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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30710/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca ha chiesto l'ammissione tardiva al passivo di Parmalat Finanziaria S.p.A. in amministrazione straordinaria per un credito derivante da obbligazioni emesse da Parmalat Finance Corporation BV, garantite da Parmalat S.p.A., che al momento del sorgere del debito era interamente posseduta da Parmalat Finanziaria. Vakifbank ha fondato la domanda sulla responsabilità della società partecipata (Parmfin) quale socio unico della garante e sulla solidarietà/garanzia della partecipata. In primo grado il tribunale di Parma aveva accolto l'istanza; la Corte d'appello di Bologna ha accolto il gravame di Parmfin e Parmalat S.p.A. ritenendo che: (i) l'eventuale provvedimento di ammissione al passivo nei confronti di Parmalat S.p.A. fosse res inter alios acta e, in ogni caso, non provato (il documento prodotto riguardava Banca Marche), e (ii) la ricorrente non aveva assolto l'onere di provare la titolarità del credito e la sua riconducibilità al periodo di unipersonalità della garante, poiché i documenti prodotti non avevano data certa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della banca. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo perché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che un provvedimento favorevole tra creditore e altro soggetto (o la mera ammissione in una distinta procedura) non fosse opponibile a terzi/debitori estranei (effetto 'res inter alios acta' e principio di cui all'art.1306 c.c.); il secondo perché in sede di formazione dello stato passivo in procedure concorsuali vige l'obbligo di prova con documenti di data certa (art.2704 c.c.) e la Corte d'appello ha correttamente applicato tale principio alla procedura di amministrazione straordinaria. La Cassazione ha inoltre precisato che la cancellazione di Parmfin dal registro imprese intervenuta in appello non pregiudica il processo di cassazione ove la cancellazione non sia stata dichiarata in udienza e non sia stata notificata, per l'ultrattività del mandato del difensore. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese (liquidate in euro 15.200,00 oltre accessori e contributo ai sensi del D.P.R. n.115/2002).

Norme richiamate

  • art. 300 c.p.c.

    L'ultrattività del mandato difensivo: se la società viene estinta o cancellata durante il giudizio di secondo grado e l'evento non è stato dichiarato né notificato, il difensore continua a rappresentarla fino alla decisione

  • art. 2362 c.c.

    Riferimento alla disciplina della responsabilità degli amministratori e dei soci nelle società (richiamata dalla ricorrente); la Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza in quanto il punto decisivo è stato la natura 'res inter alios acta' del provvedimento favorevole ad altro soggetto

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle regole probatorie e della produzione documentale in fase d'appello; la Corte ha considerato correttamente l'onere della prova rimasto in capo alla ricorrente

  • art. 1306 c.c.

    Principio secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali non produce effetti nei confronti degli altri debitori; usato per affermare che l'ammissione al passivo di un debitore non vincola gli altri

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligazione di garanzia assunta dalla partecipata; la Corte ha osservato che l'invocazione di tale norma non muta la regola della non opponibilità del provvedimento al socio/terzo

  • art. 2704 c.c.

    Norma sulla necessità della certezza della data nelle scritture private ai fini probatori: la Corte ha confermato l'applicabilità del principio alle procedure concorsuali (amministrazione straordinaria), richiedendo documenti con data certa per l'ammissione al passivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo dovuto dalla parte soccombente in favore della Cassazione: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo a carico della ricorrente

Massime di principio

  • In procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.) il richiedente l'ammissione al passivo deve provare il credito con documenti aventi data certa ai sensi dell'art.2704 c.c.; documenti senza data certa possono non essere ritenuti idonei.
  • Una sentenza o un provvedimento che ammette un credito nei confronti di un soggetto non è automaticamente opponibile a terzi o ad altri debitori solidali: la sentenza tra creditore e uno dei debitori non vincola gli altri (art.1306 c.c.).
  • La contestazione circa la titolarità del credito e la sua riconducibilità al periodo rilevante (es. periodo di unipersonalità del socio) grava sulla parte che invoca la posizione e non può essere superata con mere affermazioni senza prove con data certa.
  • La Cassazione non riesamina i fatti né valuta nuovamente le prove: tentativi di rimettere in discussione la valutazione probatoria di merito sono inammissibili in cassazione.
  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese intervenuta durante il giudizio di appello non impedisce automaticamente il proseguimento della rappresentanza processuale, se l'evento non è stato dichiarato o notificato e il difensore continua a svolgere il mandato (ultrattività).
  • Documenti commerciali come offering circular o identificativi ISIN, se privi della certezza della data o di elementi idonei a provare la titolarità e il periodo del credito, possono risultare insufficienti per l'ammissione al passivo in una procedura concorsuale.

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