentare specifica; (iii) se la competenza sulla raccolta/smaltimento dei rifiuti in area portuale spettasse al Comune (o all'Unione) o alle Autorità portuali/autorità marittime; (iv) nullità della procura initiale per sottoscrizione illeggibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso dell'Unione. Ha ritenuto sanata la nullità apparente della procura con la memoria ex art. 378 c.p.c. e ha affermato che: (a) l'Unione dei Comuni, cui fu affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel 2010, succede nelle relative competenze anche con riferimento ad annualità anteriori, potendo quindi vantare pretese TARSU antecedenti l'affidamento; (b) gli specchi d'acqua e i pontili rientrano nella nozione di "aree scoperte" e sono in linea di principio soggetti a TARSU, senza che occorra una categoria regolamentare specifica; (c) la competenza impositiva spetta all'Autorità portuale/Autorità di sistema portuale (o, per il passato, all'Autorità portuale o, in alcuni casi specifici, all'Autorità marittima) quando tale Autorità sia stata istituita e abbia la competenza sulla gestione rifiuti; tuttavia, in assenza di un'Autorità portuale nel porto di Agropoli al tempo dei fatti, la competenza e la privativa comunale (e quindi la potestà impositiva del Comune/Unione) permanevano. È stata dichiarata inammissibile la censura relativa a mera argomentazione obiter sulla "iniquità" della tariffazione. La sentenza impugnata è cassata nei punti accolti e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (art. 32)

    1. L’unione di Comuni è l’ente locale costituito da due o più Comuni...; 7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

    L'Unione, quale ente titolare delle funzioni e dei servizi trasferiti, succede anche negli introiti e nelle competenze tributarie con riferimento all'ambito affidato, senza limitazione temporale alle annualità anteriori al trasferimento.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (art. 62)

    esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari...

    La nozione di 'aree scoperte' è ampia e comprende anche superfici acquatiche (specchi d'acqua, pontili) utilizzate da una comunità che produce rifiuti; l'esclusione dalla tassa opera solo se è prevista una diversa competenza normativa (es. Autorità portuale).

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (art. 68)

    I regolamenti comunali classificano categorie di locali/aree; tuttavia la mancata specifica categoria per ormeggi/spazi acquei non impedisce la tassabilità qualora si tratti di 'aree scoperte' produttive di rifiuti.

  • cod. civ. (art. 2558)

    Il rimando all'art. 2558 (successione nei contratti di azienda) è inidoneo a regolare il fenomeno dell'affidamento istituzionale di funzioni a un'Unione di Comuni; la successione nelle competenze tributarie dell'Unione non richiede i presupposti dell'art. 2558.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (artt. 200, 202, 204, 208)

    La disciplina ambientale sul servizio integrato rifiuti conferma che l'ente che esercita il servizio continua a gestirlo e che l'affidamento comporta il trasferimento delle funzioni (anche relative ai rapporti pregressi) al soggetto affidatario.

  • legge 28 febbraio 1994, n. 84 (art. 6, art. 16, art. 18)

    Attribuisce alle Autorità portuali competenze su servizi di interesse generale e sulle concessioni in ambito portuale; l'esistenza dell'Autorità portuale esclude la privativa comunale in materia di raccolta/smaltimento rifiuti nell'ambito portuale.

  • d.m. 14 novembre 1994 (art. 1)

    Individua tra i servizi di interesse generale nei porti anche pulizia e raccolta rifiuti, confermando la competenza delle Autorità portuali per tali servizi quando costituite.

  • d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182

    Regolava la raccolta dei rifiuti delle navi; fissava competenze e discipline specifiche, ma è stato poi abrogato e sostituito da normativa successiva.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182

    Ha recepito la direttiva UE sui porti di raccolta rifiuti delle navi e stabilisce che i costi degli impianti portuali per i rifiuti delle navi si recuperano mediante tariffe a carico delle navi, determinate dall'Autorità competente (Autorità di sistema portuale o Autorità marittima).

  • d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169

    Riorganizzazione delle Autorità portuali in Autorità di sistema portuale; non ha modificato la ripartizione di competenze in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che resta in capo all'Autorità di sistema ove istituita.

  • d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 21, comma 8)

    Richiama la prevalenza delle disposizioni attributive di competenze alle Autorità portuali e salva le competenze loro spettanti in materia di rifiuti.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 14, comma 3)

    Normativa di raccordo che colloca il tributo comunale per rifiuti e servizi (disciplina di riferimento per la TARSU/TARI) a favore dell'ente che esercita la relativa funzione nell'ambito della privativa.

Massime di principio

  • Quando un ente territoriale (es. Unione di Comuni) riceve l'affidamento stabile e integrale del servizio di gestione rifiuti, succede anche nelle relative funzioni di accertamento e riscossione dei tributi connessi anche per annualità anteriori all'affidamento, salvo diversa disposizione di legge.
  • Gli specchi d'acqua, i pontili e gli ormeggi rientrano nella nozione di "aree scoperte" ai fini della TARSU/TARI: sono tassabili indipendentemente dal supporto liquido/solido e anche se il regolamento comunale non contiene una categoria specifica per ormeggi.
  • La competenza impositiva in materia di rifiuti in ambito portuale spetta alle Autorità portuali/di sistema portuale (ove istituite) per la materia rifiuti; in loro assenza la privativa e la potestà impositiva possono permanere in capo al Comune (o all'ente che gestisce il servizio). Verificare sempre se è stata istituita l'Autorità portuale/di sistema per il porto interessato.
  • La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi seguono una disciplina specifica (tariffe a carico delle navi) e non devono essere confusi con la TARSU relativa alle aree/ormeghi del porto.
  • Difetti apparenti nella procura alle liti (es. sottoscrizione illeggibile senza immediata indicazione di chi abbia sottoscritto) possono essere sanati con tempestiva integrazione/memoria successiva (art. 378 c.p.c. e art. 157 c.p.c. relativi all'integrazione della documentazione).
  • Nelle controversie tributarie connesse ad aree demaniali concesse, il concessionario è presumibilmente il soggetto passivo TARSU salvo prova contraria circa l'effettiva detenzione da parte di terzi; la semplice stipula di contratti di ormeggio non trasferisce automaticamente l'onere tributario al diportista.

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