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Sentenza

Sentenza del 12/09/2016 n. 4657 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - INVERSIONE CONTABILE - Fatture per operazioni inesistenti - Consapevolezza cessionario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, consistenti nell’interposizione fittizia di manodopera da parte del subappaltante, e l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). L’Amministrazione sosteneva, in sostanza, che l’IVA fosse comunque dovuta dal cessionario, anche perché il fornitore non l’aveva versata. Il principio decisivo era stabilire se fosse stata provata la consapevolezza del cessionario circa la frode o la malafede del subappaltante.

La decisione

La contestazione è stata respinta. In assenza di prova che il cessionario fosse consapevole della malafede del subappaltante, l’operazione resta soggetta al regime di reverse charge. Poiché l’IVA non era stata addebitata o versata dal fornitore e non era stata detratta dal cessionario, essa non risultava dovuta all’Erario. Non è sufficiente sostenere che, nel sistema IVA plurifase, l’imposta si sia fermata presso il subappaltante per ritenere automaticamente obbligato al pagamento il cessionario.

Norme richiamate

  • Regime dell’inversione contabile (reverse charge) in materia di IVA

    Quando il reverse charge è applicabile, l’obbligo di assolvimento dell’IVA passa al cessionario o committente. Tuttavia, in assenza di detrazione dell’imposta e di prova della partecipazione consapevole alla frode, non può essere richiesto il pagamento di un’IVA non effettivamente detratta e non versata dal fornitore.

  • Principi IVA sulle operazioni soggettivamente inesistenti e sulla frode fiscale

    La natura soggettivamente inesistente dell’operazione non comporta automaticamente la responsabilità del cessionario. Occorre dimostrare che quest’ultimo sapesse o avrebbe dovuto sapere, con elementi concreti, di partecipare a una frode o a un’interposizione fittizia.

Massime di principio

  • La mera irregolarità o inesistenza soggettiva del fornitore non è sufficiente, da sola, a imputare al cessionario l’IVA non versata: deve essere provata la sua consapevolezza, o almeno la conoscibilità, della frode.
  • Nel reverse charge occorre distinguere tra l’obbligo formale di applicare l’inversione contabile e l’effettiva debenza dell’imposta: se l’IVA non è stata detratta e non vi è partecipazione consapevole alla frode, non è automaticamente dovuta all’Erario.
  • L’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi oggettivi e specifici sulla conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; non basta richiamare il mancato versamento dell’imposta da parte del fornitore.
  • La presenza di un’interposizione fittizia di manodopera può incidere sulla qualificazione dell’operazione, ma non determina automaticamente la responsabilità fiscale del committente in buona fede.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla condotta concreta del cessionario, sui controlli ragionevolmente esigibili e sugli indizi disponibili al momento dell’operazione, non soltanto sull’esito successivo degli accertamenti.

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