Cassazione Civile, Ordinanza n. 29151/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare e banca)
La controversia
Un Comune aveva proposto reclamo ex art. 26 l. fall. per ottenere l'integrazione o rettifica del decreto con cui il giudice delegato, nel fallimento di un'imprenditrice, aveva disposto la retrocessione di un'area già concessa in diritto di superficie, senza chiarire le sorti di un'ipoteca iscritta da una banca sul medesimo bene. Il tribunale aveva rigettato il reclamo e il Comune aveva quindi proposto ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto del tribunale. I controricorrenti eccepivano la tardività del ricorso, deducendo che il provvedimento era stato comunicato il giorno della pubblicazione. Il ricorrente replicava che la comunicazione via PEC non era idonea a far decorrere il termine breve perché priva della copia conforme del decreto. La Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso, rilevando sia il difetto di definitività del provvedimento impugnato sia, comunque, la tardività del ricorso, poiché il termine di sessanta giorni ex art. 111 Cost. decorreva dalla comunicazione integrale del decreto effettuata via PEC il 30/7/2018 e risultava quindi già scaduto alla notifica del ricorso, avvenuta il 29/1/2019.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse comunque non definitivo, perché la questione dell'eventuale estinzione dell'ipoteca sul diritto di superficie poteva essere accertata in un successivo giudizio a cognizione piena nel caso di esecuzione sul bene da parte della creditrice ipotecaria; ma soprattutto ha affermato che il ricorso era tardivo, essendo decorso il termine di sessanta giorni per il ricorso ex art. 111 Cost. dalla comunicazione integrale del provvedimento, avvenuta via PEC il 30/7/2018. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 l. fall.
Il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato nel fallimento è il rimedio processuale esperibile contro il decreto del tribunale fallimentare.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione contro i decreti del tribunale fallimentare è soggetto al termine di sessanta giorni.
art. 3 l. n. 742/1969
Il termine per il ricorso ex art. 111 Cost. contro i decreti emessi in sede di reclamo fallimentare non è soggetto alla sospensione feriale, per effetto della disciplina speciale richiamata dalla Corte.
art. 36 bis l.fall.
La previsione speciale esclude la sospensione feriale del termine per impugnare con ricorso straordinario i decreti emessi nel procedimento fallimentare.
art. 26, comma 3, l.fall.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione decorre anche dalla comunicazione integrale del provvedimento alla parte.
artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c.
La comunicazione effettuata dalla cancelleria secondo tali forme fa decorrere il termine breve quando consenta la certa conoscenza dell'atto e della data.
art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012
La comunicazione via PEC del provvedimento, se effettuata con allegazione integrale dell'atto, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione.
art. 16, comma 5, d.l. n. 179/2012
Dal comma 5 la Corte desume a contrario che la PEC inviata ai sensi del comma 4 comporta l'allegazione integrale del provvedimento trasmesso.
artt. 602 e 603 c.p.c.
L'eventuale estinzione dell'ipoteca sul diritto di superficie potrà essere verificata in un autonomo giudizio di cognizione piena in caso di espropriazione del bene da parte del creditore ipotecario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. contro i decreti del tribunale fallimentare emessi in sede di reclamo va proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione integrale del provvedimento, senza sospensione feriale.
- La comunicazione del provvedimento effettuata dalla cancelleria, anche via PEC, è idonea a far decorrere il termine breve quando risulti certa la presa di conoscenza dell'atto da parte del destinatario e la data della comunicazione; la trasmissione integrale dell'atto è sufficiente a tale scopo.
- Un provvedimento che non definisce in modo irretrattabile la questione sostanziale dedotta può essere dichiarato non definitivo e quindi non immediatamente impugnabile con ricorso straordinario, se la relativa questione è ancora suscettibile di accertamento in un successivo giudizio a cognizione piena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'obbligo di versare, se dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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