Cassazione Civile, Ordinanza n. 06863/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositor)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 relativo a uno stabilimento balneare insistente su area demaniale in concessione. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo insussistente il presupposto impositivo per mancanza di strutture edilizie stabili o assimilate; la CTR aveva poi rigettato l'appello del Comune, valorizzando un preteso giudicato esterno derivante da una precedente decisione tra le stesse parti sull'annualità 2005. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul reclamo/mediazione e del contraddittorio nel giudizio di primo grado, per avere il primo giudice deciso prima della scadenza del termine di 90 giorni; 2) e 3) violazione di giudicato esterno, artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e art. 3 d.lgs. 504/1992, oltre a omesso esame, sostenendo che la situazione di fatto (presenza/assenza di strutture stabili) è mutevole e non coperta da giudicato tra annualità diverse; 4) erronea valutazione delle prove sulle concessioni successive e sulla loro idoneità a dimostrare l'immutazione dei luoghi; 5) violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1992, sostenendo che il concessionario di area demaniale è soggetto passivo ICI a prescindere dalla natura reale o obbligatoria del titolo e dalla presenza di strutture fisse. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, ma accoglie i motivi dal secondo al quinto. Ritiene che non vi sia giudicato esterno vincolante tra l'annualità 2005 e quella 2009, poiché per le imposte periodiche il giudicato opera solo per fatti aventi efficacia permanente o pluriennale e, comunque, non è stata provata l'identità dei manufatti o della situazione fattuale. Inoltre afferma che, per effetto della modifica dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 504/1992 introdotta dalla L. 388/2000, il concessionario di area demaniale è soggetto passivo ICI in quanto tale, con irrilevanza della natura reale o obbligatoria della concessione e della presenza di opere stabili. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese.
Norme richiamate
art. 17-bis d.lgs. 546/1992
versione ratione temporis con reclamo/mediazione e termine di 90 giorni
la sua eventuale violazione avrebbe determinato un vizio della sentenza di primo grado da far valere con l'impugnazione davanti al giudice d'appello, non direttamente con ricorso per cassazione per saltum
art. 23 d.lgs. 546/1992
richiamato insieme all'art. 17-bis nel primo motivo, senza accoglimento
art. 101 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in relazione al contraddittorio
art. 24 Cost.
richiamato nel primo motivo in relazione al diritto di difesa
art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata per i diversi vizi dedotti
art. 161 c.p.c.
i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione
art. 112 c.p.c.
richiamato come corretta via di censura per omessa pronuncia del giudice d'appello
art. 2909 c.c.
richiamato per negare l'esistenza di un giudicato esterno sulla questione fattuale
art. 324 c.p.c.
richiamato per negare il giudicato esterno invocato dalla CTR
art. 3 d.lgs. 504/1992
"soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario..."; "nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario"
la modifica del 2000 ha esteso espressamente la soggettività passiva ICI al concessionario di area demaniale, rendendo irrilevante la distinzione tra concessione a effetti reali o obbligatori e tra opere stabili o precarie ai fini della soggezione all'imposta per l'anno 2009
art. 1 d.lgs. 504/1992
richiamato solo per il rinvio contenuto nell'art. 3 sulle categorie di immobili imponibili
art. 18, comma 3, L. 388/2000
ha modificato l'art. 3, comma 2, d.lgs. 504/1992 estendendo la soggettività passiva ai concessionari di aree demaniali
art. 366 c.p.c.
richiamato per escludere difetti di forma-contenuto del ricorso
art. 3 Cost.
menzionato nel quarto-quinto motivo in relazione all'art. 3 d.lgs. 504/1992, senza autonoma decisione
Massime di principio
- Nel processo tributario, un'eventuale nullità della sentenza di primo grado non può essere fatta valere direttamente in cassazione per saltum, ma deve essere dedotta con l'impugnazione ordinaria davanti al giudice di appello, salvo ipotesi di inesistenza giuridica dell'atto.
- Nel caso di imposte periodiche, il giudicato esterno spiega effetto vincolante solo quando il precedente accertamento riguarda fatti aventi efficacia permanente o pluriennale; se la situazione fattuale è suscettibile di mutamento tra annualità diverse, il giudicato non si estende automaticamente al periodo d'imposta successivo.
- Per l'ICI dovuta sulle aree demaniali, dopo la modifica dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 504/1992, il concessionario è soggetto passivo per il solo fatto della concessione, senza che rilevi la natura reale o obbligatoria del titolo concessorio.
- La distinzione tra concessione con opere stabili e concessione con opere precarie non è decisiva, ai fini della soggettività passiva ICI per le aree demaniali, quando la legge individua espressamente nel concessionario il soggetto obbligato.
- In tema di imposte locali periodiche, l'identità del bene o della situazione di fatto tra annualità diverse deve essere provata da chi invoca il giudicato esterno, non potendo bastare il mero richiamo a precedenti decisioni tra le stesse parti.
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