Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31929/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione forzata iniziata nei confronti di un debitore, che aveva proposto opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice di pace. L'opposizione era stata rigettata e, in appello, il tribunale aveva confermato il rigetto e condannato l'appellante alle spese. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel testo non sono riportati nel dettaglio i contenuti dei motivi, perché la Corte ha ritenuto assorbente la questione della tardività. Il resistente ha depositato controricorso e ha anche chiesto il risarcimento del danno per lite temeraria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., anche tenendo conto della sospensione emergenziale dei termini processuali prevista dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020. La Corte ha escluso l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, trattandosi di controversia in materia di esecuzione, sottratta alla sospensione ai sensi dell'art. 3 l. n. 742/1969. È stata inoltre rigettata la domanda del resistente per lite temeraria, ritenendo non dimostrata una colpa grave del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    indica il rimedio dell'opposizione all'esecuzione promosso dal debitore contro il precetto/esecuzione

  • art. 327 c.p.c.

    fissa il termine semestrale per proporre impugnazione dalla pubblicazione della sentenza

  • art. 83 d.l. 18/2020

    ha determinato la sospensione dei termini processuali da computare ai fini della tempestività del ricorso

  • art. 3 l. 742/1969

    esclude la sospensione feriale per i procedimenti e le cause in materia di esecuzione, con criterio oggettivo riferito alla materia

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato con riferimento alla memoria del ricorrente depositata nel giudizio di legittimità

  • art. 385 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese secondo la soccombenza prevalente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato come base di riferimento per l'ulteriore importo del contributo unificato

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    richiamato per la liquidazione delle spese con spese forfettarie

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la tempestività dell'impugnazione va verificata computando il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. e gli eventuali periodi di sospensione dei termini processuali effettivamente applicabili al caso concreto.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie in materia di esecuzione forzata, poiché l'esenzione opera in ragione della materia del giudizio e non dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa.
  • La tardività del ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, con assorbimento dell'esame dei motivi di merito.
  • La domanda di risarcimento per lite temeraria richiede elementi idonei a dimostrare una condotta gravemente colposa o comunque connotata da grave imprudenza; la mera proposizione di un ricorso tardivo non basta, di per sé, se non emergono ulteriori elementi di gravità della colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.