Cassazione Civile, Ordinanza n. 31929/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata iniziata nei confronti di un debitore, che aveva proposto opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice di pace. L'opposizione era stata rigettata e, in appello, il tribunale aveva confermato il rigetto e condannato l'appellante alle spese. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel testo non sono riportati nel dettaglio i contenuti dei motivi, perché la Corte ha ritenuto assorbente la questione della tardività. Il resistente ha depositato controricorso e ha anche chiesto il risarcimento del danno per lite temeraria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., anche tenendo conto della sospensione emergenziale dei termini processuali prevista dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020. La Corte ha escluso l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, trattandosi di controversia in materia di esecuzione, sottratta alla sospensione ai sensi dell'art. 3 l. n. 742/1969. È stata inoltre rigettata la domanda del resistente per lite temeraria, ritenendo non dimostrata una colpa grave del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
indica il rimedio dell'opposizione all'esecuzione promosso dal debitore contro il precetto/esecuzione
art. 327 c.p.c.
fissa il termine semestrale per proporre impugnazione dalla pubblicazione della sentenza
art. 83 d.l. 18/2020
ha determinato la sospensione dei termini processuali da computare ai fini della tempestività del ricorso
art. 3 l. 742/1969
esclude la sospensione feriale per i procedimenti e le cause in materia di esecuzione, con criterio oggettivo riferito alla materia
art. 380 bis c.p.c.
richiamato con riferimento alla memoria del ricorrente depositata nel giudizio di legittimità
art. 385 c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese secondo la soccombenza prevalente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
indicato come base di riferimento per l'ulteriore importo del contributo unificato
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato per la liquidazione delle spese con spese forfettarie
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la tempestività dell'impugnazione va verificata computando il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. e gli eventuali periodi di sospensione dei termini processuali effettivamente applicabili al caso concreto.
- La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie in materia di esecuzione forzata, poiché l'esenzione opera in ragione della materia del giudizio e non dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa.
- La tardività del ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, con assorbimento dell'esame dei motivi di merito.
- La domanda di risarcimento per lite temeraria richiede elementi idonei a dimostrare una condotta gravemente colposa o comunque connotata da grave imprudenza; la mera proposizione di un ricorso tardivo non basta, di per sé, se non emergono ulteriori elementi di gravità della colpa.
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