Regolamento (UE) 2019/1684
Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1684 Della Commissione del 2 ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Banon (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la modifica non minore del disciplinare della DOP "Banon" richiesta dalla Francia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha verificato che la modifica era stata pubblicata ai fini dell’opposizione e che non erano pervenute dichiarazioni di opposizione. L’atto rende quindi efficace la modifica del disciplinare della denominazione protetta nell’intera Unione europea.
Approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Banon".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta "Banon" registrata nel registro UE delle DOP e IGP, con effetti per gli operatori del settore lattiero-caseario e, in generale, per i soggetti interessati alla produzione e commercializzazione del prodotto conforme al disciplinare modificato. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Non disciplina nuove registrazioni, ma solo l’approvazione di una modifica del disciplinare già esistente; la modifica era stata previamente pubblicata e non ha ricevuto opposizioni.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Banon"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1684 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Banon". L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura avviata dalla Francia per l’aggiornamento del disciplinare.
Contesto normativo e procedurale
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Secondo i considerando, la domanda francese di modifica del disciplinare della DOP "Banon", già registrata in origine con il regolamento (CE) n. 641/2007 e successivamente interessata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2013, è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1.
Qualificazione come modifica non minore
La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), al fine di consentire l’eventuale presentazione di opposizioni da parte dei soggetti legittimati.
Assenza di opposizioni e approvazione
Il testo precisa che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare deve essere approvata, e l’articolo 1 dispone infatti l’approvazione della modifica pubblicata relativa alla denominazione "Banon" (DOP).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Banon" (DOP).
Base giuridica e natura della modifica
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare sull’articolo 52, paragrafo 2. I considerando precisano che la Francia ha presentato una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, e che si tratta di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2.
Procedura di opposizione
La modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la Commissione ha proceduto all’approvazione.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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