Ordinanza n. 981/2026 - Latina, Sezione 1
per - quanto al ricorso introduttivo: 1) del decreto della Prefettura di Frosinone prot. n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, recante revoca della licenza rilasciata con nota prot. n. -OMISSIS-; 2) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, incluse: la nota della Questura di Frosinone prot. n. -OMISSIS-; la nota della Prefettura di Frosinone prot. n. -OMISSIS-, recante comunicazione di avvio del procedimento di revoca; la nota della Questura di Frosinone -OMISSIS-; il verbale di ritiro della licenza del -OMISSIS-; B) l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., denegato con note della Prefettura di Frosinone prot. nn. -OMISSIS-; - quanto ai motivi aggiunti, l’annullamento, oltre che degli atti già gravati, anche: 3) della nota della Questura di Frosinone prot. n. -OMISSIS-; 4) della nota della Questura di Frosinone prot. n. -OMISSIS-; 5) della nota della Questura di Frosinone prot. n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso a documenti amministrativi della Prefettura e della Questura di Frosinone; nel giudizio principale è impugnata anche la revoca della licenza
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)
Prevale il privato
La controversia
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di un soggetto non pubblico, ha impugnato il decreto della Prefettura di Frosinone di revoca della licenza e gli atti presupposti e conseguenti, chiedendo inoltre, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’accesso ai documenti negati dalla Prefettura. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori note della Questura, anche in relazione alla domanda di accesso. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2026 ha dichiarato di mantenere interesse all’ostensione soltanto di due note della Questura, non consegnate né depositate in giudizio dall’amministrazione; per i restanti documenti aveva già ottenuto conoscenza in seguito ai depositi documentali effettuati dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di accesso limitatamente ai documenti dei quali il ricorrente aveva ormai acquisito conoscenza. Ha invece ritenuto fondata la domanda relativa alle due note della Questura ancora non ostese e non depositate, ordinando all’amministrazione di metterle a disposizione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, con eventuali omissioni necessarie a proteggere segreti tutelati dall’ordinamento. Ha disposto che il ricorrente notifichi l’ordinanza presso la sede reale dell’amministrazione statale e ha compensato le spese della fase. La decisione riguarda la domanda di accesso; il testo non definisce il ricorso principale contro la revoca della licenza, per il cui merito era già fissata udienza pubblica il 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), dichiara l’istanza di accesso ex art. 116 cod. proc. amm. in parte improcedibile e in altra parte fondata, accogliendola nei termini di cui in parte motiva ed assegnando, per l’effetto, all’amministrazione un termine di dieci giorni per metterla a disposizione della parte ricorrente.
Nel giudizio di accesso ex art. 116 c.p.a., la domanda è improcedibile per i documenti acquisiti in corso di causa, mentre può essere accolta per quelli ancora non ostesi né depositati; il giudice può ordinare all’amministrazione di metterli a disposizione entro un termine.
Massime di principio
- La domanda di accesso documentale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente ai documenti dei quali il richiedente abbia acquisito conoscenza nel corso del giudizio.
- Se permane l’interesse all’ostensione di documenti non consegnati né depositati dall’amministrazione, il giudice può accogliere la domanda di accesso e fissare un termine per la loro messa a disposizione, consentendo gli omissis necessari a tutelare segreti protetti dall’ordinamento.
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