Sentenza n. 16365/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo 1) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. l, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 2) del decreto del Ministro dell’Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; 3) del decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la commissione medica per la citata procedura concorsuale; 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 5) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019. "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", unitamente alla Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 6) del punto “12” Allegato “A”, dell’art. 1 comma 4, del decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166; 7) dell’art. 5, comma 7, del decreto del Ministro dell’Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, secondo cui il giudizio definitivo di non idoneità comporta l’esclusione dal concorso; 8) del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale del 16 maggio 2024; 9) della scheda medica e del verbale n. 119 del 13 maggio 2024 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “HCM asimmetrica settale non ostruttiva, con quota di fibrosi macroscopica (mappe T1 RM cuore con mdc) - Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 4, Allegato A, punto 12”; 10) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 11) del D.M. 238 del 14 novembre 2018, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco riservata al personale volontario, che disciplina l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»; 12) dell’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; 13) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019; 14) del D.M. 5 febbraio 2002 e specificatamente della Tabella “A” dello stesso decreto; 15) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sull’ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 16) del D. M. dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 4, Allegato A, punto 12; 17) il decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 18) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall’elenco dei Vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; 19) ove occorre e possa, della graduatoria finale approvata con D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche; 20) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento di esclusione gravato e alla graduatoria della procedura; quanto ai motivi aggiunti depositati il 20 febbraio 2026: del decreto n. 725 del 18 febbraio 2026; nonché per l’adozione di ogni provvedimento cautelare utile a tutelare la posizione del ricorrente; nonché per la condanna della p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento dei vigili del fuoco per inidoneità sanitaria, confermata dal decreto del 18 febbraio 2026 che ha annullato la riammissione con riserva al corso di formazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il decreto di esclusione del 16 maggio 2024 e il verbale medico del 13 maggio 2024, che avevano giudicato ostativa all’assunzione una cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva con fibrosi miocardica, ai sensi del punto 12 dell’Allegato A al D.M. n. 166/2019. Con il primo motivo ha dedotto falsa applicazione della disciplina sanitaria e della lex specialis, violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché difetto di motivazione e d’istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e irrazionalità: sosteneva che la propria condizione non comportasse un rischio apprezzabile né fosse incompatibile con le funzioni operative. A supporto ha prodotto documentazione sanitaria e una relazione medico-legale di parte. Con il secondo motivo ha lamentato violazione del buon andamento, osservando di avere svolto per anni attività di vigile del fuoco volontario senza che fosse rilevata una patologia incompatibile. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del 18 febbraio 2026 che, dopo gli esiti della verificazione e delle decisioni cautelari, aveva revocato l’ammissione con riserva al corso e ribadito l’esclusione; ha dedotto che il provvedimento era viziato per le medesime ragioni e ingiusto perché adottato dopo aver completato il corso e svolto per alcuni mesi le mansioni senza manifestare criticità sanitarie. Ha inoltre chiesto la convocazione alle ulteriori fasi concorsuali a titolo di risarcimento in forma specifica e, in subordine, il risarcimento per equivalente. La verificazione disposta in giudizio ha confermato la cardiomiopatia e la fibrosi miocardica, rilevando elementi anatomici e funzionali e un rischio non trascurabile in rapporto alle impegnative funzioni operative.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo legittima l’esclusione. Ha premesso che le patologie cardiache indicate dal punto 12 dell’Allegato A al D.M. n. 166/2019 vanno valutate nella loro concreta manifestazione: sono ostative quando incidono sulle funzioni o costituiscono un apprezzabile fattore di rischio per il candidato, tenuto conto della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e del buon andamento del servizio. Nel caso concreto, la diagnosi formulata dalla commissione medica è stata sostanzialmente confermata dal verificatore. Gli accertamenti hanno evidenziato anomalie anatomiche e funzionali e fibrosi miocardica; il verificatore ha spiegato i possibili rischi della cardiomiopatia e ha valutato congiuntamente i diversi elementi clinici, concludendo che non fosse possibile qualificare la condizione come priva di significatività funzionale o di rischio. Le osservazioni del consulente di parte non hanno confutato attendibilmente tali conclusioni: la richiesta di quantificare con ulteriore risonanza la percentuale di fibrosi non teneva conto degli altri elementi clinici già valutati e non era accompagnata da documentazione che dimostrasse una massa fibrotica inferiore alla soglia rilevante. Il sindacato sulle valutazioni medico-legali e tecnico-discrezionali è limitato ai casi di irragionevolezza o illogicità particolarmente consistenti, oltre che di difetto di motivazione o istruttoria; tali vizi non sono stati ravvisati, anche in considerazione degli approfondimenti svolti dall’amministrazione e della concordanza tra commissione e verificatore. È stato respinto anche il rilievo relativo alla precedente attività di volontario: oltre a mancare documentazione di quelle visite, l’accesso al ruolo volontario è regolato diversamente e le valutazioni risalivano a periodi differenti, sicché non escludevano una successiva evoluzione della condizione sanitaria. Neppure la partecipazione al corso e l’assegnazione temporanea alla sede di servizio dimostravano l’idoneità o una rivalutazione amministrativa, poiché erano avvenute con riserva in pendenza del giudizio. Le domande risarcitorie non hanno trovato accoglimento. Spese di lite compensate; il ricorrente è stato condannato a pagare € 500,00 per le spese di verificazione.
Norme richiamate
punto 12 dell’Allegato A al D.M. 4 novembre 2019, n. 166
le patologie ivi indicate costituiscono motivo di inidoneità quando, valutate nella loro concreta manifestazione, risultano «idonee a costituire un apprezzabile fattore di rischio per il candidato in relazione alle funzioni per cui concorre» o comunque idonee a incidere sulla possibilità per il candidato di svolgere in maniera adeguata le proprie funzioni
Le patologie cardiocircolatorie elencate non determinano automaticamente l’esclusione per il solo fatto della diagnosi: occorre valutarne la concreta manifestazione e accertare se comportino un apprezzabile rischio in rapporto alle mansioni o incidano sulla capacità di svolgerle adeguatamente.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
il Collegio ritiene che nel caso di specie la concorde valutazione espressa dalla Commissione concorsuale e dal verificatore consenta di ritenere priva di vizi e profili di irragionevolezza l’esclusione disposta dall’amministrazione resistente (all’esito di opportuni approfondimenti) nei confronti del sig. -OMISSIS- in coerenza con quanto previsto dal punto 12, dell’Allegato A al D.M. Interno n. 166/2019.
La motivazione dell’esclusione è stata ritenuta sufficiente alla luce della diagnosi, degli approfondimenti clinici e della valutazione concorde della commissione medica e del verificatore.
art. 97 Cost.
la normativa sui requisiti di idoneità fisica per l'accesso ai ruoli operativi dei vigili del fuoco è «posta sia a tutela della salute del candidato medesimo e dei suoi futuri colleghi, e, quindi, a garanzia della sicurezza dei luoghi di lavoro; sia a presidio del buon andamento dell'attività della p.a. nell'ambito del delicato settore cui sono preposti i vigili del fuoco»
La valutazione dell’idoneità fisica per i ruoli operativi tutela sia la sicurezza e la salute del candidato e dei colleghi, sia il buon andamento dell’attività istituzionale dei vigili del fuoco.
Massime di principio
- Le patologie indicate nella disciplina dei requisiti fisici per l’accesso ai ruoli operativi dei vigili del fuoco non comportano necessariamente l’inidoneità in modo astratto e automatico: devono essere valutate nella concreta manifestazione, verificando se incidano sulla capacità di svolgere le funzioni o costituiscano un apprezzabile fattore di rischio in relazione alle mansioni.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni medico-legali e tecnico-discrezionali in materia di idoneità fisica è circoscritto ai casi di irragionevolezza o illogicità di particolare consistenza e ai vizi di motivazione o istruttoria; una valutazione concorde della commissione competente e del verificatore, sostenuta dagli accertamenti clinici, non è superabile da osservazioni di parte che non ne confutino attendibilmente le conclusioni.
- L’idoneità riscontrata in precedenti visite per lo svolgimento di attività volontaria non dimostra di per sé l’idoneità all’assunzione in un ruolo operativo, quando le discipline applicabili o i momenti delle valutazioni siano diversi e la condizione sanitaria possa essersi modificata.
- La partecipazione a un corso di formazione e l’assegnazione temporanea al servizio disposte con riserva, in pendenza del giudizio, non costituiscono prova dell’idoneità sanitaria né dimostrano una rivalutazione della posizione da parte dell’amministrazione.
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